Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 12078 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 12078 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 07/05/2025
AVVISO DI ACCERTAMENTO -IRPEF 2011.
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 8489/2020 R.G. proposto da: COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO in virtà di procura speciale a margine del ricorso, -ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore protempore, domiciliata in RAGIONE_SOCIALE, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Generale dello AVV_NOTAIO dalla quale è rappresentata e difesa ex lege ,
-resistente – avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio n. 5230/02/2019, depositata il 24 settembre 2019; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23 gennaio 2025 dal AVV_NOTAIO;
dato atto che il AVV_NOTAIO Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, ha chiesto la declaratoria di inammissibilità, o comunque il rigetto del ricorso;
– Rilevato che:
RAGIONE_SOCIALE notificava a COGNOME NOME avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO, con il quale l’Ufficio, a seguito di P.V.C. della Guardia di Finanza, accertava, per l’anno d’imposta 2011, un maggior reddito da fabbricato, elevandolo da quello dichiarato di € 42.421,00 a quello di € 55.273,00 (con un maggior reddito accertato di € 12.852,00), in relazione alla titolarità di n. 17 contratti di locazione riferiti a n. 21 immobili di proprietà del contribuente.
In particolare, tale maggior reddito derivava da n. 8 contratti di locazioni per n. 8 immobili siti in Zagarolo (RAGIONE_SOCIALE), di cui 4 in INDIRIZZO ed altri 4 in INDIRIZZO.
Il contribuente impugnava il suddetto atto dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di RAGIONE_SOCIALE la quale, con sentenza n. 27004/25/2017, depositata il 21 dicembre 2017, accoglieva parzialmente il ricorso, rideterminando il maggior reddito accertato in € 996,00, con ripresa a tassazione di detto importo con una maggiore imposta di € 378,50, oltre sanzioni ed interessi, e con compensazione RAGIONE_SOCIALE spese di lite.
Interposto gravame dall’RAGIONE_SOCIALE, la Commissione Tributaria Regionale del Lazio, con sentenza n. 5230/02/2019, pronunciata il 9 luglio 2019 e depositata in segreteria il 24 settembre 2019, accoglieva l’appello,
confermando la legittimità dell’avviso di accertamento e condannando il contribuente alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese di lite.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione COGNOME NOME, sulla base di tre motivi (ricorso notificato il 9-10 marzo 2020).
L’RAGIONE_SOCIALE si è costituita ai soli fini della partecipazione all’udienza di discussione, ai sensi dell’art. 370, comma 1, c.p.c.
Con decreto del l’11 ottobre 2024 è stata fissata per la discussione del ricorso l’udienza pubblica del 23 gennaio 2025.
All’udienza suddetta è comparso l’AVV_NOTAIO dello AVV_NOTAIO, in rappresentanza dell’RAGIONE_SOCIALE, che ha concluso come da verbale in atti.
E’ intervenuto il AVV_NOTAIO Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità o il rigetto del ricorso.
– Considerato che:
In via preliminare, deve rilevarsi che l’avviso di trattazione per l’odierna udienza pubblica non è stato notificato al procuratore del ricorrente, AVV_NOTAIO, in quanto deceduto, mentre è stato notificato personalmente al ricorrente COGNOME NOME con le modalità previste dall’art. 143 c.p.c., con notifica perfezionatasi il 5 dicembre 2024 (venti giorni successivi al deposito dell’atto nella casa comunale dell’ultima residenza).
Ne consegue che, con riferimento all’udienza pubblica in questione, non risulta rispettato il termine a comparire di sessanta giorni, previsto dall’art. 377, comma 2, c.p.c.
Deve quindi essere disposto il rinvio della causa a nuovo ruolo, con rinotifica dell’avviso di trattazione a COGNOME NOME (anche, eventualmente, ai sensi dell’art. 143 c.p.c. in caso di irreperibilità) nel rispetto dei termini di legge prima della prossima udienza.
P. Q. M.
La Corte dispone il rinvio a nuovo ruolo della causa, per gli adempimenti indicati in motivazione. Così deciso in RAGIONE_SOCIALE, il 23 gennaio 2025.