Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 20390 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 20390 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 21/07/2025
Avviso accertamento-Art. 12 comma 7 legge n. 212/2000Termine-Omessa osservanzaRilevanza della trasmissione del pvc da parte della GdF
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 23710/2020 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE COGNOME E RAGIONE_SOCIALE IN PERSONA DEL CURATORE FALLIMENTARE P.T., rappresentata e difesa, come da procura in calce al ricorso, dall’Avv. NOME COGNOME con indicazione indirizzo p.e.c.: EMAIL;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore ;
-intimata –
nonché
NOME COGNOME
-intimati –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione staccata di Siracusa, n. 2310/2020, depositata in data 27/04/2020 e non notificata;
udita la relazione della causa nell ‘ adunanza camerale del 4/07/2025 tenuta dal consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
1. La Commissione tributaria regionale (CTR) della Sicilia, sezione staccata di Siracusa, accoglieva in parte gli appelli erariali proposti contro quattro decisioni della Commissione tributaria provinciale (CTP) di Siracusa, con cui erano stati accolti i ricorsi proposti: a) dalla Sandals di COGNOME NOME e COGNOME Alfio RAGIONE_SOCIALE contro un avviso di accertamento Iva e Irap (giudizio al quale avevano partecipato i soci, NOME COGNOME e NOME COGNOME), per l’anno di imposta 2010; b) dalla medesima società contro un avviso di accertamento per omesse ritenute Irpef, medesimo anno di imposta; c) sempre dalla società contro un provvedimento di irrogazione delle sanzioni relativo all’omesso versamenti delle ritenute fiscali, medesimo anno di imposta; d) infine da NOME COGNOME contro un avviso di accertamento Irpef, per redditi di partecipazione sia nella s.a.s. predetta che nella RAGIONE_SOCIALE , per l’anno di imposta 2010.
In particolare il giudice del gravame evidenziava che l’ufficio aveva notificato l’avviso di accertamento non rispettando il termine di 60 giorni dalla data di rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte dei verificatori, termine posto a garanzia del contribuente al fine di consentirgli di comunicare osservazioni e richieste; poi, però, rilevava che l’ufficio aveva tempestivamente operato avendo ricevuto dalla Guardia di finanza il pvc in data prossima alla decadenza per l’emissione dell’atto in positivo; b) che l’ufficio, pur essendo venuto a conoscenza della
iscrizione del registro delle notizie di reato, non era obbligato a fare ricorso al raddoppio dei termini, c) che la società avrebbe potuto fare istanza di accertamento con adesione o, comunque, dedurre nel merito questioni sostanziali il che non era però avvenuto.
Nel merito poi ricostruiva il quantum della pretesa tributaria.
Contro tale decisione ha proposto ricorso per cassazione la curatela della società sulla base di due motivi.
L’Agenzia delle entrate , cui il ricorso è stato notificato a mezzo p.e.c., è rimasta intimata.
La causa è stata fissata per l’adunanza camerale del 1 0/09/2024 all’esito della quale è stata ordinata l’integrazione del contraddittorio nei confronti di NOME COGNOME e NOME COGNOME, soci della società e parti del giudizio di merito.
La ricorrente ha depositato l’atto di integrazione del contraddittorio e la causa è stata fissata per l’adunanza camerale del 4/07/2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, si deduce il vizio di nullità assoluta della sentenza per violazione dell’art. 12, comma 7, della legge n. 212 del 2000 , lamentando l’errata decisione in merito all’ eccezione di nullità per mancato rispetto del termine di sessanta giorni tra la data di chiusura del p.v.c. e la data di emissione dell’avviso di accertamento.
Con il secondo motivo si denuncia «nullità della sentenza della Commissione tributaria regionale – sezione staccata di Siracusasentenza 2310-42020 per violazione e falsa applicazione dell’ art. 39, comma 2, del d.P.R. 600/73», in merito alla ricostruzione dei ricavi.
Il primo motivo è fondato.
2.1. Questa Corte ha chiarito che in tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l’art. 12, comma 7, della l. n. 212 del 2000 deve essere interpretato nel senso che l’inosservanza
del termine dilatorio di sessanta giorni per l’emanazione dell’avviso di accertamento – nelle ipotesi in cui a ciò l’ufficio sia tenuto – determina di per sé, salvo che ricorrano specifiche ragioni di urgenza, l’illegittimità dell’atto impositivo emesso ante tempus , poiché detto termine è posto a presidio del contraddittorio endoprocedimentale, che è primaria espressione dei principi, di derivazione costituzionale, di collaborazione e buona fede tra amministrazione e contribuente ed è diretto al migliore e più efficace esercizio della potestà impositiva. L’ inosservanza del termine in questione determina di per sé la nullità insanabile dell’atto impositivo, indipendentemente dalla natura del tributo accertato, sia esso armonizzato o non armonizzato (v., per tutte, Cass. 20/07/2023, n. 21517).
Infatti , detto obbligo, imposto per gli accertamenti eseguiti mediante accesso, ispezione o verifica nei locali destinati all’esercizio dell’attività, comporta che il legislatore, nel comminare la nullità dell’atto impositivo in caso di sua violazione, ha operato una valutazione ex ante del rispetto del contraddittorio, che assorbe a monte «la prova di resistenza», ciò che giustifica la mancata distinzione, nella norma, tra tributi armonizzati e non, scattando detta prova quando la normativa interna non sanzioni tale violazione con questa forma di invalidità (cfr., ad es., Cass. 05/05/2021, n. 11685).
Si è, peraltro, chiarito che il vizio invalidante non consiste nella mera omessa enunciazione nell’atto dei motivi di urgenza che ne hanno determinato l’emissione anticipata, bensì nell’effettiva assenza di detto requisito, la cui ricorrenza, nella concreta fattispecie e all’epoca di tale emissione, deve essere provata dall’ufficio (Cass., Sez. U., 29/07/2013, n. 18184; cfr. inoltre, ex plurimis , Cass. 30/10/2018, n. 27623; Cass. 23/07/2020, n. 15843).
Pertanto, dovendosi avere riguardo all’effettività delle ragioni giustificatrici dell’urgenza, a prescindere finanche dall’assenza della loro enunciazione nella motivazione dell’avviso, ben può il giudice apprezzarne la sussistenza sulla base delle risultanze degli atti, senza essere vincolato da quanto indicato nell’avviso stesso.
Occorre però considerare, quanto alla individuazione dei motivi d’urgenza che possono giustificare una deroga al rispetto del termine dilatorio alla notifica dell’avviso d’accertamento, che in plurimi interventi di questa Corte si è evidenziato che essi non possono identificarsi nell’imminente scadenza del termine decadenziale del potere accertativo (cfr. Cass. 16/03/2016, n. 5149; Cass. 10/04/2018, n. 8749; Cass. n. 11685/2021 cit.; Cass. 06/04/2022, n. 11110), a meno che l’esercizio nell’imminenza della scadenza del termine sia dipeso da fattori imputabili al contribuente che hanno inciso sull’attività accertativa (Cass. 31/01/2019, n. 2917).
La deroga va, infatti, ricondotta ad elementi di fatto che esulano dalla sfera di controllo dell’ente impositore e fuoriescono dalla sua diretta responsabilità.
Deve, pertanto, essere riconfermato il principio (al quale dovrà uniformarsi il giudice di rinvio) per cui le ragioni di urgenza devono consistere in elementi di fatto che esulano dalla sfera dell’ente impositore e sfuggono dalla sua diretta responsabilità, sicché non possono in alcun modo essere individuate nell’imminente scadenza del termine decadenziale dell’azione accertativa, precisandosi che la suddetta disposizione legislativa ha come destinataria l’amministrazione finanziaria nel suo complesso, intesa come ente impositore, per cui l’agenzia fiscale è comunque responsabile anche dei ritardi imputabili alla Guardia di Finanza, in quanto organo ispettivo collaterale.
2.2. Alla luce di tali consolidati principi, si deve ritenere che nel caso di specie la CTR abbia quindi errato laddove, pur accertando in fatto che l’avviso era stato notificato prima della scadenza del predetto termine, ha dato rilievo alla tardiva trasmissione della segnalazione da parte della Guardia di finanza e alla possibilità in capo al contribuente di offrire le proprie controdeduzioni in sede di accertamento con adesione o in giudizio.
Il secondo motivo rimane assorbito.
Concludendo, va accolto il primo motivo di ricorso, con assorbimento del secondo; ne consegue la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Siracusa, in diversa composizione, che si uniformerà al principio innanzi enunciato e provvederà anche a regolare le spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Siracusa, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 4 luglio 2025.