Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 24378 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 24378 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 11/09/2024
Oggetto:
Tributi
ordinanza
sul ricorso iscritto al n. 11164/2015 R.G. proposto da COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, presso il cui studio, ad Arzignano (INDIRIZZO), INDIRIZZO (PEC: EMAIL), è elettivamente domiciliato, come da procura speciale a margine del ricorso;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, INDIRIZZO;
-controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto n. 1522/06/2014, depositata il 6.10.2014.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 2 luglio 2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
-La CTR del Veneto rigettava l’appello proposto da COGNOME NOME avverso la sentenza della CTP di Vicenza, che aveva rigettato il ricorso proposto dal predetto contribuente avverso l’atto di contestazione di sanzioni, emesso nei suoi confronti, quale legale rappresentante della società RAGIONE_SOCIALE, per indebito utilizzo in compensazione di crediti IVA, per gli anni 2005 e 2006;
dalla sentenza impugnata si evince, per quanto ancora qui rileva, che:
-l’appello era inammissibile , perchè il termine ‘lungo’ di sei mesi , decorrente dalla data di pubblicazione della sentenza di primo grado, depositata l’8.03.2013, scadeva il 23.10.2013, sicchè l’appello notificato in data 24.10.2013 (data di spedizione della raccomandata) era tardivo;
-l’appello era altresì inammissibile per violazione dell’art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, in quanto le censure proposte nel ricorso introduttivo riguardavano l’avviso di accertamento, notificato per la medesima annualità e non impugnato;
il contribuente impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato a due motivi;
l ‘RAGIONE_SOCIALE resisteva con controricorso.
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo, COGNOME NOME deduce l ‘omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, nonché violazione dell’art. 5 1 del d.lgs. n. 546 del 1992, per avere la CTR indicato erroneamente come scadenza del termine per proporre appello la data del 23.10.2013, senza considerare che il termine di sospensione feriale era di 46 giorni e, quindi, il termine di sei mesi scadeva il 24.10.2013, per cui il ricorso in appello, spedito in quest’ultima data, era tempestivo ;
-con il secondo motivo, deduce l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, nonché violazione dell’art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992 , per avere la CTR ritenuto erroneamente che il ricorrente avesse impugnato l’atto di contestazione RAGIONE_SOCIALE sanzioni limitandosi a svolgere argomentazioni inerenti l’avviso di accertamento, atteso che il PVC, posto a fondamento dell’atto impositivo, era stato indicato dallo stesso Ufficio anche come parte integrante dell’atto di contestazione; le censure riguardavano, in ogni caso, anche l’atto di contestazione e, in particolare, la carenza di legittimazione passiva del COGNOME;
il primo motivo di ricorso è fondato;
come ha già chiarito questa Corte, per i termini mensili o annuali, fra i quali è compreso quello di decadenza dall’impugnazione ex art. 327 cod. proc. civ., si osserva, a norma degli artt. 155, secondo comma, cod. proc. civ. e 2963, quarto comma, cod. civ., il sistema della computazione civile, non ” ex numero ” bensì ” ex nominatione dierum “, nel senso che il decorso del tempo si ha, indipendentemente dall’effettivo numero dei giorni compresi nel rispettivo periodo, allo spirare del giorno corrispondente a quello del mese iniziale; analogamente si deve procedere quando il termine di decadenza interferisca con il periodo di sospensione feriale dei termini: in tal caso, infatti, al termine annuale di decadenza dal gravame, di cui all’art. 327, primo comma, cod. proc. civ., devono aggiungersi 46 giorni computati ‘ ex numeratione dierum” , ai sensi del combinato disposto dell’art. 155, primo comma, stesso codice e dell’art. 1, primo comma, della legge 7 ottobre 1969, n. 742, non dovendosi tenere conto dei giorni compresi tra il primo agosto e il quindici settembre di ciascun anno per effetto della sospensione dei termini processuali nel periodo feriale (Cass. nn. 11226/2016; 22699/2013; 24816/2015; 4310/2015);
nessuna rilevanza ha, ai fini di detto calcolo, la riduzione, ai sensi dell’art. 327 cod. proc. civ., come modificato dalla legge n. 69/2009, da un anno a sei mesi del termine per impugnare, atteso che il criterio di computo ‘ ex nominatione dierum ‘ vale anche per i termini mensili;
-nella specie , il termine per l’impugnazione era di sei mesi, trattandosi di giudizio introdotto in primo grado dopo il 4 luglio 2009, sicchè, alla scadenza di detto termine, poiché lo stesso era stato sospeso per effetto della L. n. 742/1969, andavano aggiunti ‘ ex numerationem dierum ‘ giorni 46 di avvenuta sospensione (dal 1 agosto al 15 settembre);
poiché è pacifico, in quanto indicato da entrambe le parti, che la sentenza di primo grado è stata depositata l’8.03.2013, il termine di sei mesi, decorrente dalla data di pubblicazione della sentenza, dovendosi aggiungere i 46 giorni per la sospensione feriale, scadeva il 24.10.2013;
-poiché è altrettanto pacifico che l’atto di appello era stato spedito il 24.10.2013, l’impugnazione è tempestiva;
il secondo motivo è inammissibile per carenza di interesse;
secondo un orientamento ormai consolidato di questa Corte, « qualora il giudice, dopo una statuizione di inammissibilità (o declinatoria di giurisdizione o di competenza), con la quale si sia spogliato della “potestas iudicandi” sul merito della controversia, abbia impropriamente inserito nella sentenza argomentazioni sul merito, la parte soccombente non ha l’onere né l’interesse ad impugnare tale statuizione, sicché è ammissibile l’impugnazione che si rivolga alla sola statuizione pregiudiziale, mentre è inammissibile, per difetto di interesse, l’impugnazione nella parte in cui pretenda un sindacato anche in ordine alla motivazione sul merito, svolta “ad abundantiam” nella sentenza gravata » (Cass. n. 17004 del
20/08/2015; Cass. S.U. n. 15122 del 17/06/2013; Cass. S.U. n. 3840 del 20/02/2007; Cass. n. 27049 del 19/12/2014; Cass. S.U. n. 24469 del 30/10/2013; Cass. n. 30393 del 19/12/2017);
nel caso di specie la sentenza impugnata, dopo avere affermato l’inammissibilità dell’appello perché tardivamente proposto, ha ritenuto di dovere comunque procedere ad esaminare anche il merito della controversia, confermando quanto affermato dal giudice di primo grado in ordine all’erronea formulazione dei motivi del ricorso originario;
-poiché con la declaratoria di inammissibilità dell’appello la CTR si è spogliata della propria potestas iudicandi , le ulteriori statuizioni concernenti il merito della controversia costituiscono degli obiter dicta , in relazione ai quali non sussiste alcun interesse all’impugnazione da parte d el contribuente;
in conclusione, va accolto il primo motivo di ricorso e dichiarato inammissibile il secondo; la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto e rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto, in diversa composizione, per nuovo esame e per le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara inammissibile il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 2 luglio 2024