Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 17516 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 17516 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 25/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore generale pro tempore, domiciliata in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO presso gli uffici dell’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa.
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, COGNOME NOME, COGNOME NOME E COGNOME NOME, nella qualità di soci della RAGIONE_SOCIALE
-intimati – avverso la sentenza n.3748/18/15 della Commissione tributaria regionale della Sicilia-sezione staccata di Catania, depositata il 9 settembre 2015;
IRES-IRAP-IVA Attività antieconomicaIndagini bancarietermine ex art 12, c.7, l 212/2000
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4 giugno 2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
l ‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE entrate ricorre, affidandosi a quattro motivi, nei confronti della RAGIONE_SOCIALE in liquidazione e, personalmente, nei confronti dei tre soci di questa (che non hanno svolto attività difensiva) avverso la sentenza, indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale della Sicilia-Sezione staccata di Catania ne aveva rigettato l’appello , confermando la decisione di primo grado.
Con la decisione di primo grado la Commissione tributaria provinciale aveva annullato l’avviso di accertamento, notificato alla società e relativo a IRES, IRAP e IVA dell’anno di imposta 2009 , perché emesso prima dello scadere del termine dilatorio previsto dall’art. 12, comma sette, della legge n.212 del 2000.
Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio.
Considerato che:
1.preliminarmente va dichiarata l’inammissibilità del ricorso notificato a NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME in quanto non risulta che gli stessi (la cui qualità di soci della predetta RAGIONE_SOCIALE, peraltro, è solo prospettata ma non documentata) abbiano rivestito la qualità di parte nei precedenti gradi di merito.
Con il primo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art.360, primo comma, num.4 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. nonché degli artt.36 d.P.R. n. 546 del 1992 e 132, comma 2, n.4 c.p.c., lamentando un’omessa pronuncia della C.T.R. sulle eccezioni sollevate dall’ufficio nelle pregresse fasi di merito in merito alla circostanza che l’accertamento in questione fosse fondato sulle indagini bancarie e non sull’accesso nei locali.
3.Con il secondo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art.360, primo comma, n.5 cod. proc. civ., l’omesso esame di un fatto decisivo integrato dalle circostanze esposte nel primo motivo.
4.Con il terzo motivo si deduce la violazione dell’art. 32 del d.P.R. n.600 del 1973 rilevando che il termine dilatorio di 60 giorni non è applicabile agli accertamenti fondati su indagini bancarie.
Infine, con il quarto motivo, si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 12, comma 7, della legge n. 212 del 2000 evidenziandosi che, nel caso in esame, non poteva prospettarsi la violazione dell’articolo indicato in rubrica perché in sede di accesso i verbalizzanti non formularono alcuna contestazione o rilievo ma si limitarono a chiedere chiarimenti o documenti in merito alle movimentazioni bancarie.
I motivi, connessi, possono trattarsi congiuntamente e non meritano accoglimento.
6.1 Risulta accertato in fatto dalla stessa sentenza impugnata e dal contenuto dell’avviso di accertamento , come riprodotto in seno al ricorso, che l’atto impositivo impugnato fu emesso a seguito di accesso mirato presso la sede della società e ante tempus rispetto al termine dilatorio di cui al citato art.12.
6.2 Ciò posto, la sentenza impugnata appare esente da censure in quanto emessa in espressa coerenza con il seguente principio statuito da questa Corte a Sezioni Unite e a tutt’oggi seguito: <> (cfr. Cass. ,Sez. U. n.18184 del 29/07/2013).
In seguito, inoltre, questa Corte (Cass n. 15010 del 02/07/2014) ha avuto modo di specificare che <> e ancora Cass., Sez. 5, n. 18413 del 30/06/2021 ha statuito che <>.
Alla luce di tali condivisi principi, implicanti il rigetto del terzo e del quarto motivo, vanno rigettati anche il primo e il secondo motivo, essendo evidente dal tenore della motivazione della sentenza impugnata che la C.T.R., aveva ben presenti le eccezioni sollevate e le circostanze di fatto dedotte dall’Ufficio ma le ha implicitamente rigettate.
Non vi è pronuncia sulle spese in assenza di attività difensiva da parte degli intimati.
N ei confronti dell’RAGIONE_SOCIALE, non sussistono i presupposti processuali per dichiarare l’obbligo di versare, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non potendo tale norma trovare applicazione nei confronti RAGIONE_SOCIALE Amministrazioni dello Stato che, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento RAGIONE_SOCIALE imposte e tasse che gravano sul processo (cfr. Cass.n.1778 del 29/01/2016).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso proposto nei confronti di NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME.
Rigetta il ricorso proposto nei confronti della RAGIONE_SOCIALE, in liquidazione.
Così deciso in Roma, il 4 giugno 2024.