Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 27828 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 27828 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 02/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso n.r.g. 14023/2022, proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , in persona del direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato presso la quale è domiciliata in ROMA, INDIRIZZO
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME
-intimato – avverso la sentenza n. 5145/14/2021 della Commissione tributaria regionale della Sicilia, depositata il 27 maggio 2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26 settembre 2023 dal AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO.
Rilevato che:
NOME COGNOME impugnò innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Palermo il provvedimento di diniego che l’amministrazione finanziaria aveva opposto alla sua domanda di rimborso dell’Irap versata per gli anni di imposta 2000 e 2001;
la Commissione adìta accolse il ricorso;
il successivo appello, proposto dall’Amministrazione, fu dichiarato inammissibile dalla Commissione tributaria regionale della Sicilia, in quanto proposto dopo la scadenza del termine semestrale di cui all’art. 327 cod. proc. civ.;
la sentenza d’appello è impugnata dall’Amministrazione con ricorso per cassazione affidato a un unico motivo;
l’intimato non ha svolto difese.
Considerato che:
l’unico mezzo di ricorso denunzia violazione degli artt. 51 e 38, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992, dell’art. 327 cod. proc. civ. e degli artt. 46, comma 17, e 58, comma 1, della l. n. 69/2009;
l’RAGIONE_SOCIALE osserva che il rilievo di tardività dell’appello è stato operato dalla CTR sull’erroneo presupposto dell’applicabilità alla fattispecie dell’art. 3 27 cod. proc. civ. nel testo novellato per effetto della l. n. 69/2009, che prevede un termine semestrale in luogo di quello annuale previgente;
la censura è fondata;
la modifica dell’art. 327 cod. proc. civ. -introdotta dalla l. n. 69/2009, che ha sostituito il termine di decadenza di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza all’originario termine annuale -è applicabile, ai sensi dell’art. 58, comma 1, della predetta legge, ai
soli giudizi instaurati dopo la sua entrata in vigore e, quindi, dal 4 luglio 2009;
il presente giudizio è stato introdotto -come si evince dalla lettura degli atti, consentita dalla deduzione di un error in procedendo -con atto notificato il 14 giugno 2004;
allo stesso, pertanto, si applica l’art. 327 cod. proc. civ. nella previgente formulazione; dal che deve inferirsi la tempestività dell’appello, introdotto prima del decorso di un anno dal deposito della sentenza di primo grado;
la sentenza impugnata va dunque cassata con rinvio al giudice a quo affinché decida conformandosi all’indicato principio e liquidando, altresì, le spese del presente giudizio
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria della Sicilia anche per le spese.
Così deciso in Roma, il 26 settembre 2023.