Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 32878 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 32878 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 16/12/2024
IRES, IRAP AVVISO DI ACCERTAMENTO
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 15062/2016 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’AVV_NOTAIO in Roma, INDIRIZZO;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, domiciliata ex lege in Roma, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende;
-controricorrente – avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. della TOSCANA n. 2209/5/15 depositata il 14/12/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15 novembre 2024 dal consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che:
L’RAGIONE_SOCIALE dopo aver chiesto ed esaminato documentazione riguardante la contabilità della società, esercente attività di gestione di apparecchi che distribuiscono vincite in denaro ai sensi dell’art. 110, sesto comma, t.u.l.p.s. – notificava alla RAGIONE_SOCIALE l’avviso di accertamento n.
NUMERO_DOCUMENTO/2012 con il quale rettificava il reddito della società ai sensi dell’art. 40 d.P.R. 29/09/1973, n. 600.
La società RAGIONE_SOCIALE proponeva ricorso innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Grosseto deducendo diversi profili di illegittimità dell’atto impositivo. L’RAGIONE_SOCIALE si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto dell’impugnazione. La Commissione tributaria provinciale di Grosseto con la sentenza n. 115/04/2014 accoglieva il ricorso e annullava l’avviso di accertamento ravvisando il mancato rispetto del termine a difesa per il contribuente da concedersi all’esito del processo verbale di constatazione e di chiusura RAGIONE_SOCIALE operazioni.
L’RAGIONE_SOCIALE proponeva appello avverso la pronuncia della Commissione tributaria provinciale. La società RAGIONE_SOCIALE si costituiva nel giudizio di secondo chiedendo il rigetto dell’appello. La Commissione tributaria regionale della Toscana, con la sentenza n. 2209/05/14 depositata il 14.12.2015, accoglieva l’appello, confermava l’atto di accertamento e condannava alle spese la società contribuente.
Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione la RAGIONE_SOCIALE con cinque strumenti di impugnazione.
L’RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
Il ricorso è stato trattato dal Collegio nella camera di consiglio del 15/11/2024.
Considerato che:
Con il primo motivo di impugnazione la società ricorrente lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. perché la Commissione tributaria non avrebbe tenuto in conto che quella svolta dall’Ufficio era una verifica fiscale a carico della contribuente e che all’esito non era stato emesso alcun processo verbale di constatazione, quale atto conclusivo RAGIONE_SOCIALE indagini, necessario per riconoscere le necessarie
garanzie difensive, ma era stato direttamente notificato l’avviso di accertamento.
Con il secondo motivo di impugnazione la società ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione di legge e dell’art. 24 della legge n. 4/1929 e dell’art. 12, comma 7, legge 212/2000 in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. perché l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE non avrebbe consegnato il verbale di constatazione e non avrebbe rispettato il termine dilatorio di sessanta giorni per procedere dopo la chiusura RAGIONE_SOCIALE operazioni di verifica fiscale.
Con il terzo motivo di ricorso la società contribuente deduce la violazione dell’art. 115 c.p.c. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. perché i giudici della Commissione tributaria regionale avrebbero ritenuto non attendibile il dato offerto dalla perizia giurata di parte depositata dalla società con riguardo alla percentuale di ripartizione degli utili tra gestori ed esercenti nonostante a tale percentuale facesse riferimento lo stesso accertamento.
Con il quarto motivo di ricorso la società RAGIONE_SOCIALE deduce la violazione dell’art. 36 d.lgs. 546 del 1992, dell’art. 115 c.p.c. e dell’art. 118 disp. att. c.p.c. per avere la sentenza omesso di argomentare per quale ragione avrebbe ritenuto più attendibile la ricostruzione dei ricavi offerta dalla Amministrazione rispetto a quella offerta dalla società.
Con il quinto motivo di ricorso la società contribuente deduce l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. perché la sentenza avrebbe omesso del tutto di considerare la percentuale RAGIONE_SOCIALE vincite nella ricostruzione induttiva dei ricavi.
Per la compiuta delibazione dei motivi di ricorso per cassazione occorre acquisire i fascicoli di Ufficio dei giudizi di merito di primo e di secondo grado.
Il procedimento va, per questa ragione, rinviato a nuovo ruolo disponendosi l’adempimento a cura della Cancelleria.
P.Q.M.
rinvia la causa a nuovo ruolo mandando alla cancelleria per l’acquisizione dei fascicoli dei giudizi di merito celebratisi in primo grado innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Grosseto e in secondo grado innanzi alla Commissione tributaria regionale della Toscana al n. r.g. 1815/2014.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, del 15 novembre