Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 1148 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 1148 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 20/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7011/2017 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE IN LIQUIDAZIONE, in persona del liquidatore pro tempore , rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’AVV_NOTAIO in Roma INDIRIZZO INDIRIZZO; -ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura RAGIONE_SOCIALE dello RAGIONE_SOCIALE, presso i cui Uffici è domiciliata in Roma, INDIRIZZO; -controricorrente- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, sezione staccata di Latina, n. 4957/2016 depositata il 26 luglio 2016.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30 ottobre 2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
-L’Ufficio dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di Frosinone, in data 9 dicembre 2011, notificava alla RAGIONE_SOCIALE l’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO IRES e IRAP per l’anno d’imposta 2006 per l’importo complessivo di euro 12.916,00, oltre interessi, sanzioni e spese. Tale avviso veniva redatto in conseguenza di un processo verbale di constatazione del 27 ottobre 2011 redatto dalla Guardia di Finanza per presunte irregolarità nell’emissione di fatture.
Tale avviso di accertamento veniva impugnato innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Frosinone.
Si costituiva in giudizio l’RAGIONE_SOCIALE.
La Commissione tributaria provinciale di Frosinone, con sentenza n. 176/2/13 depositata l’11 novembre 2013, accoglieva il ricorso e annullava l’avviso di accertamento impugnato .
-Avverso tale pronuncia, l’RAGIONE_SOCIALE proponeva atto di appello.
Si costituiva in giudizio la società contribuente depositando controdeduzioni.
La Commissione tributaria regionale di Roma, sezione staccata di Latina, con sentenza n. 4957/40/16 depositata il 26 luglio 2016, ha accolto l’appello, confermando integralmente l’avviso di accertamento.
-La contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.
L’RAGIONE_SOCIALE si è costituita con controricorso.
-Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensi dell’art. 380 -bis .1 c.p.c.
La contribuente ha depositato una memoria illustrativa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. -Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 12, comma 7, della l. n. 212/2000. Secondo quanto prospettato, sarebbe corretto l’operato dei giudici di primo grado, i quali hanno dichiarato illegittimo l’avviso di accertamento perché emesso in violazione del termine di giorni 60 stabilito dall’art. 12, comma 7 , della legge n. 212/2000. Nel caso specifico, il processo verbale di constatazione risulterebbe essere stato emesso il 27 ottobre 2011, mentre l’avviso di accertamento è stato notificato il 9 dicembre 2011, cioè solo 41 giorni dopo, senza sostanziale e particolare motivata urgenza.
1.1. -Il motivo è fondato.
In tema di garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, la legittimità dell’emissione dell’avviso di accertamento prima dello spirare del termine dilatorio, di cui all’art. 12, comma 7, della I. n. 212 del 2000, richiede specifiche ragioni di urgenza, a tutela dal pericolo di compromissione del credito erariale, secondo un giudizio prognostico “ex ante”, relazionato cioè ad elementi o fatti emergenti in epoca anteriore e non posteriore alla notificazione dell’avviso di accertamento, la cui sussistenza deve essere dimostrata dall’amministrazione finanziaria e vagliata dall’organo giudicante (Cass. n. 29987/2022).
Le ragioni di urgenza che, ove sussistenti e provate dall’amministrazione finanziaria, consentono l’inosservanza del termine dilatorio di cui all’art. 12, comma 7, della l. n. 212 del 2000, devono consistere in elementi di fatto che esulano dalla sfera dell’ente impositore e fuoriescono dalla sua diretta responsabilità, sicché non possono in alcun modo essere individuate nell’imminente scadenza del termine decadenziale dell’azione accertativa; poiché la
disposizione legislativa ha come destinataria l’amministrazione finanziaria nel suo complesso, intesa come ente impositore, l’agenzia fiscale è comunque responsabile anche dei ritardi imputabili alla Guardia di Finanza, in quanto organo ispettivo collaterale (Cass. n. 11110/2022).
L’inosservanza del termine dilatorio di sessanta giorni dal rilascio della copia del processo verbale di chiusura RAGIONE_SOCIALE operazioni, previsto ex art. 12, comma 7, l. n. 212 del 2000 per l’emanazione dell’avviso di accertamento, a meno che l’Amministrazione finanziaria non provi la ricorrenza di ragioni d’urgenza, determina di per sé la nullità insanabile dell’atto impositivo, indipendentemente dalla natura del tributo accertato, sia esso armonizzato o non armonizzato (Cass. n. 21517/2023).
Nel caso di specie, tale termine dilatorio risulta violato e, secondo la giurisprudenza di questa S.C., l’imminente scadenza del termine decadenziale dell’azione accertativa, come invece ritenuto dalla Commissione tributaria regionale, non può costituire la ragione d’urgenza.
-L’accoglimento del primo determina l’assorbimento dei restanti (con il secondo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 42 d.P.R. 600/73 in combinato disposto con l’a rt. 56 del d.P.R. 633/73, anche in relazione all’art. 112 e 360 co. 1 n. 4 c.p.c. carenza di motivazione dell’avviso di accertamento. Con il terzo motivo si censura la violazione e falsa applicazione dell’art. 12, comma 7 della legge n. 212/2000 in combinato disposto con l’art. 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, anche in relazione a gli art. 112 e 360, comma 1, n. 4 c.p.c. sulla mancanza di una specifica contestazione in tema di IRES e IRAP).
-Il ricorso va dunque accolto.
Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384, comma 2, c.p.c. con l’annullamento dell’atto impositivo.
Le spese di merito e del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, annulla l’atto impositivo; condanna la controricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio che liquida in euro 2.900,00 per compensi, oltre alle spese generali, IVA e CPA per il primo grado, in euro 3.900,00 per compensi, oltre alle spese generali, IVA e CPA per l’appello , in euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese generali, IVA per il giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 30 ottobre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME