Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 18884 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 18884 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 10/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 11845/2024 R.G. proposto da : RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE che la rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore generale pro tempore, ex lege domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (NUMERO_DOCUMENTO) che la rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO SICILIA n. 9622/2023, depositata il 27/11/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/07/2025 dal Co: COGNOME NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
In data 19 febbraio 2013 la Banca di Credito Cooperativo ‘La RiscossaRAGIONE_SOCIALE Regalbuto presentava all’Agenzia delle entrate istanza telematica per il conseguimento del rimborso dell’IRES pari ad €.35.989,00 per la mancata deduzione dell’IRAP relativa al costo del personale con rifermento alle annualità 2007, 2008, 2009, 2010 e 2011, ai sensi dell’art. 2, comma 1 -quater, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201.
Precisa la contribuente che la presentazione dell’istanza telematica avveniva in data 19 febbraio 2013, primo giorno in cui era possibile accedere con la predetta procedura, fissata come unica ed esclusiva dall’Ufficio.
In assenza di qualsiasi cenno di riscontro da parte dell’Ufficio, nel gennaio 2018 la Banca sollecitava la restituzione del quantum richiesto, ottenendo risposta favorevole per tutti i periodi di imposta ad eccezione del solo 2007, che era ritenuto tardivo.
I gradi di merito erano sfavorevoli alla parte contribuente, sull’assunto che il rimborso doveva essere chiesto entro i 48 mesi dal versamento, a mente dell’art. 38 DPR n. 602/1973, cioè entro il giugno 2012, essendo stato corrisposto il saldo Ires per il 2007 al giugno 2008.
Donde ricorre l’istituto bancario contribuente, affidandosi a due mezzi, illustrati altresì con memoria, mentre spiega controricorso l’Agenzia delle entrate, con il patrocinio dell’Avvocatura generale dello Stato.
CONSIDERATO
Vengono proposti due motivi di ricorso.
1.1. Con il primo motivo si deduce: illegittimità della sentenza impugnata per erronea interpretazione del comma 1quater dell’art. 2 del D.L. 201 del 2011 in combinato disposto con il provvedimento
del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 17 dicembre 2012. Violazione di legge in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c..
In altri termini, la sentenza impugnata sarebbe viziata da un palese errore normativo concernente l’interpretazione, tanto letterale quanto sistematica , della disciplina introdotta dall’art. 2 del D.L. 201/2011, poiché è contraddittorio affermare che l’istanza di rimborso presentata per il 2007 fosse tardiva perché ‘(…) il termine decadenziale di 48 mesi (giugno 2012) sebbene pendente al 28.12.2011 (vale a dire alla data di entrata in vigore del D.L. 201/2011 -n.d.r. -) era tuttavia già decorso alla data di presentazione dell’istanza telematica, avvenuta il 19.02.2013 ‘. In tal guisa, infatti, il termine per il rimborso sarebbe comunque scaduto prima che fosse attivo il canale informatico, unico mezzo per proporre l’istanza di rimborso.
1.2. Con il secondo motivo si profila violazione dell’art. 10 della Legge 212/2000 con riferimento ai principi di collaborazione e buona fede nel rapporto tra contribuente e amministrazione finanziaria. L’illegittimità della sentenza impugnata in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c..
In sostanza, le argomentazioni fatte proprie dalla sentenza in scrutinio violerebbero i principi di collaborazione e buona fede di cui all’art. 10, comma 1, della L. 212/00 secondo cui ‘i rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria sono improntati al principio della collaborazione e buona fede’.
Il primo motivo è fondato ed assorbente. La questione è già stata esaminata da questa Suprema Corte di legittimità con orientamento cui merita qui dare continuità.
Ed infatti, in tema di imposte sui redditi, la disciplina introdotta dall’art. 2, comma 1-quater, del d.l. n. 201 del 2011, conv., con modif., in l. n. 214 del 2011, che consente di chiedere il rimborso delle maggiori imposte versate in conseguenza dell’intervenuta deducibilità analitica dell’IRAP relativa alla quota imponibile delle
spese per il personale dipendente, trova applicazione soltanto con riferimento ai periodi di imposta per i quali, alla data di entrata in vigore del d.l. cit., era ancora pendente il termine di quarantotto mesi per richiedere il rimborso previsto a pena di decadenza dall’art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973, essendo manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale di tale previsione, nella parte in cui non consente l’estensione delle richiamate disposizioni ai periodi d’imposta precedenti, perché, in materia di agevolazioni, il legislatore ha un potere ampiamente discrezionale, censurabile solo in caso di palese arbitrarietà o irrazionalità, nella specie insussistenti, tenuto conto dell’ancoraggio della norma al menzionato termine decadenziale e della recessività dell’esigenza di tutelare un eventuale affidamento incolpevole rispetto a quella di dare certezza alle situazioni giuridiche (cfr. Cass. T, n. 20390/2023; ma già Cass. VI5, n. 29043/2019 e Cass. V, n. 11087/2019).
Altresì, è stato affermato che in materia di sopravvenuta deducibilità dell’Irap ai fini delle imposte sul reddito ai sensi dell’art. 2, commi 1 e 1 quater, del d.l. n. 201 del 2011, per i contribuenti che al 2 marzo 2012 abbiano già inoltrato istanza di rimborso relativa a periodi di imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2012, per i quali era ancora pendente il termine ex art. 38 d.P.R. n. 602 del 1973, l’eventuale presentazione, con le modalità di cui al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 140973 del 2012 dell’istanza di rimborso in via telematica relativa ai medesimi periodi, non ha determinato la perdita di efficacia dell’istanza già presentata e non preclude la prosecuzione del giudizio introdotto avverso il silenzio-rifiuto formatosi su quest’ultima, al fine di accertare, nel merito la fondatezza dell’invocato diritto alla ripetizione (cfr. Cass. T., n. 11262/2023).
In altri termini, ai fini della decadenza è sufficiente la pendenza del termine al momento dell’entrata in vigore della novella, ovvero il
d.l. n. 201/2011, in disparete il momento in cui concretamente è stato possibile presentare la domanda in forma telematica.
Il motivo è quindi fondato ed assorbente.
Il secondo motivo resta assorbito dall’accoglimento del primo.
In definitiva, il ricorso è fondato per le ragioni attinte dal primo motivo, con assorbimento del secondo, la sentenza dev’essere cassata con rinvio al giudice di merito perché si uniformi ai principi sopra enunciati.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata in ragione del motivo accolto e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado per la Sicilia, in diversa composizione, cui demanda altresì la regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 03/07/2025.