Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 25152 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 25152 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 14/09/2025
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 6402/2016 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE incorporante di RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale allegata alla memoria di costituzione di nuovo difensore, da ll’Avv. NOME COGNOME con domicilio digitale indicato in atti;
-ricorrente – contro
AVVISO DI ACCERTAMENTO
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato , presso i cui uffici è domiciliata in Roma, alla INDIRIZZO
-controricorrente –
Avverso la sentenza della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA SICILIA – CATANIA, n. 3492/18/2015, depositata in data 7/8/2015;
Udita la relazione della causa svolta dal consigliere dott. NOME COGNOME nella camera di consiglio del 17 giugno 2025;
Rilevato che:
Il 31 luglio 2002 la società RAGIONE_SOCIALE, incorporante la società RAGIONE_SOCIALE (d’ora in poi, ‘la contribuente’ o ‘la ricorrente’ ), acquistò un complesso immobiliare vetusto sito in Catania, per l’importo di euro 424.310,88 al fine di ristrutturarlo, anche mediante l’affidamento di lavori in appalto, e di rivenderlo.
I lavori di ristrutturazione sarebbero ammontati a circa 433.609,74, sicché, avendo la contribuente rivenduto l’immobile ad euro 1.000.000, essa sottopose a tassazione la plusvalenza di euro 142.079,38.
In seguito a processo verbale di constatazione del 9/2/2009, redatto dall’Agenzia delle Entrate, Ufficio di Catania, quest’ultimo in data 1/6/2009 notificò alla contribuente un avviso di accertamento in rettifica della dichiarazione relativa all’anno 2004, recuperando a tassazione una maggiore plusvalenza pari ad euro 438.970,69, anziché quella dichiarata di euro 142.079,38, con maggiore imposta Irap, Ires, oltre a sanzioni.
Fallito un tentativo di accertamento con adesione, la contribuente propose ricorso dinanzi alla C.T.P. di Catania, che lo accolse.
Su appello dell’Agenzia, la C.T.R. riformò la sentenza di primo grado, rigettando l’originario ricorso.
Avverso la sentenza d’appello, la contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi.
Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.
Considerato che:
Con il primo motivo di ricorso, rubricato ‘Inammissibilità dell’appello dell’Agenzia delle Entrate per mancanza della prova della sua tempestività -Nullità della sentenza -Violazione degli artt. 51, 53 e 22 del d.lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 325 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.’ , la contribuente deduce che l’appello, da parte dell’Agenzia, era stato tardivamente proposto.
Precisamente, la contribuente afferma che essa aveva notificato la sentenza di primo grado all’Agenzia , ai fini della decorrenza del termine breve per l’impugnazione, in data 16/12/2011 (giorno della ricezione), non già , come affermato invece dall’Agenzia, il giorno 20/12/2011.
La sentenza notificata, poi, sarebbe stata depositata in data 21/12/2011 presso la segreteria della C.T.P. di Catania.
Occorre, allora, acquisire il fascicolo di merito allo scopo di verificare la tempestività del ricorso in appello proposto dall’Agenzia delle Entrate soccombente in primo grado.
La questione posta con il primo motivo è pregiudiziale rispetto all’esame degli altri motivi, con la conseguenza che la trattazione del presente giudizio deve essere rinviata a nuovo ruolo, mandando la cancelleria di acquisire il fascicolo del giudizio di merito presso la CGT2 della Sicilia.
P.Q.M.
Rinvia la causa a nuovo ruolo, mandando la cancelleria di acquisire il fascicolo del giudizio di merito.
Roma, nella camera di consiglio del 17 giugno 2025.