Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 28857 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 28857 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 31/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso n. 600/2019 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE (C.F.: NUMERO_DOCUMENTO), in persona del Direttore p.t., rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura AVV_NOTAIO dello Stato (C.F.: 80224030587; fax: NUMERO_TELEFONO; pec: EMAIL), presso i cui uffici è domiciliata in Roma, alla INDIRIZZO;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE NOME COGNOME (C.F.: P_IVA), in persona del legale rappresentante p.t. COGNOME NOME, rappresentata e difesa, come da procura conferita su foglio separato, dall’AVV_NOTAIO (C.F.: CODICE_FISCALE; pec: EMAIL; fax: NUMERO_TELEFONO);
-controricorrente –
-avverso la sentenza n. 4860/2018 emessa dalla CTR Campania in data
Estratto ruolo
22/05/2018 e non notificata;
udita la relazione della causa svolta dal AVV_NOTAIO;
FATTI DI CAUSA
La società semplice RAGIONE_SOCIALE impugnava un estratto di ruolo concernente una cartella relativa ad un recupero di credito d’imposta per aree svantaggiate.
La CTP di Salerno dichiarava inammissibile il ricorso per essere intempestivo, rilevando che, in base all’avviso di ritorno concernente la raccomandata, la cartella era stata consegnata a COGNOME NOME, qualificatosi amministratore della società contribuente (circostanza, peraltro, confermata dalla visura camerale allegata).
Sull’impugnazione della contribuente, la CTR della Campania accoglieva il gravame, affermando, per quanto qui ancora rileva, che vi era una discrasia tra la copia dell’estratto di ruolo inviato alla società dall’RAGIONE_SOCIALE con lettera del 3.9.2015 e la f otocopia dell’estratto di ruolo depositato agli atti di causa e che, essendo la cartella stata notificata a mezzo di ufficiale di riscossione, RAGIONE_SOCIALE avrebbe dovuto esibire in giudizio l’originale della matrice o la copia della cartella insieme all’orig inale della relata di notifica.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’RAGIONE_SOCIALE sulla base di quattro motivi. La RAGIONE_SOCIALE e NOME COGNOME ha resistito con controricorso.
Il AVV_NOTAIO COGNOME ha concluso per iscritto per la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 26 dPR n. 602/1973, 2697 c.c. e 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., per aver la CTR ritenuto che, al fine di dimostrarne l’avvenuta notificazione, in capo all’agente sussistesse l’onere di produrre in giudizio la copia integrale della cartella, essendo, invece, sufficiente produrre copia, anche non integrale, della stessa e la relata di notifica, unitamente all’estratto di ruolo.
Con il secondo motivo la ricorrente denuncia la nullità della sentenza per
violazione degli artt. 2 e 36 d.lgs. n. 546/1992 e 132 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4), c.p.c., per non aver la CTR chiarito quale fosse la differenza tra la copia dell’estratto di ruolo depositato dal contribuente e quella depositata dall’Ufficio.
Con il terzo motivo la ricorrente si duole, in subordine, dell’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5), c.p.c., per non aver la CTR considerato nella sua complessità l’estratto di ruolo prodotto d all’Ufficio.
Con il quarto motivo la ricorrente rileva la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 21 d.lgs. n. 546/1992, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4), c.p.c., per non aver la CTR considerato che, qualora l’ente impositore o l’agente di riscossio ne forniscano in giudizio la prova della regolare avvenuta notifica degli atti di rispettiva competenza, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto, a fronte della notifica, la cartella è divenuta definitiva per omessa tempestiva impugnazione.
In via preliminare, va rilevata l’inammissibilità del ricorso per essere stato tardivamente proposto.
Invero, la notificazione della citazione per la revocazione di una sentenza di appello equivale, sia per la parte notificante che per la parte destinataria, alla notificazione della sentenza stessa ai fini della decorrenza del termine breve per proporre ricorso per cassazione, onde la tempestività del successivo ricorso per cassazione va accertata non soltanto con riguardo al termine lungo dal deposito della pronuncia impugnata, ma anche con riferimento a quello di sessanta giorni dalla notificazione della citazione per revocazione, a meno che il giudice della revocazione, a seguito di istanza di parte, abbia sospeso il termine per ricorrere per cassazione, ai sensi dell’art. 398, comma 4, c.p.c. (Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 22220 del 05/09/2019), con effetto dalla data di comunicazione del provvedimento di sospensione (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 15926 del 07/06/2024).
Nel caso di specie, la contribuente ha notificato in data 28.6.2018 all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ricorso per revocazione avverso la stessa sentenza della CTR qui impugnata, con la conseguenza che il termine
‘breve’ di sessanta giorni per proporre ricorso per cassazione scadeva il 27.9.2018, laddove lo stesso risulta notificato solo in data 20.12.2018 e, quindi, tardivamente.
Alla stregua RAGIONE_SOCIALE considerazioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura AVV_NOTAIO dello Stato , non si app lica l’art. 13, comma 1 quater, dPR 30 maggio 2002, nr. 115 (Cass. Sez. 6 – Ordinanza nr. 1778 del 29/01/2016).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso;
condanna la ricorrente al rimborso RAGIONE_SOCIALE spese del presente giudizio, che si liquidano in € 8.221,00 per compensi ed € 200,00 per spese, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, Iva e Cap.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in data 28.10.2025.
Il Presidente
AVV_NOTAIO NOME COGNOME