Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 2735 Anno 2024
Oggetto: Tributi
Ricorso per cassazione – Proposizione successiva all’esperimento della domanda di revocazione avverso la medesima
sentenza impugnata in
sede di legittimità –
Termine breve –
Applicabilità
Civile Sent. Sez. 5 Num. 2735 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME DI COGNOME NOME
Data pubblicazione: 30/01/2024
SENTENZA
Sul ricorso iscritto al numero n. 32387 del ruolo generale dell’anno 2019, proposto
da
NOME COGNOME rappresentata e difesa, giusta procura speciale in calce al ricorso, dall’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO , elettivamente domiciliata presso lo studio del primo difensore in Roma, INDIRIZZO;
-ricorrente-
Contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Generale AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO che la rappresenta e difende;
per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 4472/6/2018, depositata in data 26 giugno 2018, non notificata;
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 6 dicembre 2023 dal Relatore AVV_NOTAIO NOME COGNOME di Nocera.
udito il P.M. in persona del AVV_NOTAIO Generale NOME AVV_NOTAIO che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udita, per la ricorrente l’AVV_NOTAIO e per l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE l’AVV_NOTAIO;
FATTI DI CAUSA
1.Con sentenza n. 4472/6/2018, depositata in data 26 giugno 2018, la Commissione tributaria regionale del Lazio, previa riunione, accoglieva l’appello dell’RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , e rigettava l’appello di RAGIONE_SOCIALE, titolare di omonima ditta, esercente attività di agenzia di viaggi, avverso la sentenza n. 2843/42/2017 con la quale la Commissione tributaria provinciale di Roma, previa riunione: 1) aveva accolto parzialmente il ricorso proposto da RAGIONE_SOCIALE, avverso l’avviso accertamento con il quale l’Ufficio, sulla base di indagini finanziarie, aveva contestato nei confronti della contribuente, un maggior reddito di impresa, ai fini RAGIONE_SOCIALE imposte dirette e Iva, per l’anno 2008 ; 2) aveva accolto il ricorso proposto da RAGIONE_SOCIALE, società partecipata dalla contribuente, avverso l’avviso emesso, ai fini Ire s, Irap e Iva, per la medesima annualità.
2.In punto di diritto, la CTRdopo avere rigettato l’eccezione di inammissibilità della notifica, via pec, dell’appello dell’Ufficio – da un lato, ha disatteso i motivi di gravame della contribuente considerato che alcun obbligo di instaurazione di contraddittorio preventivo sussisteva nell’ipotesi di accertamento basato su indagini bancarie e che alcuna carenza di motivazione dell’avviso era configurabile nel caso di specie, essendo la contribuente a dovere assolvere al l’onere probatorio al fine di supera re le emergenze della documentazione bancaria in esso indicata, e, dall’altro, ha accolto l’appello dell’Ufficio avendo il
giudice di primo grado ridotto l’importo del maggior reddito contestato nell’avviso in base alle risultanze della disposta CTU che non erano condivisibili sia per l’estemporaneità dell’acquisizione d i documentazione aggiuntiva consegnata dalla contribuente su invito AVV_NOTAIO stesso consulente sia per l’assenza di elementi dotati dei requisiti di univocità, precisione e certezza, idonei a superare la presunzione legale di maggiori ricavi ai sensi dell’art. 32 del d.P.R. n. 600/73.
3.Avverso la suddetta sentenza RAGIONE_SOCIALE propone ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, cui resiste, con controricorso l’RAGIONE_SOCIALE sollevando preliminarmente l’eccezione di inammissibilità per tardività del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., error in procedendo del giudice di appello per avere ritenuto validamente effettuata la notifica a mezzo pec dell’atto di appello dell’Ufficio sebbene – dopo lo svolgimento del primo grado in forma cartacea, e la proposizione dell’atto di appello in precedenza da parte della contribuente ugualmente in tale forma, con conseguente scelta del rito per effetto dell’introduzione sperimentale del processo tributario telematico nel Lazio a far data dal 15.4.2017 l’Ufficio, nel proporre autonomo gravame avverso la medesima sentenza, avesse dovuto attenersi a tale scelta di rito invece che effettuare la notifica, da ritenersi inesistente, via pec dell’atto di appello .
2. Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., l’omesso esame circa fatti decisivi e controversi per il giudizio, avendo la CTR omesso di pronunciarsi sulla eccezione sollevata, in primo grado, dalla ricorrente concernente le ‘ violazioni dell’Ufficio nel procedimento di acquisizione ed utilizzo dei dati nel corso dell’accertamento bancario eseguito in capo alla ditta RAGIONE_SOCIALE e alla RAGIONE_SOCIALE‘ non avendo l’Ufficio svolto il contraddittorio preventivo in spregio al principio del diritto al contraddittorio espresso in sede comunitaria (sentenza 18.12.2009, causa C-349/07) e poi
ripreso dalle Sezioni unite della Corte di cassazione nella sentenza n. 18184 del 2013.
Con il terzo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 32 del d.P.R. n. 600/73 per avere il giudice di appello ritenuto legittimo l’accertamento bancario in questione sebbene l’avviso fosse privo di motivazione essendosi l’Ufficio limitato ad indicare in esso una serie di movimentazioni dei conti correnti senza esplicitare alcuna ragione della loro asserita rilevanza.
Con il quarto motivo si denuncia il vizio di ultrapetizione della sentenza di appello e la violazione del principio di non contestazione in relazione alle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio .
In via preliminare, va esaminata l’eccezione sollevata dall’RAGIONE_SOCIALE d’inammissibilità del ricorso per cassazione, per intempestività.
5.1. Rileva, infatti, che NOME risultava aver impugnato anche per revocazione – con atto spedito a mezzo servizio postale in data 3.8.2018 – la medesima sentenza della CTR del Lazio, poi fatta oggetto di ricorso per cassazione. Di conseguenza, ad avviso dell’Ufficio, poiché la notifica della impugnazione equivale, sul piano della conoscenza legale da parte dell’impugnante, alla notificazione della sentenza impugnata, la contribuente avrebbe dovuto notificare il ricorso per cassazione entro il termine breve, ex art 325, comma 2, c.p.c., decorrente dalla data della prima notifica. Nella specie, tra la data del 3.8.2008 e quella in cui la contribuente aveva spedito, a mezzo posta, il ricorso per cassazione, ovvero il 22.10.2019, risultavano decorsi più di sessanta giorni, pur tenendo conto della sospensione di cui all’art. 6, comma 11, del d.l. n. 119/2018, con scadenza del termine breve per la notifica il 30.7.2019.
5.2. L’eccezione è fondata.
5.3.Questa Corte, ancora di recente, ha ribadito che “la notificazione della citazione per la revocazione di una sentenza di appello equivale, sia per la parte notificante che per la parte destinataria, alla notificazione della sentenza stessa ai fini della decorrenza del termine breve per proporre ricorso per cassazione,
onde la tempestività del successivo ricorso per cassazione va accertata non soltanto con riguardo al termine di un anno dal deposito della pronuncia impugnata, ma anche con riferimento a quello di sessanta giorni dalla notificazione della citazione per revocazione, a meno che il giudice della revocazione, a seguito di istanza di parte, abbia sospeso il termine per ricorrere per cassazione, ai sensi dell’art. 398, comma 4), cod. proc. civ.”. (da ultimo, Cass., sez. 3, n. 13446 del 2020; Cass. Sez. 5, ord. 5 settembre 2019, n. 22220; nello stesso senso, Cass. Sez. 1, sent. 13 agosto 2015, n. 16828, non massimata; Cass. Sez. 3, sent. 22 marzo 2013, n. 7261, Rv. 625600-01 e Cass. Sez. 3, sent. 4 dicembre 2012, n. 21718, non massimata).
5.4.Orbene, “la ragione che in questi casi giustifica il decorso del termine c.d. breve a carico dell’impugnante è che, presupponendo l’esercizio della prima impugnazione la conoscenza della sentenza impugnata ricorre esattamente la situazione di «notum facere» realizzata dalla notificazione della sentenza, cui allude l’art. 326 cod. proc. civ., comma 1. Invero, se la conoscenza della sentenza per effetto della notificazione al difensore (art. 285 cod. proc. civ., in relazione all’art. 170 cod. proc. civ., comma 1) si realizza tramite la consegna da parte dell’ufficiale giudiziario fidefacente al riguardo della copia integrale della stessa, appare evidente che, quando il difensore della parte esercita per conto di questa il diritto di impugnazione, il «notum facere» relativo alla sentenza, idoneo al decorso del termine per impugnare, si realizza a maggior ragione nel momento in cui alla redazione dell’atto di impugnazione (atto interno alla sfera del mandato alle liti) segue l’esternazione nel processo con effetti per tutte le sue parti tramite la notificazione dell’impugnazione (e nel caso ve ne siano più con effetto dall’ultima notificazione). La conoscenza della sentenza è, infatti, rivelata nel processo dalla necessaria implicazione che deriva dall’essere essa sottoposta a critica mediante un’impugnazione. Detta conoscenza, poi, è rivelata sempre tramite atto dell’ufficiale giudiziario, cioè tramite la notificazione dell’impugnazione. Non si tratta di interpretazione analogica, perché l’ipotesi di conoscenza legale idonea al decorso del termine breve che si è individuata non riguarda un equipollente della notificazione, ma semplicemente un modo di realizzazione proprio del suo effetto, tra l’altro provocato dalla stessa parte
riguardo alla quale al «notum facere» relativo alla sentenza è dato rilievo, e, quindi, l’operazione ermeneutica è semmai un’interpretazione meramente estensiva, che, com’è noto, è ammissibile pur in presenza di norme eccezionali” (così Cass. Sez. 3, sent. n. 21718 del 2012, cit.; da ultimo, Cass., sez.3, sent. n. 13446 del 2020).
5.6.Orbene, poiché nel caso in esame la proposizione della revocazione della sentenza di appello (sentenza fatta oggetto anche di ricorso per cassazione) è avvenuta- come si evince dalla copia del ricorso per revocazione allegato al controricorso- con atto spedito, a mezzo posta il 3.08.2018, entro sessanta giorni da tale data avrebbe dovuto compiersi anche la notificazione del ricorso per cassazione, avvenuta, invece, con spedizione a mezzo posta il 22 10.2019 , oltre il termine breve ex ad 325, comma 2, cod. proc. civ. pur tenendo conto, nella specie, AVV_NOTAIO slittamento della data di tale ultimo termine del 30.10.2018 al 30.7.2019, per effetto della sospensione di nove mesi di cui all’art. 6 del d.l. n. 119/2018 trattandosi di termini scadenti tra il 24 ottobre 2018 e il 31 luglio 2019.
6.In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile.
7.Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità che si liquidano in euro 14.000,00 per compensi oltre spese prenotate a debito;
Dà atto, ai sensi dell’art.13 comma 1 quater D.P.R. n.115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1-bis AVV_NOTAIO stesso articolo 13.
Così deciso a Roma il 6 dicembre 2023.
Il Consigliere est.
NOME COGNOME Il Presidente
NOME COGNOME Nocera NOME
Bruschetta