Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 14928 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 14928 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 28/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata al ricorso, dagli AVV_NOTAIO e NOME AVV_NOTAIO, che hanno indicato recapito PEC, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori, alla INDIRIZZO in Roma;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’RAGIONE_SOCIALE, ed elettivamente domiciliata presso i suoi uffici, alla INDIRIZZO in Roma;
– resistente –
avverso
la sentenza n. 103, pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale del Lazio il 16.12.2020, e pubblicata il 12.1.2021; ascoltata la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; la Corte osserva:
Fatti di causa
Oggetto: Ires, Irpef ed Iva, 2011 – Omessa dichiarazione dei redditi -Accertamento induttivo – Appello – Termine utile per l’impugnazione.
RAGIONE_SOCIALE notificava il 18.10.2016 alla RAGIONE_SOCIALE l’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO, mediante il quale, verificata la omessa presentazione della dichiarazione dei redditi, determinava il reddito societario con modalità induttiva, con riferimento all’anno 2011, in relazione ai tributi Ires, Iva ed Irap, oltre accessori, per un valore complessivo dichiarato pari ad Euro 850.000,00.
La società impugnava l’atto impositivo innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma, proponendo plurime censure. La CTP rigettava il ricorso.
La contribuente spiegava appello avverso la decisione assunta dai giudici di primo grado, innanzi alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio. La CTR dichiarava inammissibile il ricorso per essere stato proposto quando i termini di legge erano ormai scaduti.
Avverso la decisione assunta dal giudice dell’appello ha proposto ricorso per cassazione la società, affidandosi ad un motivo di ricorso. L’ RAGIONE_SOCIALE non si è costituita tempestivamente nel giudizio di cassazione, ma ha depositato istanza di partecipazione all’eventuale udienza di discussione orale del ricorso.
Motivi della decisione
Con il suo motivo di impugnazione, indicato come proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 4 e 5, cod. proc. civ., la contribuente contesta la violazione dell’art. 21 del D.Lgs. n. 546 del 1992, degli artt. 115, 116, 132 e 155 cod. proc. civ., nonché dell’art. 2697 cod. civ., avendo il giudice del gravame erroneamente ritenuto la tardività dell’appello, perché è stato notificato all’Amministrazione finanziaria il 7.1.2019, pertanto tempestivamente.
La CTR ha dichiarato inammissibile il gravame proposto innanzi ad essa perché tardivo.
Ha osservato, in proposito, che la sentenza del giudice di primo grado, non notificata, è stata depositata il 5 giugno 2018. Pertanto il termine semestrale utile per l’impugnazione sarebbe scaduto il 5 dicembre 2018. Devono quindi aggiungersi i 31 giorni della sospensione feriale, e si giunge all’ultima data utile del 5.1.2019. Prosegue quindi il giudice dell’appello ed osserva: ‘L’atto di appello, datato 7.1.2019, è stato notificato, secondo quanto affermato dall’Ufficio appellante e non smentito dalla società contribuente, il successivo 8.1.2019, a mezzo pec … poiché il giorno della scadenza 5.1.2019 non era festivo, l’avvenuta notifica oltre il suddetto termine rende tardivo e dunque inammissibile l’appello’ (sent. CTR. P. III).
2.1. La valutazione operata dalla CTR non appare condivisibile, e risulta anche in contrasto con le risultanze di causa.
Risulta indiscusso che la decisione di primo grado è stata depositata il 5.6.2018 e non è stata notificata. Il termine semestrale sarebbe quindi scaduto il 5.12.2018, e devono aggiungersi i trentuno giorni della sospensione feriale. Si giunge così al 5.1.2019. La CTR osserva che non si tratta di un giorno festivo, il che è vero, ma è anche vero che si tratta di un sabato e, ai sensi dell’art. 155, quinto comma, la proroga al primo giorno non festivo si applica anche ai termini che ‘ scadono nella giornata di sabato ‘. Dopo il sabato è venuta la domenica 6.1.2019, ed il termine di scadenza è stato perciò prorogato ex lege al 7.1.2019.
2.2. La CTR scrive quindi che l’Amministrazione finanziaria afferma di aver ricevuto la notificazione del ricorso (tardivamente) l’8.1.2019. Il giudice dell’appello raccoglie questo dato e non lo verifica, ritenendolo non contestato. La contribuente ha però documentato, anche innanzi a questa Corte di legittimità, che la notificazione del ricorso in appello è stata spedita a mezzo Pec il 7.1.2019, ed è stata ricevuta dall’Amministrazione finanziaria lo stesso giorno, alle ore 19 e 34 minuti.
Il ricorso in appello proposto dalla società risulta pertanto tempestivo, ed il motivo di ricorso deve essere accolto, cassandosi la decisione impugnata con rinvio innanzi alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, perché proceda a nuovo giudizio.
La Corte di Cassazione,
P.Q.M.
accoglie il ricorso proposto da RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore , cassa la decisione impugnata e rinvia innanzi alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio perché, in diversa composizione e nel rispetto dei principi esposti, proceda a nuovo giudizio, e provveda anche a regolare tra le parti le spese di lite del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma il 9 maggio 2024.