Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 2308 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 2308 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 22227/2020 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso l’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (P_IVAP_IVA che la rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. del LAZIO n. 504/2020 depositata il 30/01/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/12/2023 dal Consigliere NOME COGNOME;
RILEVATO CHE
la Commissione Tributaria Regionale del Lazio con la sentenza n. 504/1/2020, depositata in data 30 gennaio 2020 e non notificata, in riforma della sentenza di primo grado, rigettava l’ impugnazione proposta dalla RAGIONE_SOCIALE avverso l’ intimazione d i pagamento n. 097.2016.9049021668.000 e le sottese cartelle esattoriali n. 097.2009.0180125525.000, n. 097.2011.0189147392.000, n. 097.2012.0031014930.000 e n. 097.2012.0211557143.000;
1.1. ad avviso dei giudici di merito risultavano ritualmente notificate tutte le cartelle di pagamento e l’avviso di intimazione , e non era maturata alcuna prescrizione in ragione della rituale notifica di una precedente intimazione di pagamento a mezzo EMAIL in data 30 giugno 2015 nonchè di un avviso di fermo, notificazione quest’ ultima avvenuta nelle forme di cui all’ art. 140 cod. proc. civ. perfezionatasi in data 30 giugno 2015;
la RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per la cassazione della predetta sentenza sulla base di due motivi;
l’ ufficio ha resistito con controricorso, precisando che, quanto alla cartella n. 097.2012.0031014930.000, l’ impugnazione doveva ritenersi inammissibile per carenza di interesse in quanto il contribuente aveva aderito, con riferimento alla summenzionata cartella, alla definizione agevolata dei relativi crediti ex art. 6, del D.L. n.193 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 225 del 2016, provvedendo ai dovuti pagamenti, così che ad oggi non risultavano residui insoluti per il titolo di cui sopra e, con riferimento alla cartella di pagamento n. NUMERO_CARTA, che risultava che la stessa era stata annullata ex art. 4, comma 1, del D.L. n. 119 del 23/10/2018 (convertito dalla legge n. 136/2018). Ha chiesto,
quindi, dichiararsi l’estinzione del presente giudizio per cessazione della materia del contendere in relazione alle suddette partite di ruolo e, per il resto, rigettarsi il ricorso;
CONSIDERATO CHE
1. con il primo motivo parte ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, n.5. cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 24 e 58 d.lgs. n. 546/92 in relazione all’ artt. 111 Cost., avendo la Commissione Tributaria Regionale del Lazio omesso del tutto l’esame di un fatto decisivo ovvero l’ eccepita avvenuta notifica della sentenza di primo grado ad RAGIONE_SOCIALE nel domicilio eletto presso lo studio dell’ AVV_NOTAIO in data 24/01/2018, con conseguente inammissibilità dell’ appello notificato in data 3 luglio 2018, oltre il termine breve di cui all’art. 51 del d.lgs. n. 546/92;
2. con il secondo motivo deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n.5. cod. proc. civ., violazione dell’art. 5, del d.l. 953/82, così come modificato dall’art. 3 del d.l. 2/86 convertito nella legge 60/86 nonchè violazione dell’art. 112 cod. proc. c iv. per avere la Commissione Tributaria adita omesso l’esame di un fatto decisivo della controversia oggetto di discussione tra le parti, ovvero la circostanza che il concessionario non risultava avere mai notificato copia dei due atti che avrebbero interrotto il termine di prescrizione; 2.1. precisa che l’agente della riscossione aveva prodotto solamente le relate di notifica e non anche gli atti in questione, nonché gli estratti di ruolo RAGIONE_SOCIALE singole cartelle ove erano stati riportati i numeri identificativi del preavviso di fermo e dell’ intimazione, documentazione che, come eccepito, era inidonea a comprovare la dedotta interruzione della prescrizione;
3. va premesso che non può essere disposta la chiesta estinzione parziale del giudizio relativamente alla cartella n. NUMERO_CARTA ed alla cartella n. NUMERO_CARTA, atteso che quanto allegato dall’ ufficio in
ordine alla intervenuta cessazione della materia del contendere -relativamente a dette cartelle -non risulta in alcun modo comprovato; né, sul punto, si registra convergenza di istanza di entrambe le parti in giudizio;
4. il primo motivo del ricorso è fondato. Risulta dagli atti che a fronte della notifica della sentenza di primo grado ad RAGIONE_SOCIALE presso il domicilio eletto presso lo studio dell’ AVV_NOTAIO in data 24/01/2018, l’ appello dell’ agente della riscossione è stato notificato alla società contribuente in data 3 luglio 2018 e, quindi, oltre il termine breve di cui all’art. 51 del d.lgs. n. 546/92;
in ragione dell’ accoglimento del primo motivo di ricorso, il secondo rimane assorbito e la sentenza impugnata deve essere cassata. Dal momento che non sono necessari ulteriori accertamenti in fatto, sussistono i presupposti per la decisione nel merito ex art. 384 cod. proc. civ., mediante la declaratoria di inammissibilità dell’ appello proposto dall’ ente di riscossione;
6.1 in applicazione del principio della soccombenza le spese del grado di giudizio di appello nonché quelle di legittimità gravano a carico di RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE);
P.Q.M.
la Corte accoglie il primo motivo del ricorso, assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara l’ inammissibilità dell’ appello proposto da RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE); condanna RAGIONE_SOCIALE al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali che liquida, per il giudizio di appello, in euro 400,00 e, per il presente giudizio di legittimità, in euro 500,00 per compensi professionali, il tutto oltre euro 200,00 per esborsi, rimborso forfettario RAGIONE_SOCIALE spese generali nella misura del 15% ed altri accessori di legge, se dovuti.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione tributaria, in data