Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 6028 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 6028 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 06/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso 8501/2017 proposti da:
Comune RAGIONE_SOCIALE Pontedera (C.F.: CODICE_FISCALE), in persona del dirigente pro tempore , autorizzato con determinazione dirigenziale n. 300 del 19.12.2016, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO (C.F.: CODICE_FISCALE) del Foro di Firenze (fax. NUMERO_TELEFONO; e-mail: EMAIL) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma (RAGIONE_SOCIALE), al INDIRIZZO, coma da mandato a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
NOME COGNOME, nato a Pontedera (PI) il DATA_NASCITA (C.F.: CODICE_FISCALE) ed ivi residente, alla INDIRIZZO, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dagli AVV_NOTAIO.ti ProfAVV_NOTAIO del Foro di Livorno (C.F.: CODICE_FISCALE;
Avviso accertamento ICI – Tempestività appello
casella di posta elettronica certificata: EMAIL), unitamente, ma con poteri disgiunti, all’AVV_NOTAIO del Foro di Roma certificata: EMAIL) ed elettivamente domiciliato presso , sito in Roma (RM) alla INDIRIZZO,
(C.F.: CODICE_FISCALE; casella di posta elettronica lo studio d i quest’ultimo giusta procura speciale in calce al controricorso;
-controricorrente –
-avverso la sentenza n. 1688/16/2016 emessa dalla CTR Toscana in data 29/09/2016 e non notificata;
udita la relazione della causa svolta dal AVV_NOTAIO.
Rilevato che
COGNOME NOME impugnava dinanzi alla CTP di Pisa un avviso di accertamento ICI per l’anno 2007 relativo ad alcuni terreni nella cui titolarità egli era subentrato al padre NOME, deducendo, da un lato, che la tassazione andava esclusa o limitata nel caso di utilizzazione degli stessi per scopi agricoli e, dall’altro lato, che il valore attribuito all’area era fuori mercato.
La CTP rigettava il ricorso, evidenziando che difettava la conduzione diretta da parte del contribuente, atteso che nell’anno in discussione il defunto COGNOME NOME aveva compiuto 84 anni e, pertanto, non era più in condizioni di poter esercitare un’ attività agricola produttiva di reddito.
Sull’impugnazione del contribuente, la CTR Toscana accoglieva il gravame, evidenziando che, sebbene i terreni dovessero essere considerati edificabili, il prezzo unitario degli stessi potesse essere determinato in euro 30,00 al metro quadro (anziché in euro 75,00), avendo il perito della parte ricorrente analiticamente esposto le ragioni che lo avevano portato alle proprie conclusioni (indicando un valore compreso tra euro 25 ed euro 32 mq), laddove il Comune non aveva opposto alcuna specifica e circostanziata contestazione, essendosi limitato a produrre delle delibere, senza contrastare ‘punto per punto in maniera chiara e con una specifica relazione quanto rappresentato e sostenuto da parte contribuente e confortato dalle perizie dalla stessa prodotte’.
Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Comune di Pontedera sulla base di cinque motivi. COGNOME NOME ha resistito con controricorso.
In prossimità dell’adunanza camerale il ricorrente ha depositato memoria illustrativa.
Considerato che
Con il primo motivo il ricorrente deduce la nullità della sentenza, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., per violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato di cui all’art. 112 cod. proc. civ., per aver la CTR omesso di pronunciarsi sulla sua eccezione di inammissibilità dell’appel lo di controparte per essere stato notificato oltre il termine di sei mesi e per riportare una firma illeggibile, come tale non immediatamente riconducibile al soggetto cui era stato conferito dal contribuente l’incarico difensivo.
Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 5 d.lgs. n. 504/1992 e 115 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per aver la CTR affermato che il Comune non avesse opposto alcuna circostanziata e specifica contestazione avverso le analitiche ragioni esposte dal perito del contribuente per giustificare la valutazione a mq delle aree fabbricabili.
Con il terzo motivo il ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 5 d.lgs. n. 504/1992, 52 e 59 d.lgs. n. 446/1997, 32 d.lgs. n. 546/1992 e 2967 ( recte , 2697) cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per aver la CTR ritenuto che il Comune non avesse fornito adeguata prova circa la congruità del valore venale delle aree di cui si discute anche a confutazione della perizia prodotta dal contribuente.
Con il quarto motivo il ricorrente si duole della violazione e/o falsa applicazione degli artt. 5 d.lgs. n. 504/1992, 52 e 59 d.lgs. n. 446/1997, 36 d.lgs. n. 546/1992 e 3, 24 e 111 Cost., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., per aver la CTR, dapprima, affermato che il COGNOME aveva impugnato il silenziorifiuto formatosi sull’istanza di rimborso
per l’anno 2011 basata sull’asserito diminuito valore venale dei terreni edificabili tra il 2006 e il 2011, chiedendo per il 2011 una quantificazione del valore delle aree tra 25 e 32 euro mq, e, poi, ritenuto congruo tale valore anche per l’annualità 2006 (ovvero per un’annualità precedente agli invocati fattori che avevano determinato la diminuzione del valore venale del bene).
Il primo motivo è fondato per quanto di ragione, con conseguente assorbimento dei restanti.
Preliminarmente va disattesa l’eccezione delle controricorrenti d’inammissibilità dell’avverso ricorso per carenza di autosufficienza, sul dedotto presupposto che esso non conterrebbe la puntuale indicazione dei documenti sui quali il ricorso è fondato. L’eccezione è priva, infatti, di fondamento, atteso che il ricorso, nella compiuta, seppur sommaria, esposizione dei fatti di causa, ha cura di volta in volta, all’occorrenza, di richiamare in modo specifico i documenti sui quali fonda le proprie asserzioni, precisandone tempo e luogo della relativa produzione nel doppio grado del giudizio di merito.
Ciò debitamente premesso, destituita di fondamento è l’eccezione concernente l’asserita mancanza, in calce al ricorso in appello, di una sottoscrizione riconducibile ad uno dei due avvocati che all’epoca difendevano il contribuente, atteso che dagli atti si evince che lo stesso risulta firmato dall’avvocato NOME COGNOME, vale a dire da uno dei due legali che rappresentava il COGNOME in primo grado (come è evincibile dalla procura stesa in calce al ricorso di prime cure).
Ciò in applicazione del principio di diritto secondo cui, nel giudizio di legittimità, alla luce dei principi di economia processuale e della ragionevole durata del processo di cui all’art. 111 Cost., nonché di una lettura costituzionalmente orientata dell’attuale art. 384 cod. proc. civ., una volta verificata l’omessa pronuncia su un motivo di appello, la Corte di cassazione può evitare la cassazione con rinvio della sentenza impugnata e decidere la causa nel merito sempre che si tratti di questione di diritto che non richiede ulteriori accertamenti di fatto (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 16171 del
28/06/2017; conf. Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 17416 del 16/06/2023).
Del resto, in tema di contenzioso tributario, non sussiste nullità dell’atto di impugnazione alla Commissione Tributaria Regionale, quando la sottoscrizione del difensore risulta apposta soltanto sotto la certificazione dell’autentica della firma della parte alla procura alla lite, redatta in calce o a margine dell’atto stesso, in quanto in tal caso la firma del difensore ha il duplice scopo di sottoscrivere l’atto stesso e di certificare l’autografia del mandato (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 3862 del 16/03/2001).
5.1. Risulta fondata, invece, la seconda doglianza.
Premesso che il Comune aveva tempestivamente sollevato, con le controdeduzioni depositate in appello, la relativa eccezione (in ogni caso, rilevabile d’ufficio) e che, essendo stata la sentenza di primo grado pubblicata in data 21.11.2013, il termine semestrale per impugnarla scadeva il 21.5.2014, l’unico timbro di spedizione apposto sul plico contenente l’atto di appello riporta la data del 27.5.2014, con la conseguenza che l’impugnazione risulta tardivamente proposta.
6. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il primo motivo merita di essere accolto per quanto di ragione, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, decisione nel merito della causa, nel senso di dichiarare inammissibile l’appello proposto da COGNOME NOME avverso la sentenza della CTP di Pisa n. 226/2013.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo , laddove vanno compensate quelle relative al grado d’appello .
accoglie, nei limiti di cui in motivazione, il primo motivo del ricorso, dichiara assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata con riferimento al motivo accolto e, decidendo nel merito, dichiara inammissibile l’appello proposto da COGNOME NOME avverso la sentenza della CTP di Pisa n. 226/2013; compensa le spese del giudizio d’appello e condanna il resistente al rimborso delle spese del presente giudizio, che si liquidano in € 4.500,00
per compensi ed € 200,00 per spese, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, Iva e Cap.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in data 27.2.2024.