Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 18603 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 18603 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 08/07/2024
Oggetto:
Tributi
ordinanza
sul ricorso iscritto al n. 26941/2019 R.G. proposto da
COGNOME NOME e COGNOME NOME , rappresentati e difesi dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME, elettivamente domiciliati presso il loro studio in Napoli, INDIRIZZO, giusta procura speciale in calce al ricorso
– ricorrente –
Contro
RAGIONE_SOCIALE , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, INDIRIZZO;
-controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 2916/02/2018, depositata il 7.05.2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 marzo 2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
La CTP di Roma rigettava il ricorso proposto da COGNOME NOME NOME COGNOME NOME avverso gli avvisi di accertamento, emessi per imposte
dirette e IVA, in relazione agli anni 2009 e 2010, con i quali era stato accertato, a seguito di un PVC redatto dalla Guardia di Finanza, che i predetti contribuenti aveva costituito una società di fatto unitamente ad altri soggetti; secondo la ricostruzione emersa a seguito della verifica, detta società di fatto commercializzava in Italia telefoni cellulari in regime di IVA intracomunitaria attraverso l’interposizione fittizia della RAGIONE_SOCIALE, con sede in Romania, la quale emetteva nei confronti di altre imprese fatture per operazioni ritenute soggettivamente inesistenti; l’Ufficio accertava, quindi, nei confronti dei predetti contribuenti le maggiori imposte derivanti dalla loro qualità di soci della predetta società di fatto;
la CTR del Lazio, con la sentenza indicata in epigrafe, rigettava l’appello proposto dai contribuenti, osservando, per quanto qui interessa, che i predetti erano a conoscenza RAGIONE_SOCIALE risultanze del PVC e che sussistevano elementi gravi, precisi e concordanti che comprovavano la sussistenza della società di fatto e della frode;
i contribuenti impugnavano la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato a due motivi;
-l’RAGIONE_SOCIALE resisteva con controricorso.
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo, i ricorrenti deducono la nullità della sentenza impugnata, per violazione e falsa applicazione degli artt. 36 del d.lgs. n. 546 del 1992 e 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per mancanza di motivazione o motivazione apparente, avendo la CTR riportato il contenuto di un’altra sentenza (n. 2917/2018), emessa in un altro giudizio, tra le stesse parti, ma avente oggetto diverso;
con il secondo motivo, deducono la nullità della sentenza per disapplicazione degli artt. 101 e 102 cod. proc. civ., 111, comma 2, Cost., 14 del d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, primo
comma, n. 4, cod. proc. civ., per mancata integrazione del contraddittorio, stante la sussistenza di un litisconsorzio necessario fra tutti i soci della società di fatto;
preliminarmente va esaminata, per il suo carattere assorbente, l’eccezione della controricorrente che ha rilevato l’inammissibilità del ricorso per cassazione per tardività, in quanto i ricorrenti avrebbero proposto ricorso per revocazione della sentenza della CTR del Lazio n. 2916/02/2018, con atto spedito in data 5.07.2018 e pervenuto all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in data 10.07.2018, rigettata con sentenza della CTR del Lazio n. 917/2019; poiché la notifica del ricorso per revocazione sarebbe idonea a far decorrere il termine breve per l’impugnazione della sentenza, il ricorso per cassazione, proposto in data 6.09.2019, sarebbe inammissibile;
-l’eccezione è fondata;
questa Corte ha affermato, con indirizzo condiviso, che “La notificazione della citazione per la revocazione di una sentenza di appello equivale, sia per la parte notificante che per la parte destinataria, alla notificazione della sentenza stessa ai fini della decorrenza del termine breve per proporre ricorso per cassazione, onde la tempestività del successivo ricorso per cassazione va accertata non soltanto con riguardo al termine di un anno dal deposito della pronuncia impugnata, ma anche con riferimento a quello di sessanta giorni dalla notificazione della citazione per revocazione, a meno che il giudice della revocazione, a seguito di istanza di parte, abbia sospeso il termine per ricorrere per cassazione, ai sensi dell’art. 398, comma 4, c.p.c.’ ( ex plurimis , Cass. n. 22220 del 5/09/2019);
come ha correttamente eccepito la controricorrente, i contribuenti hanno proposto avverso la sentenza n. 2916/02/2018, pubblicata il 7.05.2018, ricorso per revocazione ex art. 395 n. 4 cod. proc. civ.,
con atto spedito il 5.07.2018 e ricevuto d all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in data 10.07.2018;
in base ai principi sopra esposti, quindi, i ricorrenti avrebbero dovuto proporre il successivo ricorso per cassazione avverso la medesima sentenza entro il termine breve di cui all’art. 325, comma 2, cod. proc. civ. (entro il 9.10.2018); il ricorso per cassazione è stato notificato, invece, in data 6.09.2019;
-ne consegue, quindi, l’inammissibilità del ricorso per cassazione;
-le ragioni della decisione ed il recente consolidarsi della giurisprudenza di legittimità sul principio di diritto sopra enunciato giustificano l’integrale compensazione RAGIONE_SOCIALE spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio di legittimità.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis, dello stesso art. 13, se dovuto.
Così d eciso in Roma, nell’adunanza camerale del 14 marzo 2024