Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 23559 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 23559 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 03/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 14521/2023 R.G. proposto da:
NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE), rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale allegata al ricorso, da ll’AVV_NOTAIO, con domicilio digitale indicato in atti;
-ricorrente – contro
AVVISO DI ACCERTAMENTO
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’RAGIONE_SOCIALE, presso i cui uffici è domiciliata in Roma alla INDIRIZZO;
-controricorrente –
Avverso la sentenza della Corte di Giustizia tributaria di secondo grado del PIEMONTE, n. 1180/2022, depositata in data 19/12/2022; Udita la relazione della causa svolta dal consigliere AVV_NOTAIO
COGNOME nella camera di consiglio del 20 giugno 2024;
Rilevato che:
In data 17 dicembre 2019 fu notificato al contribuente l’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO Prot. NUMERO_DOCUMENTO, in materia di Irpef, Irap e Iva, relativo all’anno 2014, contenente una ripresa di maggiori imposte.
Proposta impugnazione dinanzi alla C.T.P. di Cuneo, quest’ultima rigettò il ricorso.
Il precedente difensore del ricorrente notificò in data 12/4/2022 un atto di appello, che però non venne iscritto a ruolo.
Comunque, entro il termine di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza, mai notificata, venne notificato (il giorno 11/8/2022) e iscritto tempestivamente a ruolo un nuovo atto di appello proposto alla C.T.R. del Piemonte.
Il giudice tributario di secondo grado, nelle more divenuto, ex l. n. 130/2022, Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte, dichiarò inammissibile l’appello, essendo decorso prima della sua proposizione il termine breve di sessanta giorni decorrente dalla notifica del primo atto di appello, non iscritto a ruolo.
Avverso la sentenza di appello NOME COGNOME (d’ora in poi, anche ‘il contribuente’ o ‘il ricorrente’ ) ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
Resiste l’RAGIONE_SOCIALE con controricorso.
In seguito alla notificazione di una proposta di decisione accelerata del ricorso, il contribuente, con lo stesso Avvocato, previo il conferimento di una nuova procura speciale, ha chiesto la definizione ordinaria del giudizio.
Ha anche depositato una memoria difensiva ex art. 380 bis .1. c.p.c.
Considerato che:
1.Con il primo motivo di ricorso, rubricato ‘Ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c.: violazione e falsa applicazione dell’art. 3 bis della legge n. 53/1994 e degli artt. 325 e 327 c.p.c. e 38 comma 3 d.lgs. n. 546 del 1992’ , il contribuente impugna la sentenza d’appello deducendo che la notifica del primo atto di appello, che secondo la C.T.R. avrebbe comunque determinato la decorrenza del termine breve per l’impugnazione, era affetta da nullità o inesistenza, in quanto eseguita a mezzo pec ai sensi della legge n. 53 del 1994, non applicabile alle notificazioni all’interno del giudizio di merito tributario.
Con il secondo motivo di ricorso, rubricato ‘Ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c.: omesso esame e valutazione della nullità e inesistenza della notifica del primo appello e della sua inidoneità a far decorrere il termine breve per l’impugnazione’ , il contribuente censura la sentenza impugnata per non aver dato conto in motivazione della discussione intercorsa tra le parti circa la nullità della notifica via pec del primo atto di appello.
I due motivi, che per ragioni di connessione possono essere esaminati e decisi congiuntamente, sono manifestamente infondati.
3.1. E’ giurisprudenza consolidata che la notifica, andata a buon fine, di un primo atto di impugnazione sia idoneo a far scattare la decorrenza del termine breve sia per il notificante che per il notificatario (Cass., Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 16015 del 28/07/2020, Rv. 658514 – 01).
Nel caso di specie, il ricorrente contesta la validità della notifica del primo atto di appello non iscritto a ruolo deducendo la nullità o l’inesistenza di tale notifica e, dunque, la sua inidoneità a far decorrere il termine breve per la (seconda) impugnazione.
Senonché, la contestazione è destituita di fondamento.
Il comma 3 dell’art. 16 bis del d.lgs. n. 546 del 1992, nella formulazione già in vigore dal 24/10/2018, e certamente già applicabile al giudizio tributario de quo (cfr. art. 16, comma 5, d.l. n. 119 del 2018, conv. con modificazioni in l. n. 136 del 2018), dispone che ‘le parti, i consulenti e gli organi tecnici indicati nell’articolo 7, comma 2, notificano e depositano gli atti processuali, i documenti e i provvedimenti giurisdizionali esclusivamente con modalità telematiche, secondo le disposizioni contenute nel decreto del Ministro dell’economia e RAGIONE_SOCIALE finanze 23 dicembre 2013, n. 163, e nei successivi decreti di attuazione …’ .
Ne consegue che, al tempo della notificazione del primo atto di appello non iscritto a ruolo (13/4/2022), la notificazione effettuata via pec all’Ufficio era perfettamente valida ed efficace, sicché la notificazione del secondo appello, eseguita sempre via pec in data 11/8/2022, è da considerarsi tardiva in quanto avvenuta oltre il termine breve di sessanta giorni decorrente dalla notifica del primo appello.
Dal rigetto del ricorso consegue la condanna al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese in favore dell ‘RAGIONE_SOCIALE , liquidate in dispositivo.
Ai sensi dell’art. 38 0 bis. c.p.c., ultimo comma, il contribuente deve essere condannato al pagamento in favore d ell’RAGIONE_SOCIALE di una somma equitativamente determinata in dispositivo.
Il contribuente, ai sensi dell’indicata disposizione normativa, deve essere anche condannato al pagamento di una somma in favore della cassa RAGIONE_SOCIALE ammende, liquidata in dispositivo.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis RAGIONE_SOCIALE stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna NOME COGNOME al pagamento, in favore dell’RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE spese del presente giudizio, che si liquidano in euro 5.000 (cinquemila), oltre alle spese prenotate a debito.
Condanna NOME COGNOME al pagamento, in favore dell’ RAGIONE_SOCIALE, della somma di euro 4.500 (quattromilacinquecento).
Condanna NOME COGNOME al pagamento, in favore della cassa RAGIONE_SOCIALE ammende, della somma di euro 1.000 (mille).
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis RAGIONE_SOCIALE stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20 giugno 2024.