Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 1235 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 1235 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 18/01/2025
Appello – Termini per la proposizione -Sospensione feriale.
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 30476/2019 R.G. proposto da:
NOMECOGNOME in proprio nella sua qualità di avvocato, elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO presso lo studio dell’Avv. NOME COGNOME,
-ricorrente –
Contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore,
-resistente – avverso la sentenza della COMM. TRIB. REG. LAZIO, sezione staccata di LATINA, n. 1455/2019, depositata il 12/03/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14
novembre 2024 dal consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
NOME COGNOME ricorre nei confronti d ell’Agenzia delle entrate avverso la sentenza in epigrafe . Con quest’ultima la C.t.r. ha accolto l’appello dell’Ufficio avverso la sentenza della C.t.p. di Latina che aveva accolto il ricorso spiegato dal contribuente avverso l’ avviso di accertamento con il quale era stata accertata una maggiore Irpef per l’anno di imposta 2011.
La C.t.r., in via preliminare, rigettav a l’eccezione di inammissibilità dell’appello sollevata sul presupposto che quest’ultimo era stato notificato a mezzo pec, sebbene si trattasse di processo cartaceo, e la notifica risultava anche intempestiva. Affermava che, stante la regolare costituzione nei termini dell’appellato, la nullità non poteva essere pronunciata avendo l’atto raggiunto lo scopo . Nel merito riteneva legittimo l’accertamento fondato su indagini bancarie ex art. 32 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.
L’ Agenzia delle entrate ha depositato nota, intestata «atto di costituzione», ai soli fini dell’eventuale partecipazione alla discussione orale, dando atto di non aver proposto tempestivo controricorso.
Con ordinanza interlocutoria n. 3086 del 2024 la Corte ha disposto rinvio a nuovo ruolo per l’acquisizione dei fascicoli di merito .
Considerato che:
Con il primo motivo il ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione degli artt. 38 e 51, comma 3, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, dell’art. 327, primo comma, cod. proc. civ.
Osserva che la sentenza di primo grado era stata depositata il 16 giugno 2017; che, di conseguenza, il termine semestrale per proporre appello scadeva, improrogabilmente, il 16 gennaio 2018; che, invece, il ricorso era stato notificato a mezzo pec il 17 gennaio 2018. Per l’effetto, censura la sentenza impugnata per non aver es aminato l’eccezione proposta con le controdeduzioni in appello.
Con il secondo motivo denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione de ll’ art. 2, comma 3, d.m. 23 dicembre 2013, n. 163
Censura la sentenza impugnata per aver ritenuto validamente proposto il ricorso, sebbene notificato a mezzo pec, ritenendo che l’atto avesse raggiunto lo scopo ex art. 156 cod. proc. civ. Deduce che, ai sensi dell’art. 2, comma 3, d.m. n. 163 del 2013, la parte che abbia utilizzato le modalità telematiche in primo grado è tenuta ad utilizzarle anche per l’appello e c he analoga regola è valida anche per il caso contrario di utilizzo della forma cartacea. Aggiunge che, al momento della notifica del ricorso in primo grado, la forma telematica non esisteva, essendo entrata in vigore, facoltativamente, dal 1° luglio 2017.
Il primo motivo è fondato, restando assorbito il secondo.
3.1. Al ricorso in appello oggetto di giudizio si applica il termine semestrale di cui all’art. 327 cod. proc. civ., come novellato dall’art. 46 legge 18 giugno 2009 n. 69, mediante riduzione del termine da un anno a sei mesi, valevole, ai sensi dell’art. 58 della medesima legge, per i giudizi instaurati a decorrere dal 4 luglio 2009 (Cass. 04/05/2012, n. 6784).
A conferma, è sufficiente evidenziare che lo stesso atto impositivo è successivo a detta data.
Ai fini della determinazione della sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, si applica, altresì, la modifica di cui all’art. 16, comma 1, d.l. 12 settembre 2014 n. 132 convertito con modificazioni dalla legge 10 novembre 2014 n. 162 del 2014 -che, sostituendo l’art. 1 legge 7 ottobre 1969 n. 742, ha ridotto il periodo di sospensione da quarantasei giorni a trentuno giorni (dal 1° al 31 agosto di ciascun anno); la modifica, infatti, trova applicazione, in mancanza di una disciplina transitoria, a partire dalla sospensione dei
termini relativa al periodo feriale dell’anno solare 2015 (Cass. 17/03/2022, n. 8722.)
3.2. Nel computo dei termini processuali mensili o annuali, fra i quali è compreso quello di decadenza dall’impugnazione ex art. 327 cod. proc. civ., si osserva, a norma degli artt. 155, secondo comma, cod. proc. civ., e 2963, quarto comma, cod. civ. il sistema della computazione civile, non ex numero, bensì ex nominatione dierum , nel senso che il decorso del tempo si ha, indipendentemente dall’effettivo numero dei giorni compresi nel rispettivo periodo, allo spirare del giorno corrispondente a quello del mese iniziale. Più precisamente, il termine scade nell’ultimo istante del giorno del mese corrispondente a quello in cui il fatto si è verificato, dovendosi considerare il giorno del mese iniziale quale riferimento per determinare il giorno di scadenza. (tra le più recenti Cass. 26/07/2023, n. 22518).
Quando il termine di decadenza interferisce con il periodo di sospensione feriale, al termine semestrale di decadenza dal gravame di cui all’art. 327, primo comma, cod. proc. civ., devono aggiungersi i trentuno giorni di sospensione calcolati, invece, ex numeratione dierum , ai sensi del combinato disposto degli artt. 155 primo comma, cod. proc. civ., e 1, primo comma, legge n. 742 del 1969, proprio per la differente dicitura di quest’ultimo precetto, rimasta immutata, ai fini in parola, dopo la novella del 2014 (Cass. 01/02/2021, n. 2186).
3.3. In ragione dei principi sopra esposti, il termine per proporre appello, stante la pubblicazione della sentenza di primo grado in data 16 giugno 2017, scadeva il 16 gennaio del 2018, cadente di martedì (calcolato sommando i trentuno giorni di sospensione feriale al termine semestrale in scadenza il 16 dicembre 2017).
Già nel giudizio di appello il contribuente, nelle proprie controdeduzioni, aveva contestato che l’appello era stato notificato il
17 gennai 2018; che pertanto, la notifica era intempestiva e che l’Agenzia appellante non aveva depositato l’atto di appello .
Va rimarcato, in proposito, che l’onere della prova dell’osservanza del termine d’impugnazione e, quindi, della sua tempestività e ammissibilità, anche in ragione della ricorrenza di cause ostative al decorso del termine stesso, incombe sulla parte impugnante, sicché il mancato assolvimento di tale onere comporta che il gravame debba essere dichiarato d’ufficio inammissibile (Cass. 13/07/2023, n. 20054).
Va aggiunto che in tema di impugnazioni civili, l’inammissibilità per decorso del termine, non è, a differenza della nullità, suscettibile di essere sanata dalla costituzione dell’appellato, trattandosi di inosservanza di un adempimento prescritto a pena di decadenza dal quale deriva il passaggio in giudicato della sentenza impugnata (Cass. 18/07/2003, n. 11227).
Ugualmente, con specifico riferimento al processo tributario la mancata osservanza del termine per impugnare determina la preclusione di ogni ulteriore attività processuale, senza che assuma alcun rilievo, in contrario, la circostanza che la controparte si sia costituita in giudizio senza nulla eccepire al riguardo. Nella specie, pertanto, non può operare un meccanismo di sanatoria, in quanto la sanzione dell’inammissibilità dell’impugnazione, derivante dall’inosservanza dei termini all’uopo stabiliti a pena di decadenza, è correlata alla tutela di interessi di carattere generale e come tale, è insanabile, oltre che rilevabile d’ufficio (Cass. 29/03/2017, n. 052).
3.4. La C.t.r., nel rigettare l’eccezione di inammissibilità dell’appello in quanto tardivo in ragione della costituzione dell’appellato e stante il raggiungimento dello scopo ex art. 156 cod. proc. civ., non si è attenuta a questi principi.
In conclusione il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata senza rinvio ex art. 382 cod. proc. civ. stante l’inammissibilità
dell’appello , con condanna dell’Agenzia delle entrate, soccombente, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e del giudizio di appello.
PQM
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata senza rinvio, ex art. 382 cod. proc. civ. e condanna l’agenzia delle entrate al rimborso sia delle spese del giudizio di appello che si liquidano, in euro 200,00 per esborsi ed euro 450,00 per compensi, sia delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in euro 200,00 per esborsi ed euro 550,00 per compensi, oltre, per entrambi i giudizi, rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15 per cento, iva e cap come per legge.
Così deciso in Roma, il 14 novembre 2024.