Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 27732 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 27732 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 25/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 29438/2017 R.G. proposto da: COGNOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA RAGIONE_SOCIALE DELLO STATO (P_IVAP_IVA, che la rappresenta e difende
-controricorrente-
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE
-intimata avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. DELLA SARDEGNA n. 15/01/17 depositata il 24/01/2017.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/09/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza n. 15/01/17 del 24/01/2017, la RAGIONE_SOCIALE tributaria RAGIONE_SOCIALE della Sardegna (di seguito CTR) rigettava l’appello proposto da NOME COGNOME nei confronti della sentenza n. 13/01/08 della RAGIONE_SOCIALE tributaria provinciale di Oristano (di seguito CTP), che aveva a sua volta rigettato il ricorso proposto dal contribuente avverso un avviso di accertamento per IRPEF, IRAP e IVA relative all’anno d’imposta 2001.
1.1. Come evincibile dalla sentenza impugnata, l’Amministrazione finanziaria -preso atto del mancato deposito della dichiarazione dei redditi per l’anno 2001 ricostruiva il reddito dell’impresa utilizzando gli studi di settore relativi alle attività esercitate (bar e commercio al dettaglio alimentari).
1.2. La CTR rigettava l’appello di NOME COGNOME evidenziando che: a) l’attività commerciale non era stata ancora ceduta allorquando vi era stato l’accesso presso i locali dell’impresa; b) l’accesso era stato regolarmente autorizzato e il relativo verbale era stato sottoscritto dal contribuente e a lui notificato a mani proprie; c) non era previsto alcun obbligo di redazione di un verbale conclusivo; d) l’accertamento, effettuato in conseguenza della mancata presentazione della dichiarazione dei redditi, era legittimo e fondato su documentazione fornita dallo stesso contribuente; e) le eccezioni proposte dal contribuente erano meramente formali e l’appello mancava di motivi specifici.
Avverso la sentenza di appello NOME COGNOME proponeva ricorso per cassazione, affidato a sette motivi, illustrati da memoria ex art. 380 bis .1 cod. proc. civ.
L’RAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE) resisteva in giudizio con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorso di NOME COGNOME è affidato a sette motivi che vengono di seguito riassunti.
1.1. Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione degli artt. 3, 24 e 117 Cost., degli artt. 6, 7, 10 e 12 della l. 27 luglio 2000, n. 212 e degli artt. 32 e 40 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR ritenuto la legittimità di una verifica rivolta nei confronti di un soggetto, NOME COGNOME (che ha sottoscritto il relativo verbale personalmente, non già per delega), non più titolare dell’impresa al momento dell’accesso sui luoghi (09/10/2006), avendo questi trasferito detta titolarità alla figlia NOME COGNOME, con atto di donazione registrato in data antecedente all’accesso (13/03/2006).
1.2. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta la violazione dell’art. 14 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, dell’art. 40 del d.P.R. n. 600 del 1973, degli artt. 1310 e 2560 cod. civ. e dell’art. 101 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR ritenuto legittimo l’avviso di accertamento emesso nei confronti del solo NOME COGNOME e non anche nei confronti della cessionaria dell’azienda, obbligata in solido al pagamento dei debiti tributari e, come tale, contraddittore necessario nel procedimento amministrativo di accertamento del tributo.
1.3. Con il terzo motivo di ricorso si contesta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., omesso esame di un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti, nonché la violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ.; il fatto il cui esame sarebbe stato omesso è stato indicato nel mancato esame del documento NUMERO_DOCUMENTO del fascicolo di primo grado (cessione di azienda), dal quale risulterebbe che la registrazione della donazione dell’azienda sarebbe intervenuta in data antecedente alla verifica fiscale.
1.4. Con il quarto motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., l’erroneo esame della cessione di azienda da parte della RAGIONE_SOCIALE, dalla quale risulta che la registrazione della donazione dell’azienda sarebbe intervenuta in data antecedente alla verifica fiscale.
1.5. Con il quinto motivo di ricorso si lamenta violazione degli artt. 3, 24 e 53 Cost., dell’art. 12 della l. n. 212 del 2000, dell’art. 10, comma 3 bis , della l. 8 maggio 1998, n. 146, degli artt. 32, 36 bis , 37, 39, 40, 41 e 51 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, degli artt. 38, 55, comma 1, e 62 sexies , comma 3, del d.l. 30 agosto 1993, n. 331, conv. con modif. nella l. 29 ottobre 1993, n. 427, degli artt. 2697 e 2729 cod. civ., nonché del d.m. finanze del 25/03/2002, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR proceduto ad accertamento sulla base degli studi di settore, inapplicabili nel caso di mancata presentazione della dichiarazione fiscale, essendo del resto l’accertamento iniziato con modalità analitiche.
1.6. Con il sesto motivo di ricorso si lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione dell’art. 3 della l. n. 212 del 2000, dell’art. 21 septies della l. 7 agosto 1990, n. 241 e del d.m. 25 marzo 2002, evidenziando che la CTR avrebbe sostanzialmente eluso le eccezioni concernenti il difetto di motivazione dell’avviso di accertamento (mancata allegazione integrale dello studio di settore applicato) e l’inapplicabilità degli studi di settore.
1.7. Con il settimo motivo di ricorso si deduce violazione dell’art. 12, comma 7, della l. n. 212 del 2000, dell’art. 52 del d.P.R. n. 633 del 1972 e dell’art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR omesso di rilevare l’illegittimità dell’avviso di accertamento in quanto emesso
senza il rispetto del termine di giorni sessanta dal rilascio del processo verbale di accesso.
Il settimo motivo, il cui esame è preliminare, è fondato con assorbimento degli ulteriori motivi di ricorso.
2.1. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, « In tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto ad accessi, ispezioni o verifiche fiscali, l’inosservanza del termine dilatorio di sessanta giorni dal rilascio della copia del processo verbale di chiusura RAGIONE_SOCIALE operazioni, previsto ex art. 12, comma 7, l. n. 212 del 2000 per l’emanazione dell’avviso di accertamento, a meno che l’Amministrazione finanziaria non provi la ricorrenza di ragioni d’urgenza, determina di per sé la nullità insanabile dell’atto impositivo, indipendentemente dalla natura del tributo accertato, sia esso armonizzato o non armonizzato » (Cass. n. 21517 del 20/07/2023).
2.1.1. È stato, inoltre, evidenziato che « il termine dilatorio di cui all’art. 12, comma 7, della l. n. 212 del 2000 decorre da tutte le possibili tipologie di verbali di accesso, indipendentemente dal loro contenuto e denominazione formale, purché le operazioni concluse costituiscano esercizio di attività ispettiva svolta dall’Amministrazione nei confronti del contribuente sottoposto a verifica e destinatario dell’accertamento » (Cass. n. 4726 del 15/02/2023; Cass. n. 1497 del 23/01/2020).
2.2. Nel caso di specie, è pacifico che vi sia stato accesso sui luoghi e richiesta di documenti in data 09/10/2006 e che l’avviso di accertamento sia stato notificato al contribuente in data 17/11/2006, a distanza di soli trentanove giorni dal verbale di accesso, senza il rispetto del termine dilatorio previsto dalla legge.
2.3. In proposito la CTR si è limitata a rigettare genericamente l’eccezione, senza motivare specificamente. Ne consegue la nullità
dell’avviso di accertamento, non avendo l’Amministrazione finanziaria nemmeno dedotto la sussistenza di ragioni d’urgenza idonee a giustificare l’emissione dell’atto ante tempus .
In conclusione, va accolto il settimo motivo, assorbiti gli altri. La sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto e, non essendovi ulteriori questioni di fatto da esaminare, la causa può essere decisa nel merito con l’accoglimento dell’originario ricorso del contribuente.
3.1. AE va condannata al pagamento, in favore della ricorrente, RAGIONE_SOCIALE spese del presente procedimento di legittimità, che si liquidano come in dispositivo avuto conto di un valore dichiarato della lite indeterminabile. Tenuto conto della recente evoluzione giurisprudenziale, sussistono giusti motivi per l’integrale compensazione tra le parti RAGIONE_SOCIALE spese relative ai giudizi di merito.
P.Q.M.
La Corte accoglie il settimo motivo di ricorso, assorbiti i restanti; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l’originario ricorso del ricorrente; condanna la controricorrente al pagamento, in favore della ricorrente, RAGIONE_SOCIALE spese del presente procedimento, liquidate in complessivi euro 5.900,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, ad euro 200,00 per spese borsuali e agli accessori di legge; compensa le spese relative ai gradi di merito del presente giudizio.
Così deciso in Roma, il 26/09/2024.