Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 27126 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 27126 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: CORTESI NOME
Data pubblicazione: 09/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso n.r.g. 30205/2020, proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore NOME COGNOME rappresentata e difesa, per procura a margine del ricorso, dall ‘ Avv. NOME COGNOME il quale indica l ‘ indirizzo di posta elettronica certificata EMAIL
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall ‘ Avvocatura Generale dello Stato presso la quale è domiciliata in ROMA, INDIRIZZO
-controricorrente e ricorrente incidentale –
avverso la sentenza n. 918/2020 della Commissione tributaria regionale della Sicilia -sez. staccata di Messina, depositata il 13 febbraio 2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23 settembre 2025 dal consigliere dott. NOME COGNOME
Rilevato che:
All’esito di verifica in loco , il 24 agosto 2011 l ‘ Agenzia delle entrate notificò a RAGIONE_SOCIALE un avviso di accertamento con il quale ne rettificava il reddito -ai fini Irap, Ires e Iva per l ‘ anno 2006 -previo rilievo di indebita deduzione di costi, oltre ad irrogare sanzioni.
Secondo l ‘ Erario, in particolare, la citata società NOME aveva fatturato operazioni con altre società ad essa collegate al solo fine di ottenere indebiti vantaggi fiscali, concentrando l ‘ Iva a credito sull ‘ uno o sull ‘ altro soggetto d ‘ imposta per l ‘ utilizzo di compensazioni o per usufruire di crediti e, comunque, senza mai perseguire un effettivo, diverso interesse economico.
L ‘ atto impositivo fu annullato dalla Commissione tributaria provinciale di Messina, adìta con ricorso della contribuente, la quale ritenne non adeguatamente provate le tesi dell’Ufficio e compensò le spese.
Detta sentenza fu oggetto di appello principale dell ‘ Ufficio e di appello incidentale della contribuente per la parte inerente alle spese.
Entrambi i gravami furono respinti con la pronunzia indicata in epigrafe.
I giudici regionali , esaminando le eccezioni di nullità dell’avviso di accertamento non scrutinate in primo grado, accolsero quella fondata sul mancato rispetto del termine dilatorio di cui all ‘ art. 12, comma 7, della l. n. 212/2000, in assenza di giustificazioni da parte dell ‘ Ufficio; osservarono, inoltre, che la condotta contestata -realizzativa di una fattispecie di abuso del diritto ex art. 37bis del d.P.R. n. 600/1973 –
avrebbe imposto la preventiva richiesta al contribuente dei chiarimenti previsti dal comma 4 dell ‘ indicata disposizione, invece non effettuata dall ‘ Ufficio.
Infine, quanto all’appello incidentale, dichiararono di condividere la statuizione di prime cure, giustificando la compensazione delle spese disposta in quella sede con la complessità della materia.
Per lo stesso motivo, peraltro, decisero di compensare anche le spese del grado.
Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione la società contribuente sulla base di due motivi.
L ‘ Amministrazione finanziaria ha depositato controricorso, con cui ha proposto anche ricorso incidentale affidato a un unico motivo.
La società ha depositato controricorso all ‘ avverso ricorso incidentale e memoria in prossimità dell’udienza .
Considerato che:
Con il primo motivo del ricorso principale la società contribuente deduce violazione degli artt. 15 del d.lgs. n. 546/1992 e 92 cod. proc. civ.
Osserva, al riguardo, che la «complessità della materia», assurta dai giudici regionali a giusta ragione di compensazione delle spese per entrambi i gradi di giudizio, non può essere invece evocata in proposito, in conformità al costante orientamento di questa Corte.
Specifica, inoltre, che il giudizio, tanto in primo grado quanto in appello, si era concluso con il pieno riconoscimento di due sue ragioni di doglianza, il che avrebbe dovuto condurre pianamente alla regolamentazione delle spese secondo il principio di soccombenza.
Il secondo mezzo del ricorso principale denunzia violazione degli artt. 36 del d.lgs. n. 546/1992 e 132, comma primo, num. 4, cod. proc. civ.
Secondo la ricorrente, oltreché erroneo, il mero richiamo dei giudici regionali alla «complessità della materia», sprovvisto di elementi concreti di conforto, non consentirebbe di individuare le ragioni sulla quale si è fondata la pronunzia di compensazione.
L ‘ unico motivo del ricorso incidentale denunzia violazione dell ‘ art. 12, comma 7, della l. n. 212/2000.
L ‘ Ufficio osserva che l ‘ atto impositivo era stato notificato dopo che erano decorsi sessanta giorni dalla notifica del processo verbale di constatazione, a nulla rilevando il fatto che quest’ultimo fosse stato redatto precedentemente.
Rileva, inoltre, quanto alla mancata preventiva instaurazione del contraddittorio, che l ‘ accertamento si era basato su una verifica che necessariamente coinvolgeva la contribuente, sì da porla in «una dimensione di naturale contraddittorio»; in ogni caso, la denunzia di mancata instaurazione preventiva avrebbe imposto, da parte della società, l ‘ enunciazione in concreto delle ragioni che essa avrebbe potuto far valere in caso di tempestiva attivazione, invece del tutto omessa.
L ‘ esame del ricorso incidentale ha carattere dirimente e va dunque svolto in via prioritaria.
La censura che lo sorregge non è fondata.
4.1. Per il caso, qui ricorrente, di verifica svolta nei locali del contribuente, l ‘ art. 12, comma 7, della l. n. 212/2000 -oggi abrogato ma applicabile ratione temporis ai fatti di causa -prevedeva l ‘ obbligo da parte dell ‘ Amministrazione, salvo casi di particolare e motivata urgenza, di emanare l ‘ atto impositivo non prima della scadenza del termine di sessanta giorni dal rilascio di copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, entro il quale il contribuente ha l ‘ onere di comunicare «osservazioni e richieste che sono valutate dagli uffici impositori».
Ove l’ atto impositivo sia emanato ante tempus , com ‘ è noto, le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che sussiste ragione di invalidità dell ‘ atto medesimo, poiché il termine è «posto a garanzia del pieno dispiegarsi del contraddittorio procedimentale, il quale costituisce primaria espressione dei princìpi, di derivazione costituzionale, di collaborazione e buona fede tra amministrazione e contribuente ed è diretto al migliore e più efficace esercizio della potestà impositiva» (Cass. Sez. U, n. 18184/2013).
4.2. Con riferimento a detta garanzia, inoltre, questa Corte ha più volte affermato che essa, assicurata mediante il termine dilatorio in questione, «non ammette equipollenti, non potendo essere sostituita da un contraddittorio più o meno lungo ed intenso svoltosi tra le parti; in conseguenza, qualora il termine sia stato violato, e l ‘ Amministrazione finanziaria non provi la ricorrenza di ragioni d ‘ urgenza, ciò comporta la nullità insanabile dell ‘ atto impositivo notificato prima della decorrenza del termine, indipendentemente dalla natura del tributo accertato, sia esso armonizzato o non armonizzato» (così, fra le altre, Cass. n. 16195/2024; Cass. n. 21517/2023).
Ne è derivata, con riferimento alla specifica ragione di doglianza esposta dalla ricorrente incidentale, l’affermazione del principio secondo cui «l ‘ atto impositivo sottoscritto dal funzionario dell ‘ Ufficio vale a dire ‘ emanato ‘ – in data anteriore alla scadenza del termine di cui alla l. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, è illegittimo, per violazione della disciplina del contraddittorio procedimentale, ancorché la relativa notifica al contribuente sia stata effettuata dopo tale scadenza (Cass. n. 5361/2016)» e ciò perché «la notificazione è una mera condizione di efficacia e non un elemento costitutivo, dell ‘ atto amministrativo di imposizione tributaria, sicché, quando l ‘ atto impositivo viene notificato, o comunque portato a conoscenza
del destinatario, esso è già esistente e perfetto, il che significa che è già stato ‘ emanato ‘» (così la già citata Cass. n. 16195/2024, nonché Cass. n. 17202/2017).
In altri termini, poiché l’art. 12, comma 7, della l. n. 212/2000 tende a garantire il contraddittorio procedimentale, consentendo al contribuente di far valere le proprie ragioni nel momento stesso in cui la volontà impositiva si forma, con l ‘ atto impositivo ancora in fieri , ne deriva necessariamente che l ‘ Ufficio deve attendere il decorso del termine ivi previsto per la formulazione delle osservazioni e richieste del destinatario prima di chiudere il procedimento di formazione dell ‘ atto; ai fini che qui occupano, dunque, la «emanazione» prevista dalla legge non può che intendersi come la redazione dell’atto in forma definitiva e la sua datazione e sottoscrizione da parte del funzionario che ha il potere di adottarlo.
4.3. Il rispetto del contraddittorio preventivo assume connotati ancor più pregnanti nel caso di specie, caratterizzato dalla contestazione alla contribuente di una condotta elusiva ai sensi dell’art. 37 -bis del d.P.R. n. 600/1973.
In tali casi, infatti, questa Corte, anche recentemente (v. Cass. n. 10872/2025), ha affermato che l’atto impositivo deve contenere, a pena di nullità, una specifica richiesta di chiarimenti formulata al contribuente ai sensi del comma quarto della disposizione indicata, nonché, ove questi abbia reso giustificazioni, una puntuale motivazione in relazione a queste ultime; e il rilievo della relativa mancanza supera ogni considerazione svolta al riguardo dall’Amministrazione quanto al possibile rispetto, da p arte della contribuente, dell’onere connesso alla cd. prova di resistenza.
Ciò posto, e passando all’esame del ricorso principale, si osserva che è fondato il primo motivo.
5.1. Ai sensi dell’articolo 92 cod. proc. civ., come risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del 2014 e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale, la compensazione delle spese di lite può essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca), soltanto nell’eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall’articolo 92, comma 2, cod. proc. civ.
Nella presente vicenda, la C.T.R. ha dichiarato sussistere i giusti motivi per la compensazione delle spese, in entrambi i gradi di merito, per la complessità della materia trattata, senza punto affrontare alcun profilo inerente alla novità della stessa o a possibili contrasti interpretativi.
Ne deriva la fondatezza del mezzo di impugnazione, poiché la statuizione sulle spese non appare rispettosa del richiamato criterio in relazione alla compensazione delle spese.
Il ricorso principale va, dunque, accolto in relazione al primo motivo, restando in tale statuizione assorbito il secondo.
La sentenza impugnata è cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia -sezione staccata di Messina, in diversa composizione, la quale provvederà anche alla regolazione delle spese del presente giudizio.
Non si fa luogo alla condanna della ricorrente incidentale ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, trattandosi di A mministrazione pubblica patrocinata dall’Avvocatura dello Stato.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso principale e dichiara assorbito il restante;
rigetta il ricorso incidentale;
cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia -sezione staccata di Messina.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte Suprema di cassazione, il 23 settembre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME