Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 23270 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 23270 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 28/08/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 17543/2016 R.G. proposto da: COGNOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (P_IVA) che la rappresenta e difende
-controricorrente-
nonchè
contro
NOME
NOME,
NOME
COGNOME
-intimati- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. del VENETO n. 91/08/2016 depositata il 18/01/2016.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 31/05/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Fatti di causa.
A RAGIONE_SOCIALE venivano notificati avvisi di accertamento finalizzati alla ripresa a tassazione, a fini Iva, Irap e Ires, in conseguenza del disconoscimento di benefici fiscali ex art. 6, commi 13-19, L. n. 388 del 2000, per la realizzazione di investimenti ambientali. Venivano, inoltre, notificati provvedimenti impositivi nei confronti dei due soci NOME COGNOME e NOME COGNOME mirati a recuperare le maggiori imposte dirette dovute con riferimento al più alto reddito da partecipazione. Nella prospettazione erariale si evidenziava l’erroneità del calcolo RAGIONE_SOCIALE detrazioni, l’incongruità RAGIONE_SOCIALE risultanze contabili e l’inesistenza di alcune operazioni dichiarate.
La società, il socio NOME COGNOME e il socio NOME COGNOME, impugnavano gli avvisi con distinti ricorsi, parzialmente accolti.
I successivi appelli dell’RAGIONE_SOCIALE, della società e della socia NOME COGNOME, venivano respinti.
Il Fallimento di RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione incentrato su cinque motivi. Resiste l’RAGIONE_SOCIALE con controricorso.
Ragioni della decisione.
Con il primo motivo di ricorso si lamenta l’illegittimità della sentenza d’appello per violazione e falsa applicazione del ‘ combinato disposto degli artt. 12 e 7 L. n. 212/2000, nonché 3 e 21 septies L. n. 241/1990 in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3
c.p.c. ‘, per non avere la CTR stigmatizzato il mancato rispetto del termine dilatorio di 60 giorni previsto dall’art. 12 summenzionato, essendo gli avvisi di accertamento notificati appena 20 giorni dopo la consegna del processo verbale di constatazione.
Con il secondo motivo di ricorso si contesta l’illegittimità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli art. 43 d.P.R. n. 600 del 1973, 57 d.P.R. n. 633 del 1972 e 1, comma 132, L. n. 208 del 2015, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per avere la CTR tralasciato di considerare l’eccepita decadenza dell’RAGIONE_SOCIALE dal potere impositivo e la non operatività del raddoppio dei termini per l’accertamento.
Con il terzo motivo di ricorso si censura l’illegittimità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 6, commi 13 -19, L. n. 388 del 2000 ‘ anche in combinato disposto con l’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., nonché nullità della sentenza sul punto per omessa motivazione in violazione degli artt. 36 D.Lgs. n. 546 del 1992, 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 e 5, c.p.c.’ , per avere la CTR confermato la rideterminazione operata dal giudice di prime cure dell’agevolazione ex art. 6, commi 13 -19, L. n. 388 del 2000, per la realizzazione di investimenti ambientali, nella misura del 30 per cento di quanto dichiarato da essa contribuente. Segnatamente l’illegittimità viene adombrata sotto tre distinti profili. Con il primo, esposto sub par. 3.1. del ricorso, si contesta l’arbitrarietà della fissazione ex latere iudicis per una ragione di ‘ eccessiva onerosità ‘ di un ‘ tetto quantitativo massimo di fruibilità dell’agevolazione ‘. Il secondo profilo di illegittimità è esplicitato sub 3.2. del ricorso e attiene al malgoverno degli oneri probatori, in quanto la CTR ‘fa gravare sul Fall.to RAGIONE_SOCIALE, in termini di soccombenza, la mancata confutazione da parte dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ragioni addotte e RAGIONE_SOCIALE prove offerte dalla medesima a dimostrazione della spettanza e della correttezza del quantum dell’agevolazione fruita’ ,
ancorché spettasse all’RAGIONE_SOCIALE ‘ dimostrare l’esistenza del maggiore imponibile sottratto a tassazione (rectius, la fondatezza della pretesa impositiva avanzata) ‘. Il terzo profilo di illegittimità, espresso sub 3.3., attiene alla mancanza del ‘ contenuto motivazionale minimo ‘.
Con il quarto motivo di ricorso si lamenta l’illegittimità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 2727, 2728, 2729 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, c.p.c., nella parte in cui giudica fondata la contestazione di inesistenza oggettiva RAGIONE_SOCIALE prestazioni rese dalla RAGIONE_SOCIALE, avendo la CTR avallato ‘ i ragionamenti presuntivi svolti dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in termini di inesistenza oggettiva RAGIONE_SOCIALE prestazioni di progettazione e realizzazione di un impianto di verniciatura di telai da inserirsi nel ciclo produttivo della contribuente ‘.
Con il quinto motivo di ricorso viene adombrata l’illegittimità della sentenza impugnata per insufficiente e contraddittoria motivazione su fatti controversi e decisivi ‘ di cui al mezzo di ricorso sub n. 4 ‘ e per violazione degli artt. 36 D.Lgs. n. 546 del 1992, 132 c.p.c. e 118 disp. Att. c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 e 5, c.p.c., per avere la RAGIONE_SOCIALE trascurato di considerare la circostanza che la RAGIONE_SOCIALE ‘ non era una società cartiera, ma anzi una società che dalla data della sua costituzione aveva sempre regolarmente adempiuto a tutti i suoi obblighi dichiarativi e di versamento’ , nonché la circostanza che ‘ il perito aveva valutato l’impianto fatto realizzare dalla contribuente qualificandolo alla stregua di un vero e proprio ‘prototipo’ ‘.
Il primo motivo è fondato e va accolto limitatamente a due degli avvisi di accertamento, ovvero quelli emessi con riferimento al periodo 1/10/2004-30/09/2005 (NUMERO_DOCUMENTO e NUMERO_DOCUMENTO). D’altro canto, la stessa società contribuente afferma di aver sollevato la questione soltanto con riferimento ai due atti impositivi in parola (pag. 10 del ricorso).
Nella specie, è incontroversa la circostanza della consegna del pvc che segnava l’epilogo della verifica fiscale nella data dell’11 marzo 2011. È altresì pacifico che la notificazione degli avvisi di accertamento sia avvenuta in data 30 marzo 2011, ossia venti giorni dopo la consegna del pvc.
Questa Corte ha ribadito ancor di recente che ‘ In tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto ad accessi, ispezioni o verifiche fiscali, l’inosservanza del termine dilatorio di sessanta giorni dal rilascio della copia del processo verbale di chiusura RAGIONE_SOCIALE operazioni, previsto ex art. 12, comma 7, l. n. 212 del 2000 per l’emanazione dell’avviso di accertamento, a meno che l’Amministrazione finanziaria non provi la ricorrenza di ragioni d’urgenza, determina di per sé la nullità insanabile dell’atto impositivo, indipendentemente dalla natura del tributo accertato, sia esso armonizzato o non armonizzato ‘ (Cass. 20 luglio 2023, n. 21517).
Questa Corte regolatrice ha avuto ripetutamente occasione di pronunciarsi in materia di omesso rispetto del termine dilatorio di sessanta giorni di cui all’art. 12, comma 7, della L. n. 212 del 2000, ed ha raggiunto un orientamento ormai consolidato. Le Sezioni Unite Civili hanno chiarito che ‘ in tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l’art. 12, comma 7, della legge 27 luglio 2000, n. 212 deve essere interpretato nel senso che l’inosservanza del termine dilatorio di sessanta giorni per l’emanazione dell’avviso di accertamento – termine decorrente dal rilascio al contribuente, nei cui confronti sia stato effettuato un accesso, un’ispezione o una verifica nei locali destinati all’esercizio dell’attività, della copia del processo verbale di chiusura RAGIONE_SOCIALE operazioni – determina di per sé, salvo che ricorrano specifiche ragioni di urgenza, l’illegittimità dell’atto impositivo emesso ante tempus, poiché detto termine è posto a garanzia del pieno dispiegarsi del contraddittorio procedimentale, il quale costituisce
primaria espressione dei principi, di derivazione costituzionale, di collaborazione e buona fede tra amministrazione e contribuente ed è diretto al migliore e più efficace esercizio della potestà impositiva. Il vizio invalidante non consiste nella mera omessa enunciazione nell’atto dei motivi di urgenza che ne hanno determinato l’emissione anticipata, bensì nell’effettiva assenza di detto requisito (esonerativo dall’osservanza del termine), la cui ricorrenza, nella concreta fattispecie e all’epoca di tale emissione, deve essere provata dall’ufficio ‘ (Cass. Sez Un, 29 luglio 2013, n. 18184; conf., tra le molte, Cass. 30 ottobre 2018, n. 27623; più di recente, Cass. 25 luglio 2022, n. 23223). Successivamente alla ricordata pronuncia RAGIONE_SOCIALE Sezioni Unite non si è mancato di ribadire il concetto osservando, tra l’altro, che ‘ in tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l’art. 12, comma 7, st. contr. deve essere interpretato nel senso che l’inosservanza del termine dilatorio di sessanta giorni per l’emanazione dell’avviso di accertamento – termine decorrente dal rilascio al contribuente, nei cui confronti sia stato effettuato un accesso, un’ispezione o una verifica nei locali destinati all’esercizio dell’attività, della copia del processo verbale di chiusura RAGIONE_SOCIALE operazioni – determina di per sé, salvo che ricorrano specifiche ragioni di urgenza, l’illegittimità dell’atto impositivo emesso ante tempus, poiché detto termine è posto a garanzia del pieno dispiegarsi del contraddittorio procedimentale, il quale costituisce primaria espressione dei principi, di derivazione costituzionale, di collaborazione e buona fede tra amministrazione e contribuente ed è diretto al migliore e più efficace esercizio della potestà impositiva. Il vizio invalidante non consiste nella mera omessa enunciazione nell’atto dei motivi di urgenza che ne hanno determinato l’emissione anticipata, bensì nell’effettiva assenza di detto requisito ‘ (Cass. 23 luglio 2020, n. 15843). Dovendo assicurarsi piena tutela ai valori costituzionali ricordati, occorre allora ribadire che il mancato rispetto del termine
dilatorio di sessanta giorni di cui all’art. 12, comma 7, della legge n. 212 del 2000, qualora l’Amministrazione finanziaria non provi la ricorrenza di ragioni d’urgenza, importa la nullità dell’atto impositivo notificato prima della decorrenza del termine.
L’RAGIONE_SOCIALE non ha tenuto conto del termine dilatorio anzidetto e la CTR, pur a fronte della specifica doglianza di parte ricorrente, ha trascurato di allinearsi al contenuto della norma nell’interpretazione nomofilattica resane da questa Corte.
Il secondo motivo, riguardante gli atti NUMERO_DOCUMENTO e NUMERO_DOCUMENTO, va dichiarato assorbito in ragione dell’accoglimento della prima censura.
Il terzo motivo -articolato su tre diverse censure -è fondato, con riferimento agli altri atti impositivi oggetto di causa, nella parte in cui lamenta il radicale difetto di motivazione (par. 3.3. del motivo in esame), con conseguente assorbimento degli altri profili di doglianza.
La motivazione è del tutto carente. La decisione del giudice d’appello è soltanto assertiva e non correlata all’applicazione del cd. ‘calcolo incrementale’ ex art. 6 L. n. 388 del 2000; la sentenza si limita, infatti, a sostenere che ‘ la Commissione Provinciale ha esaminato partitamente tutti gli aspetti ‘.
Il ricorso va, in ultima analisi, accolto con riferimento al primo e al terzo motivo, nei termini sopra esposti, con assorbimento RAGIONE_SOCIALE altre censure. La sentenza va, pertanto, cassata e la causa rimessa per un nuovo esame e per la liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio alla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado territorialmente competente.
P.Q.M.
accoglie il primo e il terzo motivo di ricorso nei termini di cui in motivazione; dichiara l’assorbimento RAGIONE_SOCIALE altre censure; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa
per un nuovo esame e per la regolazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio alla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado del Veneto, in diversa composizione
Così deciso in Roma, il 31/05/2024.