Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 17391 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 17391 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 24/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 9692/2022 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE -RISCOSSIONE
-intimate- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. CAMPANIA n. 1819/2022 depositata il 16/02/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/06/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Dalla lettura del provvedimento impugnato si rileva che:
-) NOME COGNOME impugnava l’intimazione di pagamento avente ad oggetto due cartelle di pagamento per l’importo complessivo di euro 35.140,12, eccependo l’omessa notifica degli atti impositivi presupposti;
-) la Commissione Tributaria Provinciale di Salerno accoglieva il ricorso proposto dal contribuente, rigettando la preliminare eccezione di tardività del ricorso sollevata dall’RAGIONE_SOCIALE;
la CTR della Campania, con la sentenza in epigrafe indicata, accoglieva l’appello dell’RAGIONE_SOCIALE, ritenendo fondata la ribadita eccezione di tardività del ricorso introduttivo.
Avverso la predetta sentenza ricorre il contribuente con unico motivo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso NOME COGNOME denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dall’art.21 e 22 del D.Lgs. n. 546/1992, lamentando che la CTR abbia ritenuto inammissibile il ricorso di primo grado per l’omesso deposito della documentazione dimostrativa della data di notifica del provvedimento impugnato.
Afferma il ricorrente che l’Amministrazione avrebbe ammesso la tempestività del ricorso, e che il giudice avrebbe comunque dovuto richiedere alle parti di produrre in giudizio la documentazione attestante la data di notifica del provvedimento impugnato, in applicazione di una interpretazione restrittiva RAGIONE_SOCIALE disposizioni che prevedono l’inammissibilità.
Il motivo è infondato.
2.1. Invero, l’art. 21, primo comma, D.Lgs. n. 546/92 fissa per la proposizione del ricorso al giudice tributario un termine di decadenza di sessanta giorni dalla notifica dell’atto impugnato.
Ora, il rispetto del suddetto termine costituisce condizione dell’azione d’impugnazione e pertanto, secondo i principi generali in materia di esercizio di azioni sottoposte a termini di decadenza, grava sul ricorrente l’onere di provare la tempestività del proprio ricorso.
2.2. La decadenza per il decorso del termine anzidetto è rilevabile di ufficio in ogni stato e grado del giudizio, e non è sanabile dall’avvenuta costituzione della parte resistente (cfr. Cass. n. 4247/2013; 11 luglio 2018, n. 18224; Cass. n. 23060/2019).
2.3. Va ancora rilevato che l’affermazione secondo cui l’Amministrazione avrebbe ammesso la tempestività del ricorso confligge con quanto rilevato nella sentenza impugnata, ove si legge che «L’RAGIONE_SOCIALE ha proposto appello ribadendo l’eccezione di tardività del ricorso (…)».
In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.
Non si procede alla liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese in assenza di attività difensiva RAGIONE_SOCIALE parti intimate.
P.Q.M .
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 05/06/2024.