Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 25152 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 25152 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 14/09/2025
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 6402/2016 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, incorporante di RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale allegata alla memoria di costituzione di nuovo difensore, da ll’AVV_NOTAIO, con domicilio digitale indicato in atti;
-ricorrente – contro
AVVISO DI ACCERTAMENTO
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’RAGIONE_SOCIALE , presso i cui uffici è domiciliata in Roma, alla INDIRIZZO;
-controricorrente –
Avverso la sentenza della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA SICILIA – CATANIA, n. 3492/18/2015, depositata in data 7/8/2015;
Udita la relazione della causa svolta dal AVV_NOTAIO nella camera di consiglio del 17 giugno 2025;
Rilevato che:
Il 31 luglio 2002 la società RAGIONE_SOCIALE, incorporante la società RAGIONE_SOCIALE (d’ora in poi, ‘la contribuente’ o ‘la ricorrente’ ), acquistò un complesso immobiliare vetusto sito in RAGIONE_SOCIALE, per l’importo di euro 424.310,88 al fine di ristrutturarlo, anche mediante l’affidamento di lavori in appalto, e di rivenderlo.
I lavori di ristrutturazione sarebbero ammontati a circa 433.609,74, sicché, avendo la contribuente rivenduto l’immobile ad euro 1.000.000, essa sottopose a tassazione la plusvalenza di euro 142.079,38.
In seguito a processo verbale di constatazione del 9/2/2009, redatto dall’RAGIONE_SOCIALE Ufficio RAGIONE_SOCIALE, quest’ultimo in data 1/6/2009 notificò alla contribuente un avviso di accertamento in rettifica della dichiarazione relativa all’anno 2004, recuperando a tassazione una maggiore plusvalenza pari ad euro 438.970,69, anziché quella dichiarata di euro 142.079,38, con maggiore imposta Irap, Ires, oltre a sanzioni.
Fallito un tentativo di accertamento con adesione, la contribuente propose ricorso dinanzi alla C.T.P. di RAGIONE_SOCIALE, che lo accolse.
Su appello dell’RAGIONE_SOCIALE, la RAGIONE_SOCIALE riformò la sentenza di primo grado, rigettando l’originario ricorso.
Avverso la sentenza d’appello, la contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi.
Resiste con controricorso l’RAGIONE_SOCIALE.
Considerato che:
Con il primo motivo di ricorso, rubricato ‘Inammissibilità dell’appello dell’RAGIONE_SOCIALE per mancanza della prova della sua tempestività -Nullità della sentenza -Violazione degli artt. 51, 53 e 22 del d.lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 325 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.’ , la contribuente deduce che l’appello, da parte dell’RAGIONE_SOCIALE, era stato tardivamente proposto.
Precisamente, la contribuente afferma che essa aveva notificato la sentenza di primo grado all’RAGIONE_SOCIALE , ai fini della decorrenza del termine breve per l’impugnazione, in data 16/12/2011 (giorno della ricezione), non già , come affermato invece dall’RAGIONE_SOCIALE, il giorno 20/12/2011.
La sentenza notificata, poi, sarebbe stata depositata in data 21/12/2011 presso la segreteria della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Occorre, allora, acquisire il fascicolo di merito allo scopo di verificare la tempestività del ricorso in appello proposto dall’RAGIONE_SOCIALE soccombente in primo grado.
La questione posta con il primo motivo è pregiudiziale rispetto all’esame degli altri motivi, con la conseguenza che la trattazione del presente giudizio deve essere rinviata a nuovo ruolo, mandando la cancelleria di acquisire il fascicolo del giudizio di merito presso la CGT2 della Sicilia.
P.Q.M.
Rinvia la causa a nuovo ruolo, mandando la cancelleria di acquisire il fascicolo del giudizio di merito.
Roma, nella camera di consiglio del 17 giugno 2025.