Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 12644 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 12644 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/05/2025
Diniego rimborso IRES 1990 -1991 – 1992
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 25635/2022 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , con sede in Roma, INDIRIZZO, rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, con domicilio legale in Roma, INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE.
-ricorrente –
Contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli AVV_NOTAIO NOME COGNOME e NOME COGNOME ed elettivamente domiciliata nello studio di quest’ultimo sito in Roma, INDIRIZZO.
-controricorrente –
Avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALE COMM.TRIB.REG. SICILIA SEZ. DIST. SIRACUSA n. 5203/2022, depositata in data 8 giugno 2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 3 aprile 2025 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
Rilevato che:
Con istanza del 28 novembre 2007, reiterata il 31 marzo 2008, invocando l’applicazione dell’art. 9, comma 17, RAGIONE_SOCIALE legge 27 dicembre 2002, n. 289 (sisma 1990), la RAGIONE_SOCIALE, impresa avente sede nel territorio dei Comuni interessati dal sisma del 13 – 16 dicembre 1990, chiedeva all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE il rimborso del 90% RAGIONE_SOCIALE imposte IVA, IRPEG ed ILOR per gli anni 1990 – 1992.
Con ricorso la predetta RAGIONE_SOCIALE impugnava dinanzi la RAGIONE_SOCIALE il silenzio rifiuto serbato dall’RAGIONE_SOCIALE avverso la richiesta di rimborso; si costituiva anche l’RAGIONE_SOCIALE, che chiedeva conferma del proprio operato.
La C.t.p. adita, con sentenza n. 28/05/2010, accoglieva integralmente il ricorso RAGIONE_SOCIALE contribuente, riconoscendo il diritto RAGIONE_SOCIALE società a conseguire il rimborso del 90% RAGIONE_SOCIALE imposte versate negli anni 1990, 1991 e 1992, avendo ritenuto tempestive le relative istanze.
Contro tale sentenza proponeva appello l’RAGIONE_SOCIALE dinanzi la C.t.r. RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE; si costituiva anche la contribuente, chiedendo conferma RAGIONE_SOCIALE sentenza di primo grado.
Con sentenza n. 226/16/2011, depositata in data 14 giugno 2011, la C.t.r. adita rigettava gravame dell’RAGIONE_SOCIALE, confermando la sentenza di primo grado.
Avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALE C.t.r. RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, l’RAGIONE_SOCIALE proponeva ricorso per cassazione e la contribuente resisteva con controricorso.
Con ordinanza n. 19577/2018, depositata in data 24797/2028, la Suprema Corte accoglieva il ricorso dell’RAGIONE_SOCIALE e rinviava il giudizio innanzi alla C.t.r. RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Riassunto il giudizio dalla società contribuente, costituitasi l’RAGIONE_SOCIALE, la RAGIONE_SOCIALE, con sentenza n. 5203/2022 depositata in data 8 giugno 2022, accoglieva il ricorso in riassunzione e confermava la sentenza di primo grado.
Avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALE C.t.r. RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, l’RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un solo motivo e la società contribuente ha resistito con controricorso. La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 3 aprile 2025.
Considerato che:
Con l’unico motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto degli articoli 57, 58 e 63, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all’articolo 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. – In ogni caso, violazione e/o falsa applicazione dell’art.2697 cod. civ., dell’articolo 9, comma 17, l. n. 289/2002; dell’articolo 1, comma 665 RAGIONE_SOCIALE legge 23 dicembre 2014, n. 190 e successive modifiche e integrazioni; degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea; dei principi stabiliti dalla Commissione Europea con Decisione (UE) 2016/195, notificata con il n. C NUMERO_DOCUMENTO , in combinato disposto con il Regolamento Europeo (UE) 18 dicembre 2013, n. 1407, nonché del Regolamento UE n. 360/2012 e del Regolamento del 27 giugno 2014, n. 717/2014, in relazione all’articolo 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.» l’RAGIONE_SOCIALE lamenta l’ error in iudicando e l’ error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata , la C.t.r. – benché abbia tenuto in considerazione la motivazione alla base dell’Ordinanza di rinvio RAGIONE_SOCIALE Corte di Cassazione (n. 19577/2018) e non si sia sottratto all’esame RAGIONE_SOCIALE compatibilità del beneficio in commento con la normativa UE in materia di aiuti di RAGIONE_SOCIALE -ha riconosciuto applicabile alla fattispecie in esame un limite de minimis di € 500.000,00, derivante dal citato Regolamento UE n. 360/2012, che non trova precedenti nella giurisprudenza di legittimità che si è consolidata in materia.
Preliminarmente va e saminata l’eccezione di inammissibilità del ricorso dell’RAGIONE_SOCIALE per intempestività; essa è fondata.
Risulta documentato che, in data 21 giugno 2022, veniva notificato via Pec l’atto di messa in mora ex art. 70 d.l.gs n. 546/1992 nonché la sentenza RAGIONE_SOCIALE C.t.r. siciliana n. 5203/2022 depositata in data 8 giugno 2022 in forma esecutiva; risulta pure ex actis che il ricorso dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE è stato notificato alla società contribuente in data 28/10/2022. Ebbene, a quella data (28/10/2022) era spirato il termine breve di sessanta giorni decorrente, ai sensi dell’art. 325, secondo comma, cod. proc. civ. dalla notifica RAGIONE_SOCIALE sentenza alla controparte.
Infatti, in data 21 giugno 2022, con PEC proveniente dall’indirizzo del Dott. NOME COGNOME (difensore RAGIONE_SOCIALE società nel giudizio di rinvio) «EMAIL», inserito nell’indice INI -PEC (cfr. lo stampato del relativo sito, in doc. n. 4), avente come oggetto «Messa in mora ex art 70 Dlgs 546/1992 con le modalità di cui all’ art. 16 bis del D.lgs. 546/1992» e trasmessa all’indirizzo PEC dell’RAGIONE_SOCIALE «EMAIL», tratto dall’indice IPA, oltre ad essere stato recapitato il predetto atto di messa in mora, risulta notificata anche copia autentica RAGIONE_SOCIALE sentenza n. 5203/04/22 RAGIONE_SOCIALE Commissione Tributaria Regionale RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, come si evince dal contenuto RAGIONE_SOCIALE ricevuta di avvenuta consegna.
2.1. Del resto, anche nel testo dell’atto di messa in mora ex art. 70 del D.lgs. n. 546/1992 si segnala come, ad esso, sia stata allegata la predetta sentenza, precisandosi che «la predetta sentenza, che si allega in forma autentica, è immediatamente esecutiva».
Dunque è indubbio che l ‘RAGIONE_SOCIALE ricorrente avesse legale conoscenza dell’esistenza RAGIONE_SOCIALE sentenza sin dalla data del 21 giugno 2022 e che tale circostanza fosse idonea a far decorrere il termine breve per la proposizione del ricorso per cassazione.
2.2. Questa Corte ha reiteratamente chiarito che la legale conoscenza del provvedimento rappresenta circostanza idonea a far decorrere il termine breve, indipendentemente dalle finalità per le quali sia stata effettuata alla controparte la comunicazione RAGIONE_SOCIALE stesso. Non è quindi necessario che la sentenza sia stata esplicitamente notificata proprio al fine di far decorrere il termine breve per l’impugnazione, esso decorrendo, ad esempio, anche in caso di notifica del ricorso per revocazione.
2.3. In particolare, di recente si è sostenuto che, in materia di impugnazioni, la notifica RAGIONE_SOCIALE sentenza di primo grado (spedita in forma esecutiva) compiuta dalla parte parzialmente vittoriosa nei confronti di una P.A.(anche presso l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE) è idonea a far decorrere il termine breve per l’appello sia per il destinatario, sia per il notificante, perché dimostra la conoscenza legale di quest’ultimo circa l’avvenuta pubblicazione RAGIONE_SOCIALE decisione (Cass. 11/01/2025, n. 737).
Inoltre, per il giudizio tributario, si è anche detto che la notifica RAGIONE_SOCIALE sentenza, ai sensi dell’art. 38, comma 2, d.lgs. n.546/1992, è idonea a far decorrere il termine breve di impugnazione (v. Cass. 8151/2015, richiamata in Cass. 26428/2023).
In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile.
Le spese seguono il criterio RAGIONE_SOCIALE soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
Rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, non si applica l’art. 13, comma 1quater , d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile.
Condanna la ricorrente alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese di lite che liquida in € 7.800,00 oltre € 200,00 per esborsi, rimborso forfettario nella misura del 15 % oltre ad IVA e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Roma il 3 aprile 2025.