Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 21473 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 21473 Anno 2025
Presidente: COGNOME RAGIONE_SOCIALE
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 26/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 24235/2022 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (NUMERO_DOCUMENTO) che la rappresenta e difende;
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME COGNOME;
-intimato- avverso SENTENZA della COMM.TRIB.REG. della SICILIA n. 8790/2021 depositata il 06/10/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/05/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
L’Agenzia delle entrate propone ricorso, affidato a un unico motivo, per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia n. 8790/09/2021 che ha dichiarato inammissibile, per tardività, l’appello proposto dall’ufficio avvers o la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Palermo n. 7250/3/2014.
NOME COGNOME è rimasto intimato.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso l’ufficio denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., violazione e falsa applicazione degli art. 327 cod. proc. civ., 58, comma 1, legge 69/2009 e 51 d.lgs. 546/1992 per avere la Commissione tributaria regionale erroneamente dichiarato inammissibile il gravame perché tardivo, senza considerare che l’originario ricorso era stato spedito (con la precisazione che il termine ‘spedito’ indica la data di iscrizione presso la CTP) in data 20 marzo 2009, sicché il termine di impugnazione applicabile ratione temporis era quello annuale.
Il ricorso è fondato.
2.1. Osserva questa Corte che erroneamente la CTR ha rilevato la tardività del ricorso in appello dell’ufficio in ragione della ritenuta applicabilità del termine lungo semestrale ex art. 327, cod. proc. civ., nella formulazione successiva alla novella apportata dalla legge n. 69 del 2009, non considerando che, in tema di impugnazioni, la modifica dell’art. 327 cod. proc. civ., introdotta dalla legge n. 69 del 2009, che ha sostituito il termine di decadenza di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza all’originario termine annuale, è applicabile, ai sensi dell’art. 58, comma 1, della predetta legge, ai soli giudizi instaurati dopo la sua entrata in vigore e, quindi, dal 4 luglio 2009, restando irrilevante il momento dell’instaurazione di una successiva fase o di un successivo grado di giudizio (Cass., 25 gennaio 2023, n. 2241; Cass., 1 dicembre 2021, n. 37750; Cass.
Sez. U., 9 giugno 2016, n. 11844; Cass., 8 luglio 2015, n. 14267; Cass., 4 maggio 2012, n. 6784; Cass., 2 dicembre 2011, n. 25792). 3. Nel caso in esame tenuto conto della data di instaurazione del giudizio di primo grado ad marzo 2009 e considerato il periodo di sospensione feriale il termine per l’impugnazione, risultando la sentenza della C.T.P. depositata in data 17/11/2014, scadeva il 18/12/2015, sicchè il ricorso in appello, notificato in data 15/12/2015 come accertato dai giudici di merito, deve ritenersi tempestivo.
Conseguentemente la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio ai fini dell’esame dell’appello -ed anche per la determinazione delle spese del giudizio di legittimità- alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione.
P.Q.M.
la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese di questo giudizio di legittimità.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione tributaria, in data