Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 17540 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 17540 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 25/06/2024
GUITTO NOME,
-intimato – avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. CAMPANIA, n. 8260/2016, depositata IL 27 settembre 2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18 giugno 2024 dal consigliere NOME COGNOME.
IRPEF IRAP IVA AVVISO ACCERTAMENTO
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7827/2017 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, domiciliata ex lege in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende,
-ricorrente –
Contro
Rilevato che:
L ‘RAGIONE_SOCIALE ricorre nei confronti di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe . Con quest’ultima la C.t.r. ha rigettato l’appello dell’Ufficio avverso la sentenza della C.t.p. di Napoli che aveva accolto il ricorso del contribuente avverso l’avviso di accertamento con il quale a seguito di indagini bancarie, erano stato recuperato a tassazione per l’anno di un maggior reddito da impresa ed un maggior volume di affari.
Il contribuente non ha svolto attività difensiva.
Considerato che:
Con il primo motivo l’RAGIONE_SOCIALE denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma n. 3, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 32 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, dell’art. 51 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, degli artt. 24 e 97 Cost. e dell’art. 12, comma 7, legge 27 luglio 2000, n. 212.
Censura la sentenza impugnata per aver ritenuto illegittimo l’avviso di accertamento in quanto emanato prima del decorso del termine di sessanta giorni dal rilascio della copia del processo verbale di chiusura RAGIONE_SOCIALE operazioni degli organi di controllo, previsto con la sola esclusione dei casi di particolare e motivata urgenza. Osserva che il suddetto termine trova applicazione nei soli casi di avvisi di accertamento emanati a seguito di processi verbali di constatazione (pvc) conseguenti ad accessi, ispezioni e verifiche fiscali nei luoghi di esercizio dell’attività.
Con il secondo motivo denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ., omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti, ravvisati nelle ragioni giustificative dell’urgenza dovute all’imminente scadenza del termini per la notifica dell’ac certamento.
Il primo motivo è fondato.
3.1. Questa Corte ha già avuto occasione di affermare che l’applicabilità dei diritti e RAGIONE_SOCIALE garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali di cui all’articolo 12 legge n. 212 del 2000 postula lo svolgimento di accessi, ispezioni e verifiche fiscali nei locali destinati all’esercizio di attività commerciali, industriali, agricole, artistiche o professionali del contribuente ( ex plurimis Cass. 10/05/2024, n. 12840, Cass. 05/11/2020, n. 24793, Cass. 04/04/2014, n. 7957). La ragione va ravvisata nel fatto che, in questi casi, lo statuto di diritti e garanzie è di contrappeso all’invasione della sfera del contribuente, nei luoghi di sua pertinenza, dando corpo ad una specifica esigenza di contraddittorio, al fine di conformare ed adeguare l’interesse dell’Amministrazione alla situazione del contribuente.
A conferma, le stesse Sezioni Unite, pronunciatesi sulle conseguenze della violazione del termine dilatorio in questione, hanno espressamente correlato il dies a quo di decorrenza del termine al rilascio al contribuente, nei cui confronti sia stato effettuato un accesso, un’ispezione o una verifica nei locali destinati all’esercizio dell’attività, della copia del processo verbale di chiusura RAGIONE_SOCIALE operazioni (Cass. Sez. U. 20/07/2013, n. 18184)
Differente è, invece, l’ipotesi, come nel caso in esame, in cui la pretesa impositiva sia scaturita dal vaglio degli atti sottoposti all’Amministrazione dallo stesso contribuente o esaminati in ufficio.
Da ciò discende che le ipotesi del controllo eseguito presso la sede del contribuente e del controllo c.d. a tavolino non possono essere assimilate, giacché la naturale vis expansiva dell’istituto del contraddittorio procedimentale nei rapporti tra Fisco e contribuente non giunge fino al punto da imporre termini dilatori all’azione di accertamento che derivi da controlli fatti dall’Amministrazione nella propria sede, in base ai dati forniti dallo stesso contribuente o acquisiti documentalmente (Cass. 06//06/2016, n. NUMERO_DOCUMENTO).
Va ribadito, pertanto, che l’ art. 12 comma 7, legge n. 212 del 2000, non trova applicazione in caso di atto impositivo basato solo sulle risultanze dell’art.32 d.P.R. n.600 del 1973. Del resto, questa Corte ha pure chiarito che, anche nell’ipotesi di accertamento misto, cioè nell’ipotesi di accesso, ispezione o verifica nei locali destinati all’esercizio dell’attività e di successiva autorizzazione all’espletamento di indagini bancarie, trattandosi di procedimenti distinti, ove l’atto impositivo si fondi solo sulle risultanze di queste ultime non trova ugualmente applicazione il termine dilatorio (Cass. 30/06/2021, n. 18413).
3.2. In difetto di accesso, tuttavia, che per i c.d. tributi armonizzati -tra i quali rientra anche l’I va, recuperata a tassazione con l’atto impositivo oggetto di giudizio -l’Amministrazione finanziaria è gravata di un obbligo generale di contraddittorio endo-procedimentale, la cui violazione comporta l’invalidità dell’atto, purché il contribuente, fornendo la c.d. prova di resistenza, abbia assolto all’onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere e non abbia proposto un’opposizione meramente pretestuosa (Cass. Sez. U. 09/12/2015, n. 24823 e, tra le più recenti Cass. n. 18413 del 2021 cit. Cass. 15/01/2019, n. 701).
3.3. La C.t.r. non si è attenuta a questi principi. Infatti, ha ravvisato la violazione del termine di sessanta giorni pur non risultandone i presupposti; non ha operato alcun discrimine tra Irpef ed Irap da un lato, ed Iva, dall’altro quanto alla violazione dell’obbligo del contradditorio endo-procedimentale da parte dell’Amministrazione; inoltre, quanto a detto ultimo tributo non ha verificato se il contribuente avesse assolto all’onere sul medesimo gravante.
Il secondo motivo è inammissibile.
4.1. Questa Corte ha chiarito che le ragioni di urgenza che, ove sussistenti e provate dall’Amministrazione finanziaria, consentono
l’inosservanza del termine dilatorio di cui all’art. 12, comma 7, della l. n. 212 del 2000, devono consistere in elementi di fatto che esulano dalla sfera dell’ente impositore e fuoriescono dalla sua diretta responsabilità, sicché non possono in alcun modo essere individuate nell’imminente scadenza del termine decadenziale dell’azione accertativa. (Cass. 06/04/2022, n. 11110, Cass. 05/05/2021, n. 11685).
4.2. Manca, pertanto, rispetto alla censura di omesso esame il requisito della decisività del fatto che si assume non esaminato.
In conclusione, va accolto il primo motivo di ricorso, inammissibile il secondo; la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, che fornirà congrua motivazione e si pronuncerà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo ricorso, inammissibile il secondo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 18-19 giugno 2024.