Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 18034 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 18034 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 03/07/2025
–
Oggetto: Avviso di accertamento –
Art.
12
co.
7
L.
212/2000
Termine di 60 gg. – Urgenza
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 9888/2021 R.G. proposto da: COGNOME rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale rilasciata su foglio separato e allegato al ricorso, dall’Avv. NOME COGNOME il quale ha indicato l’indirizzo di posta elettronica certificata EMAIL ammessa al patrocinio a spese dello Stato;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , con sede in Roma, INDIRIZZO C/D, domiciliata in Roma alla INDIRIZZO presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ope legis ;
-resistente – avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, Sezione Staccata di Catania, n. 5279/05/2020, depositata in data 6 ottobre 2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20 giugno 2025 dal Consigliere NOME COGNOME
Rilevato che:
L’Agenzia delle entrate, Direzione Provinciale di Catania, emetteva nei confronti della ricorrente l ‘ avviso di accertamento RJ801A602461/2009, mediante il quale rettificava, con metodo analiticoinduttivo, per l’anno d’imposta 2004, ai fini IRPEF, IVA e IRAP, il reddito d’impresa ed il valore della produzione della contribuente.
L’avviso traeva origine da un accesso della Guardia di finanza ai locali della ditta individuale di cui la contribuente era titolare, all’esito de l quale la documentazione contabile rinvenuta ed esaminata veniva dichiarata complessivamente inattendibile sulla base dell’incoerenza dell’indice di rotazione del magazzino .
La contribuente proponeva ricorso innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Catania deducendo la nullità dell’avviso di accertamento per a) inesistenza della notifica, b) sottoscrizione da parte di funzionario non legittimato c) vizio di motivazione d) violazione del contraddittorio e e) mancato rispetto del termine dilatorio di 60 giorni ex art. 12 comma 7 l. 212/2000.
La CTP accoglieva il ricorso, riconoscendo fondati i motivi sub b) , d) ed e) .
L’Agenzia delle entrate interponeva appello innanzi alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, Sezione Staccata di Catania e, ribadendo la legittimità del suo operato, depositava documentazione attestante il potere di firma del funzionario che aveva sottoscritto l’avviso impugnato .
La CTR accoglieva il gravame, aderendo integralmente alle prospettazioni dell’Ufficio , anche, per quanto qui ancora rilevi, in relazione al mancato rispetto del termine di 60 giorni ex art. 12, comma 7, l. 212/2000, giustificato dall’urgenza consistente nell’approssimarsi della scadenza del termine decadenziale.
Avverso la decisione della CTR ha proposto ricorso per cassazione la contribuente, affidandosi ad un unico motivo di
impugnazione. L’Agenzia delle entrate ha depositato atto con cui ha chiesto di partecipare all’eventuale udienza di discussione .
Il ricorso è stato, quindi, fissato per l’adunanza camerale del 20/06/2025.
Considerato che:
Con l’ unico strumento di impugnazione, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 12 L. 212/2000 , per avere il giudice a quo erroneamente ritenuto rispettati i diritti e le garanzie statutarie riconosciuti al contribuente sottoposto ad accessi, ispezioni e verifiche fiscali nei locali destinati all’esercizio di attività commerciali.
Censura l’impugnata sentenza nella parte in cui non ha rilevato l’illegittimità dell’avviso di accertamento impugnato, in quanto emesso prima dei sessanta giorni dalla conclusione delle attività di verifica, non potendo le ragioni di urgenza previste dalla norma consistere nell’approssimarsi della scadenza del termine per l’accertamento.
Il motivo è fondato.
1.1. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, infatti, in materia di garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l’inosservanza del termine dilatorio di 60 giorni, dal rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni, per l’emissione dell’avviso di accertamento, previsto dall’art. 12, comma 7, della legge 27 luglio 2000, n. 212, determina, di per sé, l’illegittimità dell’atto impositivo emesso “ante tempus”, salvo che ricorrano specifiche ragioni di urgenza, riferite al rapporto tributario controverso, che non possono identificarsi nell’imminente spirare del termine di decadenza di cui all’art. 57 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, che comporterebbe anche la convalida, in via generalizzata, di tutti gli atti in scadenza, mentre, per contro, è dovere dell’amministrazione attivarsi tempestivamente per consentire il
dispiegarsi del contraddittorio procedimentale (Cass. 05/02/2014, n. 2592; conf. Cass. 25/07/2022, n. 23223).
La CTR non si è attenuta al suddetto principio, avendo ritenuto giustificata l’adozione dell’avviso di accertamento, prima della scadenza del termine dilatorio di 60 giorni, in virtù dell’approssimarsi del termine di decadenza dell’A.F. dal potere impositivo.
Il ricorso va, quindi, accolto, la sentenza impugnata va cassata e, non occorrendo ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito ex art. 384 cod. proc. civ. con l’accoglimento dell’originario ricorso del la contribuente.
Nella intervenuta ammissione della ricorrente al beneficio del patrocinio a spese dello Stato in un giudizio in cui è parte soccombente un’Amministrazione statale, non vi è luogo alla regolazione delle spese, per il principio secondo il quale, qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile proposta contro un’Amministrazione statale, l’onorario e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi dell’art. 82 del D.P.R. n. 115 del 2002, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento (più precisamente, ai sensi dell’articolo 83, comma 3, dello stesso D.P.R., al giudice che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato, nella specie la Corte di appello di Milano, cfr. Cass. n. 11677/2020); l’art. 133 del medesimo D.P.R., a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato, non può, infatti, riferirsi a detta ipotesi (Cass. n. 18583/2012; Cass. n. 22882/2018; Cass. n. 30876/2018; Cass. 19299/2021; Cass. Sez. U. 09/09/2021, n. 24413).
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, e, decidendo nel merito, accoglie l’originario ricorso del la contribuente. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20 giugno 2025