Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 6 Num. 33851 Anno 2019
Civile Ord. Sez. 6 Num. 33851 Anno 2019
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 19/12/2019
ORDINANZA
sul ricorso 24159-2018 proposto da:
NOME, NOME COGNOME in qualità di eredi del Sig. NOME COGNOME, elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’Avvocato NOME COGNOME
– ricorrenti –
RAGIONE_SOCIALE C.F. P_IVA, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente
avverso la sentenza n. 1632/24/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE della TOSCANA, depositata il 27/06/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/11/2019 dal Consigliere Relatore Dott.ssa NOME COGNOME
RILEVATO CHE
NOME COGNOME e NOME COGNOME propongono ricorso per cassazione, affidato a due motivi, nei confronti della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Toscana, indicata in epigrafe, che aveva dichiarato inammissibile il ricorso in riassunzione a seguito della sentenza emessa dalla Corte di Cassazione n. 20493/2013 in data 6.9.2013;
l’Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso chiedendo l’accoglimento del ricorso
CONSIDERATO CHE
1.1. con ricorso si lamenta violazione degli artt. 1, co. 2, 20 e 63 D.Lgs n. 546/1992 in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c. per aver dichiarato inammissibile il ricorso in riassunzione, notificato il 14.10.2014, evocando l’applicabilità del termine di tre mesi di cui all’art. 392 c.p.c.;
1.2. il ricorso è fondato, perché alla fattispecie della riassunzione del giudizio a seguito di cassazione con rinvio si applica non il termine di cui all’art. 392 c.p.c., ma la norma specifica di cui all’art. 63 del d.lgs. n. 546 1992, secondo cui la riassunzione deve essere fatta nel termine di un anno dalla pubblicazione della sentenza (il termine di sei mesi, introdotto dall’art. 9, comma 1, del d.lgs. n. 156 del 2015, si applica con riguardo alle sentenze depositate dal 10 gennaio 2016);
1.3. in forza del citato art. 63 (nel testo applicabile ratione temporis), il termine per la riassunzione sarebbe scaduto (in relazione alla sentenza della Corte di Cassazione depositata il 6.9.2013) il 22.10.2014 (tenuto conto della sospensione feriale dei termini), con conseguente tempestività della riassunzione effettuata in data 13/14.10.2014 (come da documentazione prodotta dai ricorrenti) e conseguente erroneità della pronunciata estinzione dell’intero processo;
2. sulla scorta di quanto sin qui illustrato, accolto il primo motivo ed assorbito il secondo, formulato In via subordinata, la sentenza impugnata va,
pertanto, cassata con rinvio alla medesima CTR, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la pronuncia sulle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; cassa l’impugnata sentenza, con rinvio alla CTR della Toscana, in diversa composizione, che provvederà anche alla regolamentazione delle spese di · GLYPH te giudizio di legittimità. al presen
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di v-i dato 13.11.2019,