Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 27730 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 27730 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 25/10/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 20053-2017 proposto da:
COGNOME NOME , rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO giusta procura speciale allegata alla memoria di costituzione ed elettivamente domiciliato presso l’indirizzo di posta elettronica certificata del medesimo
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso l’RAGIONE_SOCIALE, che la rappresenta e difende ope legis
-controricorrente-
avverso la sentenza n. 49/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL LAZIO, depositata il 17/1/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/10/2024 dal Consigliere Relatore AVV_NOTAIO NOME COGNOME
RILEVATO CHE
NOME COGNOME (deceduto nelle more del giudizio, con successiva costituzione di NOME COGNOME, quale erede universale) ha proposto ricorso, affidato ad unico motivo, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale del Lazio aveva respinto l’appello avverso la sentenza n.
in rigetto del ricorso proposto avverso avviso di accertamento catastale relativo ad unità immobiliari di sua proprietà;
RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso;
CONSIDERATO CHE
1.1. con unico motivo il ricorrente denuncia, in rubrica, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., «nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c. – disapplicazione della delibera consiliare del Comune di RAGIONE_SOCIALE 29 nov. 2001, n. 136, resa in assenza di potere per l’intervenuta scadenza del termine previsto dal D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138 (art. 2, co. 2 e 3) -consequenziale disapplicazione della delibera di RAGIONE_SOCIALE Capitale n. 5 dell’11 ott. 2010 e del provvedimento impugnato » per avere la Commissione tributaria regionale omesso di pronunciare «su una domanda ritualmente formulata», ovvero circa la richiesta di disapplicazione della delibera n. 136 del 29 novembre 2001 del RAGIONE_SOCIALE, che sarebbe stata assunta oltre la scadenza del termine di nove mesi, stabilito dall’art. 2 (co mma 3) del Regolamento approvato con D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138, con conseguente nullità consequenziale « della delibera n. 5 dell’11 ott. 2010 di RAGIONE_SOCIALE Capitale … e …(di)… quella del provvedimento impugnato», assunto sulla scorta RAGIONE_SOCIALE suddette delibere;
1.2. rilevato che il presente giudizio, già fissato per l’adunanza camerale del 25/10/2019, è stato, all’esito, rinviato a nuovo ruolo per la fissazione in pubblica udienza con riguardo all’esame della questione «se alla inosservanza del termine stabilito dall’art. 2, comma 3, del d.P.R 23 marzo 1998, n. 138, consegua la nullità della deliberazione tardivamente adottata»;
1.3. ritenuto, quindi, opportuno rinviare a nuovo ruolo allo scopo della prevista fissazione in pubblica udienza della causa
P.Q.M.
La Corte rinvia a nuovo ruolo per la fissazione in pubblica udienza. Così deciso in RAGIONE_SOCIALE, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da