Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 4291 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 4291 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 25/02/2026
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 17021/2021 R.G. proposto da:
COGNOME NOME COGNOME , elettivamente domiciliato a Roma presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, rappresentato e difenso dall’AVV_NOTAIO per procura speciale in calce al ricorso;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici a RomaINDIRIZZO INDIRIZZO, è domiciliata;
-controricorrente-
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 3021 del 2020, depositata il 17 dicembre 2020, non notificata. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9 gennaio 2026 dal
Consigliere NOME COGNOME.
termine dilatorio per l’emissione dell’avviso di accertamentonullità – sussistenza.
Ud.09/01/2026 CC
FATTI DI CAUSA
La controversia trae origine dall’impugnazione da parte del contribuente NOME COGNOME, titolare dell’impresa individuale RAGIONE_SOCIALE con sede in Svizzera, dell’avviso di accertamento NUMERO_DOCUMENTO, emesso per l’anno di imposta 2 012, con cui veniva contestata l’esterovestizione dell’impresa attraverso la costituzione ad hoc di una società di diritto elvetico, la RAGIONE_SOCIALE, con sede presso una società fiduciaria, e di conseguenza veniva accertato, ai sensi dell’art. 39 comma 2 lett. a) d. P.R. n. 600 del 1973, un maggior reddito di impresa non dichiarato di euro 32.943,16.
La CTP di Varese aveva respinto il ricorso del contribuente ritenendo infondate le difese svolte in relazione al difetto di motivazione dell’atto impositivo emesso anticipatamente rispetto al termine previsto dall’art. 12 comma 7 legge n. 212 del 2000 , nell’imminenza della maturazione della decadenza dalla potestà impositiva.
La CTR della Lombardia, adita dal contribuente in appello, aveva respinto il gravame confermando le motivazioni espresse nella sentenza di primo grado.
Avverso la sentenza della CTR il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidandosi a due motivi, e l’RAGIONE_SOCIALE si è difesa depositando controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente ha lamentato, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. la violazione e falsa applicazione dell’art. 12 comma 7 della legge 212 del 2000, sostenendo che la CTR avrebbe errato nel ritenere integrate dall ‘imminente spirare del termine di decadenza le ragioni di urgenza che avevano indotto l’amministrazione finanziaria all’inosservanza del termine di 60 giorni prima di emettere l’avviso di accertamento impugnato, in contrasto con la giurisprudenza di legittimità che esclude la rilevanza a tal fine della necessità di evitare la decadenza dalla potestà
impositiva e considera l’ inosservanza del termine dilatorio di per sé motivo di nullità dell’accertamento.
1.1. Il motivo è fondato.
1.2 . L’art. 12 comma 7 della legge n. 212 del 2000 prevede che « Nel rispetto del principio di cooperazione tra amministrazione e contribuente, dopo il rilascio della copia del processo verbale di chiusura RAGIONE_SOCIALE operazioni da parte degli organi di controllo, il contribuente può comunicare entro sessanta giorni osservazioni e richieste che sono valutate dagli uffici impositori. L’avviso di accertamento non può essere emanato prima della scadenza del predetto termine, salvo casi di particolare e motivata urgenza.»
1.3. La giurisprudenza di legittimità, a partire dalla pronuncia della Corte a Sez U. n. 18184 del 2013, è consolidata nell’affermare che « In tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l’art. 12, comma 7, della legge 27 luglio 2000, n. 212 deve essere interpretato nel senso che l’inosservanza del termine dilatorio di sessanta giorni per l’emanazione dell’avviso di accertamento – termine decorrente dal rilascio al contribuente, nei cui confronti sia stato effettuato un accesso, un’ispezione o una verifica nei locali destinati all’esercizio dell’attività, della copia del processo verbale di chiusura RAGIONE_SOCIALE operazioni – determina di per sé, salvo che ricorrano specifiche ragioni di urgenza, l’illegittimità dell’atto impositivo emesso “ante tempus”, poiché detto termine è posto a garanzia del pieno dispiegarsi del contraddittorio procedimentale, il quale costituisce primaria espressione dei principi, di derivazione costituzionale, di collaborazione e buona fede tra amministrazione e contribuente ed è diretto al migliore e più efficace esercizio della potestà impositiva. Il vizio invalidante non consiste nella mera omessa enunciazione nell’atto dei motivi di urgenza che ne hanno determinato l’emissione anticipata, bensì nell’effettiva assenza di detto requisito (esonerativo dall’osservanza del termine), la cui ricorrenza, nella concreta fattispecie e all’epoca di tale
emissione, deve essere provata dall’ufficio. » (Cass. Sez. U n. 18184 del 2013; Cass. n. 27623 del 2018; Cass. n. 15843 del 2020; Cass. n. 21517 del 2023; Cass. n. 18140 del 2025; Cass. n. 13851 del 2025; Cass. n. 17306 del 2025; Cass. n. 25050 del 2025).
1.4. In particolare, le ragioni di urgenza che, ove sussistenti e provate dall’Amministrazione finanziaria, consentono l’inosservanza del termine dilatorio, devono consistere in elementi di fatto che esulano dalla sfera dell’ente impositore e fuoriescono dalla sua diretta responsabilità, sicché non possono essere individuate nell’imminente scadenza del termine decadenziale dell’azione accertativa, a meno che l’amministrazione finanziaria non dimostri che la chiusura RAGIONE_SOCIALE operazioni di verifica in prossimità della scadenza del termine di decadenza per l’esercizio del potere di accertamento dell’imposta, sia dipesa da fatti o condotte non imputabili a sua incuria, negligenza o inefficienza (22786 del 09/11/2015 Cass. 16.3.2016 n. 5137).
1.5. In tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, dunque, l’inosservanza del termine dilatorio di sessanta giorni per l’emanazione dell’avviso di accertamento, previsto dall’art. 12, comma 7, della legge 212/2000, determina di per sé l’illegittimità dell’atto impositivo emesso ante tempus , in violazione del contraddittorio procedimentale a meno che l’amministrazione finanziaria non provi la ricorrenza di ragioni di urgenza dovute a cause non imputabili alla sua sfera giuridica.
1.6. Con riguardo alle deduzioni difensive della controricorrente, secondo cui il contraddittorio con il contribuente sarebbe, comunque, stato assicurato in occasione della presentazione dell’istanza di accertamento con adesione, la Corte ha chiarito che « il termine previsto dall’art. 12, comma 7, della l. n. 212 del 2000, decorre dal rilascio al contribuente, nei cui confronti sia stato effettuato un accesso, un’ispezione o una verifica nei locali destinati all’esercizio dell’attività, della copia del processo verbale di chiusura RAGIONE_SOCIALE operazioni, anche in caso di accertamento con adesione, che
è inidoneo a determinarne la riapertura o la nuova decorrenza, avendo finalità deflattive del contenzioso, incompatibili con quelle perseguite dal riconoscimento del diritto al contraddittorio endoprocedimentale.» (Cass. n. 37225 del 2022) mentre, più in generale, il contraddittorio violato non può essere recuperato a posteriori, con la presentazione di un’istanza di adesione, posto che in tal caso l’avviso di accertamento continua ad essere inficiato dalla patologia genetica derivante dal mancato espletamento del contraddittorio preventivo (Cass. n. 24003 del 2016).
1.7. La CTR non si è attenuta ai principi richiamati ed ha errato laddove ha ritenuto, sulla base di un precedente ormai da tempo superato, la non configurabilità della sanzione di nullità per la violazione del termine dilatorio previsto dall’art. 12 a salvaguardia del regolare espletamento del contraddittorio preventivo e l’imminenza della maturazione della decadenza ragione d’urgenza sufficiente a giustificare l’emissione anzi tempo dell’avviso di accertamento. Sussiste, pertanto, la violazione di legge dedotta dal ricorrente.
Con il secondo motivo il ricorrente ha lamentato, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c., ‘ l’omissione di quanto dedotto in giudizio circa la omessa o contraddittoria motivazione dell’avviso di accertamento ‘ fondato sulle contraddittorie risultanze istruttorie del processo verbale di constatazione, avendo la sentenza omesso l’esame del fatto decisivo per la decisione, individuato nella ‘ attività complessiva ed effettiva della RAGIONE_SOCIALE ‘ come descritta e documentata nel corso del giudizio.
2 .1. Il motivo è inammissibile in forza della previsione dell’art. 348ter commi 4 e 5 c.p.c., applicabile ratione temporis, al presente giudizio.
2.2. La norma richiamata, infatti, preclude la deduzione del motivo di cui all’art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c. nel ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello che conferma la decisione di primo grado, c.d. “doppia conforme”, dettando una disciplina applicabile anche al ricorso avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale, atteso che il giudizio di
legittimità in materia tributaria, alla luce dell’art. 62 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, non ha connotazioni di specialità.
2 .3. Il limite previsto dall’art. 348ter c.p.c. , introdotto dall’articolo 54, comma 1, lett. a), del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134, applicabile ratione temporis nel presente giudizio, atteso che l’appello avverso la sentenza di primo grado risulta depositato in data 13.12.2019, opera, come noto, qualora la sentenza di appello abbia confermato la decisione di primo grado s ulla base RAGIONE_SOCIALE ‘stesse ragioni inerenti alle questione di fatto’ , ripercorrendo, cioè lo stesso procedimento logico-argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto di causa (Cass. n. 7724 del 2022). Ed è onere del ricorrente, per evitare l’inammissibilità, dedurre e dimostrare le differenze fra le due pronunce.
A questo proposito, la giurisprudenza della Corte ha chiarito, in particolare, che «Nell’ipotesi di ‘doppia conforme’, prevista dall’art. 348 -ter, comma 5, c.p.c., il ricorso per cassazione proposto per il motivo di cui al n. 5) dell’art. 360 c.p.c. è inammissibile se non indica le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse» (Cass. 28 febbraio 2023, n. 5947).
2.4. Nel caso in esame, la censura è inammissibile poiché le decisioni dei gradi di merito, entrambe di rigetto del ricorso del contribuente, si fondano sulle stesse ragioni di fatto e, ad ogni modo, il ricorrente non ha dedotto alcunché per sostenere il contrario.
2.5. In ogni caso, anche ove il motivo, ambiguamente formulato, dovesse essere inteso come censura di omessa motivazione sarebbe infondato perché la sentenza impugnata ha espresso la motivazione, sia pure stringata, RAGIONE_SOCIALE ragioni di fondatezza nel merito della pretesa tributaria sotto il profilo della dell ‘ esterovestizione laddove, richiamati i requisiti per la configurazione dell’abuso del diritto di stabilimento delineati dalla
giurisprudenza di legittimità, ha affermato ‘ si è appurato che ancorché la sua società avesse sede in Svizzera di fatto operasse per la quasi totalità dei suoi affari all’interno del territorio nazionale ‘.
Il ricorso va, dunque, accolto con riferimento al primo motivo, inammissibile il secondo, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio della causa per nuovo esame alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, che provvederà anche alla liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso in relazione al primo motivo, dichiara inammissibile il secondo motivo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di II grado della Lombardia, in diversa composizione, a cui demanda anche di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso a Roma, nella camera di consiglio del 9.01.2026.
Il Presidente NOME COGNOME