Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 24733 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 24733 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 08/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso (iscritto al n. 2679/2016 R.G.) proposto da:
RAGIONE_SOCIALE (Codice Fiscale: CODICE_FISCALE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato e domiciliata ‘ ope legis ‘ presso gli uffici di quest’ultima, siti in Roma, alla INDIRIZZO (indirizzo p.e.c.: EMAIL);
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in liquidazione (Codice Fiscale: CODICE_FISCALE, con sede in Morano Calabro (CS), in persona del legale rappresentante pro tempore ;
–
intimata
–
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Calabria n. 1067/4/2015, pubblicata il 25 giugno 2015;
udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 10 aprile 2025, dal Consigliere relatore dott. NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
1.- In punto di fatto e limitando l’esposizione alle sole circostanze rilevanti in questa sede, si osserva che l ‘ Agenzia delle Entrate proponeva appello avverso la sentenza n. 184/02/2012, della CTP di Cosenza, pubblicata il 24
n. 2679/2016 R.G.
COGNOME
Rep.
A.C. 10 aprile 2025
maggio 2012, con cui era stato accolto il ricorso della contribuente società RAGIONE_SOCIALE avverso l’avviso di accertamento n. TD3030401637/2010, notificato in data 9 ottobre 2010 ed avverso la cartella di pagamento n. NUMERO_CARTA relativa all’iscrizione provvisoria a ruolo delle maggiori imposte dovute, per l’anno 2005, a titolo di IRES, IVA e IRAP .
La CTR della Calabria (Catanzaro) dichiarava inammissibile l’appello dell’Agenzia delle Entrate, affermando che quest’ultima non av eva provveduto al deposito, unitamente al ricorso, della ricevuta di spedizione della raccomandata contenente l’atto d’impugnazione, così come previsto dal combinato disposto degli artt. 22, comma 1 e 53, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992.
La CTR escludeva la rilevanza dell’avviso di ricevimento che era stato depositato dall’Agenzia, affermando che il termine per la tempestiva costituzione in giudizio dell’appellante decorre va dalla spedizione e non già dal ricevimento.
2.- Avverso la menzionata sentenza d’appello , l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo.
3.- La contribuente società RAGIONE_SOCIALE in liquidazione è rimasta intimata.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- Con l’unico motivo, la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c., la nullità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 53, comma 2 e 22, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992.
Si duole, in particolare, del fatto che: a) la CTR, oltre a ritenere irrilevante la copia dell’avviso di ricevimento della raccomandata che era stata prodotta in giudizio unitamente al ricorso, non avrebbe minimamente considerato nemmeno la distinta delle spedizioni, contenente anche quella indirizzata alla società contribuente e al suo difensore ai fini della proposizione del gravame; b) contrariamente a quanto affermato dalla CTR, alla stregua del prevalente orientamento giurisprudenziale di legittimità, il termine per la costituzione in giudizio dell’appellante non sarebbe ancorato alla data di spedizione del ricorso , bensì a quella del suo ricevimento da parte del destinatario.
2.La censura è palesemente fondata, stante il consolidato orientamento di questa Corte regolatrice, secondo cui « Nel processo tributario, il termine di trenta giorni per la costituzione in giudizio del ricorrente (o dell’appellante), che si avvalga per la notificazione del servizio postale universale, decorre non dalla data della spedizione diretta del ricorso a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, ma dal giorno della ricezione del plico da parte del destinatario (o dall’evento che la legge considera equipollente alla ricezione). » (cfr., ex multis, Cass. civ., Sez. T, ordinanza n. 8124 del 21 marzo 2023, Rv. 667336-01; Cass. civ., Sez. U, sentenza n. 13452 del 29 maggio 2017, Rv. 644364-02).
Peraltro, è stato chiarito che: – « Nel processo tributario, non costituisce motivo d’inammissibilità del ricorso (o dell’appello), che sia stato notificato direttamente a mezzo del servizio postale universale, il fatto che il ricorrente (o l’appellante), al momento della costituzione entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della raccomandata da parte del destinatario, depositi l’avviso di ricevimento del plico e non la ricevuta di spedizione, purché nell’avviso di ricevimento medesimo la data di spedizione sia asseverata dall’ufficio postale con stampigliatura meccanografica ovvero con proprio timbro datario. Solo in tal caso, infatti, l’avviso di ricevimento è idoneo ad assolvere la medesima funzione probatoria che la legge assegna alla ricevuta di spedizione; invece, in loro mancanza, la non idoneità della mera scritturazione manuale o comunemente dattilografica della data di spedizione sull’avviso di ricevimento può essere superata, ai fini della tempestività della notifica del ricorso (o dell’appello), unicamente se la ricezione del plico sia certificata dall’agente postale come avvenuta entro il termine di decadenza per l’impugnazione dell’atto (o della sentenza). » (Cass. civ., Sez. U, sentenza n. 13452 del 29 maggio 2917, Rv. 644364-03); – « Nel giudizio tributario, la prova per il notificante del perfezionamento della notifica a mezzo posta dell’atto d’appello, nel termine di cui all’art. 327 c.p.c, è validamente fornita dall’elenco di trasmissione delle raccomandate recante il timbro datario delle Poste, non potendosi attribuire all’apposizione di quest’ultimo su detta distinta cumulativa altro significato se non quello di attestarne la consegna all’ufficio postale. (Nel caso di specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che ha
ritenuto la tempestività dell’appello sulla base della sola distinta postale recante la data di consegna del plico all’ufficio postale, coincidente con il termine ultimo per la proposizione dell’impugnazione). » (Cass. civ., Sez. T, ordinanza n. 18837 del 10 luglio 2024, Rv. 671635-01)
Nella specie, a fronte della sentenza di primo grado pubblicata in data 24 maggio 2012, l’amministrazione finanziaria odierna ricorrente aveva proposto appello mediante ricorso spedito in data 14 dicembre 2012 (dunque senz’altro con l’osservanza del termine di cui all’art. 327 c.p.c.) e ricevuto in data 17 dicembre 2012. Aggiungasi che, nell’ambito del giudizio d’appello, l’Agenzia delle Entrate si era costituita in data 10 gennaio 2013 e, dunque, con la piena osservanza del termine previsto dal combinato disposto degli artt. 53, comma 2 e 22, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992. Tali circostanze di fatto risultano, del resto, agevolmente suscettibili di essere desunte dalla distinta delle spedizioni e dalla copia dell’avviso di ricevimento relativo alla raccomandata mediante la quale si era proceduto alla notificazione dell’appello . È appena il caso di ricordare, infatti, che ove con il ricorso sia denunciato un ‘ error in procedendo ‘, come nel caso di specie, la Corte di cassazione deve decidere la questione, mediante accesso diretto agli atti processuali e documenti del fascicolo di merito, dichiarando, se del caso, la nullità della sentenza impugnata (cfr., in tal senso, Cass. civ., Sez. 6-5, ordinanza n. 5971 del 12 marzo 2018, Rv. 647366-01).
Pertanto, ha senz’altro errato la CTR nel dichiarare l’ inammissibilità del l’appello proposto dall’amministrazione finanziaria, anziché procedere alla disamina del merito di tale impugnazione.
3.Dalle considerazioni finora sviluppate deriva, pertanto, l’accoglimento del ricorso e , ai sensi dell’art. 384, comma 2, c.p.c., la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio della causa alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, la quale procederà a un nuovo esame della controversia uniformandosi ai principi di diritto sopra richiamati e provvedendo, altresì, a statuire sulle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione
Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria,