Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 34855 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 34855 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 30/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 10324/2018 R.G. proposto da : REGIONE MOLISE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO. (P_IVA)
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME
-intimato- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. Molise n. 731/2017 depositata il 14/11/2017.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/07/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La CTR, con la sentenza in epigrafe indicata, rigettava l’appello proposto dalla Regione Molise , con la conferma della decisione di primo grado che aveva accolto il ricorso del contribuente (omesso pagamento tasse automobilistiche anno di imposta 2010);
ricorre per cassazione la Regione Molise con un solo motivo di ricorso, integrato da successiva memoria;
il contribuente è rimasto intimato.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e la sentenza deve cassarsi, con la decisione nel merito da parte di questa Corte di Cassazione, di rigetto dell’originario ricorso del contribuente ; spese interamente compensate per il consolidamento in corso di causa della giurisprudenza di legittimità in materia.
2. Con l’unico motivo la ricorrente prospetta violazione di legge rilevante ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. (violazione e falsa applicazione dell’art. 5, d. l. n. 953 del 1982, art. 3, d. l. n. 2/1986, art. 149, cod. proc. civ., art. 43 d.P.R. n. 600/1973, art. 14, l. 890/1982, art. 16, d. lgs. 546 del 1992, art. 60, d.P.R. n. 600/1973 e art. 149, terzo comma, cod. proc. civ.). La ricorrente ritiene che l’avviso di accertamento per la tassa automobilistica dell’anno 2010, spedito per posta entro il 31 dicembre 2013 (e consegnato dalle poste al contribuente nel gennaio 2014) fosse tempestivo, entro i tre anni, trattandosi di termine a pena di decadenza e non di prescrizione.
Il motivo è fondato, per come prospettato, in quanto il termine è effettivamente da considerarsi di decadenza; la decisione evidenzia il decorso del termine di prescrizione triennale in quanto l’avviso è stato recapitato al contribuente nel gennaio 2014. Tuttavia, trattandosi appunto di un termine di decadenza (e non di prescrizione), come erroneamente ritenuto dalla sentenza impugnata, l’atto non deve essere portato a conoscenza del contribuente.
Per il rispetto del termine di decadenza (quale quello in considerazione) basta la spedizione dell’atto entro il termine stesso: « In materia di notificazione degli atti di imposizione tributaria e degli effetti di questa sull’osservanza dei termini, previsti dalle singole leggi d’imposta, di decadenza dal potere impositivo, il principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione, sancito per gli atti processuali dalla giurisprudenza costituzionale, e per gli atti
tributari dall’art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, trova sempre applicazione, a ciò non ostando né la peculiare natura recettizia di tali atti, né la qualità del soggetto deputato alla loro notificazione. Ne consegue che, per il rispetto del termine di decadenza cui è assoggettato il potere impositivo, assume rilevanza la data nella quale l’ente ha posto in essere gli elementi necessari ai fini della notifica dell’atto e non quella, eventualmente successiva, di conoscenza dello stesso da parte del contribuente» (Cass. Sez. U., 17/12/2021, n. 40543, Rv. 663252 -01; vedi anche, Cass. Sez. 6, 19/04/2018, n. 9749, Rv. 647734 – 01).
L’anno di imposta è il 2010 e il termine di decadenza della pretesa, per la tassa di circolazione, si configura al terzo anno, quindi il 31 dicembre 2013.
Del resto, la prescrizione, anche in ambito tributario di bollo auto, può operare in sede di recupero del tributo, successivamente al tempestivo esercizio della pretesa impositiva, ed al definitivo accertamento del diritto al prelievo; il termine, quindi, deve qualificarsi di decadenza (definito impropriamente di prescrizione dall’art. 5, d. l. n. 953 del 1982), indicando il termine per l’esercizio della pretesa impositiva. La distinzione legale tra l’attività di accertamento e quella di recupero (riscossione) sussiste anche nelle tasse automobilistiche in relazione al rich iamo dell’art. 5, citato, alla l. n. 27 del 1978 che disciplina l’accertamento.
Il ricorso pertanto risulta fondato in quanto la notifica al contribuente è intervenuta nel termine di decadenza (vedi da ultimo Cass. Sez. Tributaria del 10 aprile 2024 n. 9729, cui interamente si rinvia).
P.Q.M.
accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione; cassa la sentenza e, decidendo nel merito, rigetta l’originario ricorso del contribuente. Spese interamente compensate .
Così deciso in Roma, il 09/07/2025 .
Il Presidente NOME COGNOME