Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 584 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 584 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 08/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso n. 32697/2019 R.G. proposto da:
Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore , domiciliata ope legis in Roma INDIRIZZO presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende.
-ricorrente-
Contro
Salvatore COGNOME
-intimato- avverso la sentenza n.839/06/18 della Commissione tributaria regionale della Liguria, depositata il 26 giugno 2018 e non notificata.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13 dicembre 2023 dal consigliere NOME COGNOME
RILEVATO CHE:
tributi
L’Agenzia delle entrare ricorre con un unico motivo contro NOME COGNOME che è rimasto intimato, avverso la sentenza n.839/06/18 della Commissione tributaria regionale della Liguria, depositata il 26 giugno 2018 e non notificata, con cui veniva rigettato l’appello dell’ufficio, in controversia concernente l’impugnazione dell’avviso di accertamento notificato al contribuente il 31/12/2012 per maggiori Irpef, Irap ed Iva, relative all’anno di imposta 2007.
Con la sentenza impugnata, la C.t.r. riteneva che, ai fini del computo del termine di sessanta giorni previsto dall’art.12, comma 7, l. 27 luglio 2000, n.212, rilevasse non la data di notifica dell’atto impositivo, bensì quella della sua emanazione. La C.t.r., dunque, rilevava che, nella specie, il p.v.c. era stato consegnato alla parte contribuente in data 29 ottobre 2012, che il contribuente aveva presentato osservazioni in data 12 dicembre 2012 e che il provvedimento era stato emanato in data 17 dicembre 2012, in violazione dell’art.7 cit.
Il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 13 dicembre 2023, ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 -bis. 1 cod. proc. civ., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal d.l. 31.08.2016, n.168, conv. dalla legge 25 ottobre 2016, n.197.
CONSIDERATO CHE:
1.1. Con l’unico motivo , la ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione dell’art. 12, comma 7, l. 27 luglio 2000, n.212, in relazione all’art.360, primo comma, n.3, cod. proc. civ.
1.2. Il motivo è infondato e va rigettato.
In primo luogo, costituisce circostanza pacifica che l’avviso di accertamento de quo sia stato emanato prima della scadenza del termine di sessanta giorni di cui all’art.12, comma 7, l. n.212/2000, come accertato dal giudice di appello e non contestato da parte ricorrente.
In secondo luogo, deve ulteriormente rilevarsi che l’Agenzia delle entrate, nella parte descrittiva del ricorso, ha riportato di aver evidenziato nell’avviso di accertamento le ragioni di urgenza che ne giustificavano l’anticipata emissione, facendo genericamente riferimento alla gravità delle violazioni fiscali. Il motivo di ricorso, tuttavia, non ripropone tale argomentazione difensiva, ma si fonda sulla considerazione che il rispetto del termine dilatorio non è necessario, se il contribuente, come nel caso di specie, si sia avvalso della facoltà di depositare memorie ed osservazioni prima della scadenza del predetto termine.
Infatti, sul punto la C.t.r. aveva rilevato che il p.v.c. era stato consegnato alla parte contribuente in data 29 ottobre 2012, che il contribuente aveva presentato osservazioni in data 12 dicembre 2012 e che il provvedimento era stato emanato in data 17 dicembre 2012.
Appare opportuno premettere che il comma 7 dell’art. 12 della legge n. 212/2000, dispone: <>.
Questa Corte regolatrice, invero, ha avuto ripetutamente occasione di pronunciarsi in materia di omesso rispetto del termine dilatorio di sessanta giorni di cui all’art. 12, comma 7, della legge n. 212 del 2000, ed ha raggiunto un orientamento ormai consolidato che le argomentazioni proposte in questo giudizio dalla ricorrente non inducono a modificare.
In particolare si è detto che la norma in questione deve essere interpretata nel senso che <> (Cass. S.U. n. 18184/2013; conf., tra le molte, Cass n. 27623/2018; Cass. n. 15843/2020; Cass. n. 23223/2022; Cass. n. 21517/2023).
In particolare, con recente pronuncia (Cass. n. 21517/2023 cit.), questa Corte ha precisato che la garanzia di tutela del contribuente assicurata mediante il termine dilatorio in questione non ammette equipollenti, non potendo essere sostituita da un contraddittorio pi ù o meno lungo ed intenso svoltosi tra le parti. Il termine è stato ritenuto necessario dal legislatore per garantire alla parte, alla conclusione delle indagini svolte presso di lui, un periodo di tempo utile per riesaminare i dati raccolti dai verificatori e determinarsi sulla sua successiva condotta, e rimane pertanto indifferente alle vicende che si sono compiute nelle fasi preliminari.
Di conseguenza, qualora il termine sia stato violato, e l’Amministrazione finanziaria non provi la ricorrenza di ragioni d’urgenza, ciò comporta la nullit à insanabile dell’atto impositivo notificato prima della decorrenza del termine, indipendentemente dalla natura del tributo accertato, sia esso armonizzato o non armonizzato.
Per quanto fin qui detto, il ricorso va rigettato.
Nulla per le spese, essendo parte contribuente rimasta intimata.
Rilevato che risulta soccombente l’Agenzia delle Entrate, ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l’art. 13 comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio n. 115 (Cass. 29/01/2016, n. 1778).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il giorno 13 dicembre 2023.