Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 28083 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 28083 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 30/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’AVV_NOTAIO generale dello Stato ;
– ricorrente
–
Contro
NOME COGNOME, con avv.ti NOME COGNOME e NOME COGNOME; – controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Calabria, n. 3269/2016 depositata il 25 novembre 2016.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 2 ottobre 2024 dal consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
1.L’RAGIONE_SOCIALE emetteva avviso di accertamento avverso il quale il contribuente proponeva ricorso, accolto dalla CTP con sentenza depositata in data 11 marzo 2014, ma con compensazione RAGIONE_SOCIALE spese.
L’RAGIONE_SOCIALE proponeva così appello principale, mentre il contribuente proponeva a sua volta appello incidentale in punto spese.
Il ricorso principale veniva dichiarato inammissibile mentre quello incidentale era rigettato.
TEMPESTIVITA’ APPELLO
Ricorre l’RAGIONE_SOCIALE in cassazione con due motivi, mentre il contribuente resiste a mezzo di controricorso. Da ultimo entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa.
CONSIDERATO CHE
1 Con il primo motivo del ricorso si deduce violazione degli artt. 22 e 53, d.lgs. n. 546/1992, per avere la CTR, a parere della difesa erariale erroneamente, stabilito che la distinta di spedizione relativa anche all’atto di appello, inviato a mezzo posta, fosse priva di valore al fine di dimostrare la tempestività dell’impugnazione e comunque inidoneo ad assolvere all’onere del deposito della ricevuta di spedizione.
1.1. Il motivo è fondato.
In effetti questa Corte ha già stabilito in varie occasioni che <> (di recente Cass. n. 18837/2024).
Pertanto -posto che la distinta in esame è munita del timbro postale datario (cfr. doc. 7 della difesa erariale) – la rilevata assenza dell’indicazione e della sottoscrizione del funzionario postale risulta, ai fini che ne occupano, del tutto irrilevante.
La produzione del documento suddetto ha dunque validamente tenuto luogo della ricevuta dell’invio, essendo pacifico e dimostrato che la distinta conteneva i riferimenti della raccomandata inviata
all’appellato (la cui cartolina veniva ricevuta e prodotta, con l’indicazione anche qui del coincidente numero di raccomandata).
Il giudice d’appello, avendo a disposizione la distinta suddetta datata 27 ottobre 2014, era dunque in grado di verificare sulla base di tale documento la tempestività dell’appello stesso, e altresì quella della costituzione dell’RAGIONE_SOCIALE, infatti avvenuta il successivo 20 novembre 2014.
Con il secondo motivo di ricorso si denuncia la violazione RAGIONE_SOCIALE medesime norme, in relazione agli artt. 14, 17 e 33, d.m. 9 aprile 2001, per aver ritenuto il giudice d’appello che solo la ricevuta di spedizione poteva dimostrare la tempestività della costituzione dell’RAGIONE_SOCIALE.
3 . L’accoglimento del primo mezzo di impugnazione, e le relative osservazioni, determinano l’assorbimento del secondo motivo e la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio al giudice d’appello che provvederà altresì alla liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese del presente giudizio.
P. Q. M.
La Corte in accoglimento del primo motivo, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria che, in diversa composizione, provvederà altresì alla liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, il 2 ottobre 2024