Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 12927 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 12927 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 10/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso n. 13098/2022 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del direttore pro tempore , domiciliata ope legis in INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende;
-ricorrente –
e
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore ;
-intimata- avverso la sentenza n.4295/15/21 della Commissione tributaria regionale della Sicilia, depositata in data 10 maggio 2021 e non notificata.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17 aprile 2024 dal consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE:
tributi
l’RAGIONE_SOCIALE ricorre con due motivi contro RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza indicata in epigrafe, che ha dichiarato inammissibile l’appello della ricorrente avverso la sentenza n.837/3/13 della C.t.p. di Catania depositata il 13 dicembre 2013, in quanto proposto oltre la scadenza del termine annuale ai sensi dell ‘art.327 cod. proc. civ. applicabile ratione temporis.
La RAGIONE_SOCIALEtRAGIONE_SOCIALE rilevava che l’appello risultava proposto in data 30 gennaio 2015, oltre il termine annuale dell’avvenuto deposito della sentenza di primo grado in data 13 dicembre 2013;
Il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 17 aprile 2024, ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 -bis. 1 cod. proc. civ., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal d.l. 31.08.2016, n.168, conv. dalla legge 25 ottobre 2016, n.197.
CONSIDERATO CHE:
1.1. con il primo motivo, la ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione degli artt. 16, commi 5, 22 e 53 d.lgs. 31 dicembre 1992, n.546, ed 8 legge 20 novembre 1982, n.890, in relazione all’art. 360, primo comma, n.4, cod. proc. civ., perché la RAGIONE_SOCIALE.t.r. ha implicitamente ritenuto irrilevante, ai fini della valutazione della tempestività della notifica del ricorso in appello, il momento della spedizione, che risultava dalla ricevuta allegata all’atto di appello;
1.2. con il secondo motivo, la ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione degli artt. 111 Cost., 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n.546, 112 e 132, comma 2, n.4, cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n.4, cod. proc. civ., perché la sentenza risulterebbe assolutamente priva di motivazione;
2.1. il secondo motivo, logicamente prioritario, non è fondato in quanto, sia pure in maniera molto sintetica, la sentenza impugnata chiarisce che la dichiarazione di inammissibilità dell’appello dipende dalla tardività della sua proposizione, avvenuta in data 30 gennaio
2015, oltre il termine di un anno dal deposito della sentenza di primo grado, in data 13 dicembre 2013;
2.2. anche il primo motivo è infondato, in quanto, pur facendo riferimento al momento della spedizione dell’atto di appello, che la stessa ricorrente assume avvenuta in data 30 gennaio 2015, come accertato anche dal giudice di appello, il termine annuale per l’impugnazione, decorrente dal deposito della sentenza di primo grado avvenuto in data 13 dicembre 2013, scadeva in data 28 gennaio 2015 (lunedì), tenuto conto del periodo di sospensione feriale, all’epoca di 46 giorni;
nulla per le spese in quanto parte contribuente non risulta costituita;
P.Q.M .
La Corte rigetta il ricorso.
Cos ì deciso nella camera di consiglio del 17 aprile 2024
La Presidente NOME COGNOME