Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 24237 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 24237 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 09/09/2024
Oggetto: II.DD. e IVA -contraddittorio procedimentale
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 2247/2018 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE IN FALLIMENTO, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO (p.e.c. EMAIL), ed elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio legale dell’AVV_NOTAIO;
-ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello RAGIONE_SOCIALE, domiciliata in Roma, INDIRIZZO;
-controricorrente – avverso la sentenza della Corte Commissione Tributaria Regionale della Campania n. 11794/32/16, depositata il 23.12.2016 e non notificata.
Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 25 giugno 2024 dal consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
Con sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania veniva accolto l’ appello proposto dall’RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Benevento n. 540/2/2015 di accoglimento del ricorso introduttivo proposto da RAGIONE_SOCIALE, ora in Fallimento, avente ad oggetto l’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO per l’anno 2008 inerente II.DD. e IVA.
L ‘Amministrazione finanziaria in base al p.v.c. adottato il 24.10.13 dalla Guardia di Finanza contestava alla contribuente l’omessa contabilizzazione di elementi positivi di reddito per il suddetto periodo di imposta, per un importo un imponibile di euro 1.355.521,00.
Il giudice di prime cure accoglieva l’eccezione della contribuente di nullità dell’avviso di accertamento per mancato rispetto del termine dilatorio di 60 giorni previsto dall’art. 12 comma 7 della legge 212/2000, ritenendo assorbita ogni altra doglianza. La CTR rilevava che l’atto di accertamento risultava notificato per il ricevente, in data 7 gennaio 2014 e, a quella data, risultavano decorsi i 60 giorni dalla consegna del p.v.c., senza che il contribuente avesse proposto osservazioni. Per il resto, il giudice riteneva che la mancanza di tempestivo atto di controdeduzioni in appello comportasse la rinunzia
alle altre eccezioni del contribuente a sostegno del ricorso e ritenute assorbite dai primi giudici.
Avverso la sentenza d’appello propone ricorso per cassazione la contribuente, affidato a due motivi che illustra con memoria, cui replica l’RAGIONE_SOCIALE con controricorso.
Considerato che:
In via pregiudiziale l’RAGIONE_SOCIALE eccepisce che la società avrebbe notificato il ricorso per cassazione ampiamente oltre il termine di sei mesi dal deposito della sentenza della CTR, invocando la normativa sulla cd. rottamazione RAGIONE_SOCIALE cartelle ex d.l. n.50/17 e quella sulla definizione RAGIONE_SOCIALE liti pendenti che non pare applicabile alla fattispecie.
1.1. L’eccezione è infondata. La notifica del ricorso è tempestiva, dal momento che la sentenza impugnata, non notificata, è stata depositata il 23.12.2016, e il ricorso per cassazione è stato notificato il 3 gennaio 2018. Il termine ‘lungo’ per impugnare ex art.38 comma 3 d.lgs. 546/1992 in riferimento all’art.327 cod. proc. civ. applicabile ratione temporis alla fattispecie è semestrale ed è scaduto il 23.6.2017, ossia nel periodo compreso tra il 24.4.2017 e il 30.9.2017. Trova così applicazione l’art.11 comma 9 del d.l. n.50/17, convertito in legge n.96/17, che differisce, per la proroga semestrale ivi prevista, la scadenza del termine per impugnare al 23.1.2018, allorquando è tempestivamente intervenuta la notifica del ricorso.
Con il primo motivo la società ricorrente, in relazione all’art.360 primo comma n.3 cod. proc. civ., prospetta la violazione dell’art.12 comma 7 della legge n.212/2000 perché la sentenza impugnata da un lato riconosce che la giurisprudenza della Suprema Corte ha da tempo statuito che l’inosservanza del termine dilatorio di sessanta giorni tra l’emanazione dell’avviso di accertamento e la consegna del p.v.c. determina l’illegittimità dell’atto, e che l’approssimarsi della scadenza del termine decadenziale dell’azione di accertamento
non rappresenta una ragione di urgenza tutelabile ai fini dell’inosservanza del termine dilatorio. Dall’altro, accoglie l’appello dell’Ufficio per una asserita «carenza di concreto interesse del contribuente», che, non avendo formulato alcuna osservazione nei sessanta giorni successivi alla notifica del PVC, a avrebbe così dimostrato «inequivocabilmente di non volersi difendere».
3. La seconda censura prospetta, in via subordinata e in rapporto all’art.360 primo comma n.4 cod. proc. civ., anche la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 comma 1, 132, comma 1 n.4) e 118 disp. att. cod. proc. civ., 36, 56 e 61 d.lgs. n.546/92, per aver la Commissione erroneamente dichiarato di non doversi pronunciare sul motivo di merito, proposto nel ricorso in primo grado alle pagine da 3 a 6, oggetto di appello dell’Ufficio nelle pagg. da 5 a 7, e di conseguente difesa del Fallimento con la costituzione in appello del 17.11.16, alle pagine da 5 e 6.
4. Il collegio osserva che sulla questione oggetto della prima censura, relativa al procedimento amministrativo, la giurisprudenza di Sezione non è pienamente omogenea. Alcune pronunce (cfr. ad es. Cass. Sez. 5, Sentenza n. 15648 del 09/07/2014) sono nel senso che l’inosservanza del termine dilatorio di sessanta giorni di cui all’art. 12, comma 7, della legge 27 luglio 2000, n. 212 postula la notifica dell’atto impositivo al destinatario o, in ogni caso, la sua avvenuta conoscenza legale da parte di quest’ultimo, in quanto l’atto, prima della notifica, rimane nella sfera interna dell’Amministrazione ed è inidoneo a costituire esercizio della potestà impositiva, sicché non sussiste alcuna violazione ove l’atto sia stato formato e sottoscritto prima dello spirare del termine ma notificato successivamente alla sua scadenza.
Altre decisioni (cfr. ad es. Cass. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 17202 del 12/07/2017) affermano che, in tema di accertamento, l ‘ atto impositivo sottoscritto dal funzionario dell ‘ ufficio in data anteriore alla scadenza del termine di cui all ‘ art. 12, comma 7, della l. n. 212 del
2000, ancorché notificato successivamente alla sua scadenza, è illegittimo, atteso che la norma tende a garantire il contradditorio procedimentale consentendo al contribuente di far valere le sue ragioni quando l’atto impositivo è ancora “in fieri”, integrando, viceversa, la notificazione una mera condizione di efficacia dell ‘ atto amministrativo ormai perfetto e, quindi, già emanato (cfr., conforme alla decisione da ultimo citata, Cass. Sez. 5, Sentenza n. 20267 del 31/07/2018).
Alla luce di quanto precede, la trattazione della controversia dev’essere devoluta alla pubblica udienza per la particolare rilevanza della questione ex art.375 cod. proc. civ..
P.Q.M.
la Corte:
rinvia la causa a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza. Così deciso il 25.6.2024