Sentenza di Cassazione Civile Sez. U Num. 28621 Anno 2023
Civile Sent. Sez. U Num. 28621 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/10/2023
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 36093/2018 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO , presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende già unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliati in INDIRIZZO, presso l’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (P_IVA) che li rappresenta e difende ex lege,
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. CAGLIARI n. 414/2018 depositata il 11/05/2018;
vista l’ordinanza interlocutoria Cass. 27.10.2022, n.31785;
letta la memoria del controricorrente;
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10.10.2023 dal Presidente NOME COGNOME;
udito il AVV_NOTAIO generale, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
uditi gli avvocati NOME COGNOME per il ricorrente e NOME COGNOME per l ‘ Avvocatura dello Stato.
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE propone ricorso per cassazione della sentenza C.T.R. RAGIONE_SOCIALE 11.5.2018, n. 414/2018 resa fra le stesse parti e già reiettiva dell’appello interposto dalla ricorrente avverso la sentenza C.T.P. Cagliari 4.3.2014, n.339/2014 che aveva rigettato i ricorsi, rispettivamente contro RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, in punto di avviso di pagamento e cartella esattoriale relativi a tasse portuali degli anni 2004-2007 per merci sbarcate e imbarcate presso il terminale petrolifero di Porto Foxi;
la questione individuata dalla sentenza impugnata, in relazione alla portata dell’art.1, co.986 della legge n. 296/2006 , concerne la natura di tributi RAGIONE_SOCIALE ‘pretese erariali in contesto’, cioè ‘tasse’ che , prescindendo da un rapporto contratt uale, sono dovute ‘ per qualsiasi attività oggettivamente portuale effettuata nel demanio marittimo dello Stato ancorché, come nel caso di specie, al di fuori di un porto in senso stretto ‘; secondo la CTR, la relativa applicabilitàora riaggregata dal d.P.R. n. 107 del 2009 attorno alla tassa portuale
(su merci imbarcate e sbarcate, di pertinenza del caricatore) e tassa di ancoraggio (pagata dall’armatore, in relazione alla dimensione della nave) -procede dal riconoscimento della contribuzione, in tal modo, a costruzione, ammodernamento e manutenzione RAGIONE_SOCIALE infrastrutture portuali, nell’ambito di servizi pubblici divisibili, in rapporto di correlatività, pur se non di sinallagmaticità perfetta, con il costo del servizio;
il ricorso, fondato su sette motivi, è resistito da RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE in unitario controricorso;
a queste Sezioni Unite la trattazione è stata affidata dal Primo Presidente a seguito dell’ ordinanza interlocutoria 27.10.2022, n. 31785 emessa dalla Sezione V Tributaria di questa Corte all’esito dell’udienza del 13.10.2022; la questione tematizzata concerne la compatibilità eurounitaria RAGIONE_SOCIALE tasse portuali ed erariali in relazione a ll’art.4bis d.l. n. 68 del 2022 (conv. in l. 108 del 2022) , ove ha novellato l’art. 6 della l. n. 84 del 1994 così distinguendo, in capo alle autorità di sistema portuale, esercizio di attività economiche e altre non economiche, tenuto conto della decisione 4.12.2020, C (2020) 8498 Final della Commissione UE ed in relazione critica con gli artt. 30 e 107 TFUE;
l’ordin anza interlocutoria, esaminando in via pregiudiziale la questione ritenuta rilevante, ne ha circoscritto gli estremi così richiamando la parte della sentenza impugnata, ove la CTR statuisce che « la -contestata- forma dell’atto impositivo impugnato (avviso di pagamento) è consentita dalla legge» e che « l’art. 1, comma 986, legge 296/2006 (finanziaria per il 2007), secondo il quale «Le disposizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 982, nonché quelle di cui al comma 985 si interpretano nel senso che le navi che compiono operazioni commerciali e le merci imbarcate e sbarcate nell’ambito di porti, rade o spiagge dello Stato, in zone o presso strutture di ormeggio, quali banchine, moli, pontili, piattaforme, boe, torri e punti di attracco, in qualsiasi modo realizzati, sono soggette
alla tassa di ancoraggio e alle tasse sulle merci», è norma di interpretazione autentica, peraltro confermativa della giurisprudenza di legittimità, quindi con efficacia retroattiva e perciò pienamente applicabile … così costituendosi il titolo giuridico RAGIONE_SOCIALE pretese erariali … le quali dovevano intendersi riferite a tributi in senso tecnico-giuridico, da ascrivere alla species RAGIONE_SOCIALE tasse, prescindendo da qualsivoglia rapporto contrattuale e che tale tributo era comunque dovuto per qualsiasi attività oggettivamente portuale effettuata nel demanio marittimo dello Stato, ancorché, come nel caso di specie, al di fuori di un porto in senso stretto ».
RAGIONI DELLA DECISIONE
Considerato che:
la società ricorrente, sulla premessa della titolarità di un impianto di raffineria petrolifera, con annesso terminale marittimo realizzato a proprie spese, in regime di concessione demaniale e al servizio della movimentazione di merci connesse all’attività , contesta la debenza di avviso di pagamento e cartella relativi a tasse portuali dovute per merci sbarcate ed imbarcate (sulle annualità 2004-07 e per oltre 16 milioni di euro), riprospettandone le illegittimità già vanamente denunciate avanti ai giudici tributari, con raggruppamento in sette motivi;
tra essi, per quanto qui d’interesse, vanno esaminate le doglianze nn. 3, 6 e 7; invero, con il primo motivo la società oppone l’imp roprietà ordinamentale di un atto (l’avviso di pagamento) estraneo al sistema doganale , essendo stato l’istituto tratto dalla riscossione coattiva del r.d. 14 aprile1910, n. 639 -già abrogato dal d.P.R. n. 43 del 1988, né consentendone esso alcuna protrazione con funzione accertativa e comunque travolto al più dal d.lgs. n. 46 del 1999;
con il secondo motivo è dedotta la violazione della portata non retroattiva dell’art.1 co.986 legge 296 del 2006 , nel punto in cui la
sentenza si è invece conformata al principio per cui al tributo contestato (tassa di ancoraggio e tasse sulle merci) si dovevano assoggettare le operazioni di sbarco e imbarco ex art. 28 della legge n. 84 del 1994;
con il quarto e il quinto motivo, in assunta violazione RAGIONE_SOCIALE regole sul giudicato esterno e in relazione alla legge n. 84 del 1994, viene dedotto che la CTR non ha dato risposta sulla eccezione relativa alla circostanza della negata collocazione del terminal marittimo della società per l’approdo nel territorio del porto di Cagliari, da intendersi -per l’epoca RAGIONE_SOCIALE pretese in senso stretto, secondo statuizioni di altre pronunce divenute definitive;
l’ordinanza interlocutoria, pur non formulando precisi quesiti di diritto, valorizza a raffronto del dubbio decisorio la duplice evoluzione normativa, domestica ed eurounitaria, di plurime discipline quali afferenti a contribuzioni all’attività portuale e natura RAGIONE_SOCIALE autorità portuali, assumendone la rilevanza critica rispetto agli artt. 30 e 107 TFUE e così incentrando la rimessione su una questione di massima di particolare importanza;
il più esatto perimetro del rinvio alle Sezioni Unite si evince dunque in modo solo indiretto, dandosi atto che, innanzitutto, con il terzo motivo il ricorrente censura la qualificazione siccome ‘non tassa ‘ RAGIONE_SOCIALE somme accertate, ritenendole la CTR ciononostante dovute -quale contributo integrativo – anche in difetto di un qualsivoglia servizio reso dal porto di Cagliari o dalla autorità portuale presso il terminal della società;
con il sesto e settimo motivo si solleva infine la questione della compatibilità del regime italiano della tassa portuale e della tassa erarial e rispetto all’ordinamento comunitario , erroneamente non affrontata dalla CTR omettendone l’esame, ben possibile anche d’ufficio, dunque con irrilevanza della deduzione del tema nei motivi aggiunti; in particolare , s’invoca la violazione dell’art.30 TFUE (ove vieta la istituzione di nuovi dazi doganali e tasse ad effetto
equivalente) e dell’art. 1 07 TFUE (che pone il divieto di aiuti di Stato) , avendo errato il giudice tributario che ha disatteso l’obbligo di disapplicazione della normativa nazionale incompatibile, chiedendosi infine, per il caso di dubbio, di promuovere ora il rinvio pregiudiziale ai sensi dell’art. 267 TFUE;
la sintesi del mezzo, fatta propria dalla focalizzazione problematica del Collegio remittente, prospetta che la tassa portuale e la tassa erariale, nel sistema italiano, avrebbero assunto la portata economica affine ad un inammissibile dazio doganale per le merci in entrata e uscita dai porti italiani, nel mentre l’attribuzione della relativa potestà di determinazione ed incasso alle autorità portuali realizzerebbe per esse, per come sono imprese, un altrettanto inammissibile aiuto di Stato; presupposto del contrasto sarebbe infatti, per un verso e per quanto inteso, la carenza di giustificazione di tali tasse sui porti, poiché a fronte del relativo pagamento non starebbe, come pur consentito dalla giurisprudenza UE e secondo i Trattati, un servizio, non potendosi nella specie affermare la corrispondenza di diritti od oneri rappresentativi di spese di trasporto o costo di altre prestazioni connesse al transito;
per altro verso, il regime italiano -normativo e nell’assetto interpretativo -realizzerebbe a favore RAGIONE_SOCIALE autorità portuali nostrane un’agevolazione economica, così alterando la concorrenza in favore di enti che sono sostanzialmente anche degli imprenditori, essendo irrilevante a tali fini lo statuto istituzionale di enti pubblici, laddove l’effetto distorsivo si darebbe sia orizzontalmente rispetto ad altre imprese in UE di identica gestione dei porti, sia verticalmente con l’aumento dei costi di accesso alle relative infrastrutture per imprese e merci in transito;
10. ritengono queste Sezioni Unite che -in relazione alla complessa questione e per come posta – non vi sia relazione di pertinenza tra l’evoluzione del quadro normativo italiano in materia di tasse portuali (tassa di sbarco e imbarco RAGIONE_SOCIALE merci, tassa di
ancoraggio) e autorità portuali, e i divieti di dazi all’importazione, restrizioni all’importazione , imposizioni discriminatorie verso merci importate, indebiti aiuti di Stato, con conseguente infondatezza dei motivi nn. 3, 6 e 7 del ricorso;
11. comune ai temi sottesi alla questione è la disamina della natura RAGIONE_SOCIALE due tasse, in relazione ai compiti istituzionali RAGIONE_SOCIALE autorità portuali e al sistema pubblicistico di contribuzione che concorre alla copertura dei rispettivi costi; all’attualità, le a utorità di sistema portuale (RAGIONE_SOCIALE) sono configurate come enti pubblici non economici, deputate in tale assetto giuridico e per funzione (dopo la l.28 gennaio 1994, n. 84 e il d.lgs. 4 agosto 2016, n. 169) ad amministrare e regolare i porti italiani quali enti strumentali dello Stato apparato, dunque una porzione del demanio, secondo gli artt.822-823 c.c.; l’elencazione dei ‘compiti’ progressivamente attribuiti alle autorità , già per come compendiati nell’art.6 co.4 l. n. 84 del 1994 (tra cui realizzazione di tutte le opere portuali, manutenzione del porto e dei fondali, coordinamento amministrativo di tutti gli enti nel porto e nell’area marittima, soprattutto affidamento e controllo RAGIONE_SOCIALE attività dirette alla fornitura a titolo oneroso agli utenti portuali di servizi di interesse generale, anche ulteriori o non strettamente connessi alle operazioni portuali di cui all’articolo 16, co. 1) e il preciso divieto per esse, dettato al co.11 art. cit., di ‘ svolgere, né direttamente né tramite società partecipate, operazioni portuali e attività ad esse strettamente connesse ‘ , danno pienamente conto della netta separazione voluta dal legislatore italiano del ruolo amministrativoregolat orio dell’attività portuale rispetto alle attività imprenditoriali espletabili nel perimetro portuale, che dunque restano riservate (e di regola sono effettivamente riferibili) ad altre e diverse imprese cui va assicurato accesso in condizioni di parità e trasparenza;
12. la contribuzione al fabbisogno di spesa del demanio portuale così affidato alle RAGIONE_SOCIALE si fonda su un sistema di ‘entrate’ che, nell’art.13 l. n.84 del 1994, rinviene ora la sua più importante fonte,
segnando anche -oltre ai poteri di riscossione coattiva -l’evoluzione organizzativa della figura, come detto definitivamente distaccata dal ruolo in precedenza svolto dalle organizzazioni portuali, che non sono più destinatarie di contribuzioni pubbliche, in quanto assimilabili ad imprese ove operatori concorrenziali di mercato; tra le entrate, oltre ai canoni di concessione RAGIONE_SOCIALE aree e banchine incluse ‘ nell ‘ ambito portuale’ , sono individuati i proventi di autorizzazione alle operazioni portuali (come carico, scarico, trasbordo, deposito, movimento in genere RAGIONE_SOCIALE merci e altro materiale, ex art. 16 co. 1 l. n. 84 del 1994), nonché il ‘ gettito RAGIONE_SOCIALE tasse sulle merci sbarcate ed imbarcate di cui al capo III del titolo II della legge 9 febbraio 1963, n. 82, e all’art. 1 della legge 5 maggio 1976, n. 355 ‘; a sua volta l’art. 1 co. 982 l. 27 dicembre 2006, n.296 ha attribuito alle RAGIONE_SOCIALE anche la tassa di ancoraggio di cui al capo I del titolo I della legge 9 febbraio 1963, n. 82, oltre ad altre in precedenza di appannaggio statale; a completamento del quadro regolatorio e a supporto del perseguimento dei compiti istituzionali, alle RAGIONE_SOCIALE venne dato il potere di modulare tasse portuali e di ancoraggio, secondo un regime tariffario ( ex art. 5 co.7-duodecies d.l. 30 dicembre 2009, n. 194, conv. nella l. 26 febbraio 2010, n.25);
13. il regime fiscale dei canoni demaniali e RAGIONE_SOCIALE tasse su merci sbarcate ed imbarcate, almeno fino a ll’entrata in vigore dell’ art. 4 bis del d.l. 68 del 2022, cioè l’ intervento normativo con cui il legislatore -come ricordato nell’ordinanza interlocutoria ha fronteggiato il dualismo attività economiche-non economiche alla base della citata decisione della Commissione UE del 4 dicembre 2020 – e salve le entrate diverse (pur previste dalla lett. d) del co.1 dell’art. 13 l. n. 64/1994) – atteneva ai tributi, essendo escluso che ricorressero i presupposti di corrispettivi imponibili; veniva cioè valorizzata la mancata prestazione di servizi a favore di terzi e l’assoggettamento RAGIONE_SOCIALE entrate ad un vincolo di des tinazione, precisando trattarsi, al di là del nomen juris e dunque oltre una
‘ tassa in senso stretto ‘, di un « un mezzo di partecipazione dell’utente al conseguimento dell’interesse generale ad assicurare il funzionamento RAGIONE_SOCIALE strutture portuali … imposto in occasione ed in ragione di una specifica espressione di capacità economica contributiva » (Cass. 2721/1997, 3612/1997, 1854/1998, 1931/1998);
14. invertendo l’ordine di sollecitazione RAGIONE_SOCIALE questioni, per come invero recate dall’ordinanza interlocutoria in termini essenzialmente di giustapposizione norme-giurisprudenza, da un lato è incerta la qualificazione tributaria dei proventi affluenti alle Ad SP, dall’altro è pertanto già utile muovere da un primo inquadramento europeo dell’attività portuale nel diritto della concorrenza ; va dunque, in primo luogo, messa a raffronto la risorsa finanziaria diretta cui attingono le RAGIONE_SOCIALE con la realizzazione dei compiti di vigilanza, manutenzione e promozione sia RAGIONE_SOCIALE infrastrutture sia RAGIONE_SOCIALE aree di perimetro portuale su cui le prime insistono o cui si colleghino; convenendo sulla qualificazione di tali enti quali chiamati a promuovere l’incremento dei traffici e l’allocazione proficua RAGIONE_SOCIALE strutture portuali e aree nell’interesse della generalità dell’utenza , non sembra allora -per questo livello di esame – potersi porre alcun problema di misure incidenti sugli scambi fra Stati -per aiuti o altro storno di risorse pubbliche -e così in alterazione dei rapporti concorrenziali in un mercato rilevante, avvantaggiando produzioni o imprese, se le RAGIONE_SOCIALE non sono esse stesse, di per sé e di regola, appunto, imprese; le RAGIONE_SOCIALE, infatti, non gestiscono i servizi portuali, la loro attività è riservata dalla legge all’ente territorialmente competente, dunque in un mercato non contendibile, ma esse danno in concessione, dietro canone, il demanio portuale ad imprese terze che a propria volta erogano i servizi logistici necessari al funzionamento del porto , tant’è che le prime non possono partecipare alla gestione nemmeno indirettamente, per il tramite di società in controllo o di cui siano socie ( ex l. n. 84 del 1994); ne
consegue che, in via di prima lettura del dato normativo, un tema di violazione dell’art. 107 TFUE potrebbe porsi non con riguardo alle risorse assegnate alle RAGIONE_SOCIALE per la propria attività sulle strutture, bensì, ed in ipotesi, per quelle assegnazioni dalle RAGIONE_SOCIALE a terzi, cioè alle imprese che, beneficiando di proventi così percepiti ed operando selettivamente nel mercato (all’interno del porto) , si avvantaggino rispetto ad altri concorrenti (per costi disparitariamente rimborsati o non sostenuti); si tratta di una prospettiva, tuttavia, all’evidenza del tutto estranea alla fattispecie originante il citato (terzo) dubbio di compatibilità;
15. assume in sequenza rilievo la disciplina che il legislatore italiano ha introdotto sulla scia della decisione Commissione UE 4.12.2020, laddove questa, superando secondo i canoni dell’effettività ogni parametro strettamente proprietario , di configurazione istituzionale (§ 91), di fonte del finanziamento, di enunciazione statutaria dello scopo (§ 85-86), ha più approfonditamente ribadito che è remunerazione, ai fini dell’imposizione tributaria (e, prima ancora, del riconoscimento della soggettività economica quale imprenditore), il corrispettivo economico di una prestazione, beninteso ove il bene o il servizio siano offerti ad un determinato mercato; ne deriva che anche le risorse pubbliche così affluenti ad un ente pubblico condividono l’astratta nozione di aiuto di Stato se esse entrano nella gestione commerciale e nella costruzione di infrastrutture con essa direttamente coordinata, a differenza degli investimenti necessari per assicurare lo svolgimento di attività ricadenti nella responsabilità dello Stato nell’esercizio de i suoi pubblici poteri e per attività essenziali (§ 88-89); la Commissione ha così dato atto che le RAGIONE_SOCIALE ‘svolgono attività economiche e non economiche’ (4.1.1.2, § 9495) , spiegando che ‘e sse forniscono un servizio generale agli utenti dei porti (armatori e operatori RAGIONE_SOCIALE navi), consentendo l’accesso RAGIONE_SOCIALE navi all’infrastruttura portuale in cambio di un corrispettivo che
prende generalmente il nome di “canoni portuali” (vale a dire le tasse sulle merci sbarcate e imbarcate e le tasse di ancoraggio). Offrendo autorizzazioni e concessioni a fronte di una remunerazione, i porti mettono alcuni terreni o infrastrutture a disposizione RAGIONE_SOCIALE imprese, che utilizzano questi spazi per le proprie necessità o per fornire agli armatori e agli operatori RAGIONE_SOCIALE navi servizi particolari ‘ ;
16. la decisione, assumendo -per quel che qui rileva – che anche le tasse sulle merci sbarcate e imbarcate e le tasse di ancoraggio (oltre a canoni di autorizzazione per operazioni portuali a pagamento, canoni di concessione) sono dei corrispettivi, ne ha ravvisato la sottoposizione invece necessaria all’imposizione sul reddito RAGIONE_SOCIALE società, posto che la relativa esenzione distorce la concorrenza nell’offerta dei servi zi portuali relativi non al mercato locale (le imprese che operano nel singolo porto) bensì a quello, di dimensione europea, tra enti di complessiva gestione di ultima istanza RAGIONE_SOCIALE aree portuali, come nel caso italiano le RAGIONE_SOCIALE, in concorrenza con altri enti di analoghi poteri su aree portuali del comune spazio giuridico-economico e ovviamente di diversi territori;
17. la decisione della Commissione 4.12.2020 relativa al regime di aiuti SA.38399 2019/C (ex 2018/E), per come l’Italia ha attuato la tassazione dei porti, non spiega tuttavia alcun rilievo sull’obbligo della società ricorrente di adempiere alle corrispondenti obbligazioni tributarie, considerate corrispettivi dovuti all’uso del porto , con piena giustificazione nella messa a disposizione da parte della RAGIONE_SOCIALE di uno spazio d’attracco RAGIONE_SOCIALE navi e per imbarco e sbarco RAGIONE_SOCIALE merci; è al contrario evincibile dalla stessa motivazione della decisione che proprio l’esenzione dal pagamento dell’i mposta sul reddito ha favorito sia direttamente le RAGIONE_SOCIALE sia, a valle, il contribuente, che ha beneficiato di un servizio per il quale il criterio di formazione del prezzo ha risentito del tutto vantaggiosamente (almeno in via plausibile) dell ‘assenza di costo tributario per l’offerente; è stato infatti chiarito che ‘ l’esenzione dall’imposta sul reddito RAGIONE_SOCIALE società
concesso alle RAGIONE_SOCIALE consente … di applicare canoni più bassi. Il livello dei canoni costituisce uno strumento importante della politica commerciale messa in atto dai porti per incentivare gli armatori e gli operatori RAGIONE_SOCIALE navi a utilizzare le infrastrutture del porto e le imprese a insediarvisi al fine di sviluppare le loro attività di produzione o di servizio ‘ (§ 108);
18. a maggior ragione, identica irrilevanza appartiene alla portata, ai fini di causa, del citato decreto-legge 16 giugno 2022, n.68 (conv. nella legge 5 agosto 2022, n.108) che, aggiungendo i commi 9bis, 9ter e 9quater all’art.6 della legge 28 gennaio 1994, n.84, si è proposto di evitare procedure d’infrazione da parte della Commissione; con effetto dai periodi d’imposta dal 1 gennaio 2022 , salvezza RAGIONE_SOCIALE condotte anteriori e diniego di rimborso ai versamenti pregressi, le RAGIONE_SOCIALE sono state annoverate tra i soggetti passivi dell’imposta sul reddito RAGIONE_SOCIALE società (IRES) previsti dall’articolo 73, co. 1, lett. c), del TUIR (22 dicembre 1986, n. 917) ‘ nei confronti RAGIONE_SOCIALE quali il presupposto d’imposta si verifica in modo unitario e autonomo ‘; al contempo il comma 9-ter ha sancito che non costituisce esercizio di attività commerciali, ‘ in quanto esercizio di funzioni statali da parte di enti pubblici, l’attività di prelievo autoritativa RAGIONE_SOCIALE tasse di ancoraggio, RAGIONE_SOCIALE tasse portuali sulle merci sbarcate e imbarcate e RAGIONE_SOCIALE tasse per il rilascio RAGIONE_SOCIALE autorizzazioni di cui all’articolo 16 della … legge ‘, mentre successive decretazioni ministeriali determinano i limiti minimi e massimi stabiliti per ciascuna tipologia dei prelievi, nonché i criteri, e la singola RAGIONE_SOCIALE fissa l’importo finale RAGIONE_SOCIALE tasse, ‘ destinando lo stesso alla copertura dei costi per la manutenzione e lo sviluppo RAGIONE_SOCIALE parti comuni dell’ambito portuale destinate alla difesa del territorio, al controllo e alla tutela della sicurezza del traffico marittimo e del lavoro in ambito portuale, alla viabilità generale e ad attività che si connotino come estrinsecazione di potestà pubbliche, nonché al mantenimento dei fondali, oltre che alla
copertura di quota parte dei costi generali ‘ , con rendicontazione dei costi; il comma 9-quater, a sua volta, stabilisce che i canoni percepiti dalle RAGIONE_SOCIALE in relazione alle concessioni demaniali, comprese quelle di aree e banchine (art. 18 l. 84), di beni demaniali (art. 36 cod. nav.), di autorizzazione all’uso di zone e pertinenze demaniali per carico, scarico e sosta di merci e materiali (art. 39 reg. nav.) ‘ sono considerati redditi diversi e concorrono a formare il reddito complessivo per l’ammontare percepito nel periodo d’imposta, ridotto del 50 per cento a titolo di deduzione forfettaria RAGIONE_SOCIALE spese ‘;
19. ne deriva che la chiara qualificazione anche RAGIONE_SOCIALE tasse di ancoraggio e su merci imbarcate e sbarcate tra le entrate tributarie, per quanto riscosse a fronte dell’esercizio di attività non commerciale, perché pienamente classificata nel suo rilievo pubblicistico, non interagisce con alcuna necessità di sussunzione della fattispecie oggetto della presente causa; ciò, va osservato, non solo per la netta separazione intertemporale del precetto di cui all’art.4 bis d.l. n.68 del 2022 rispetto ai presupposti del tributo, ma altresì per insussistenza di relazione logica tra l’ipotetica mancata tassazione di un ‘corrispettivo’ (dunque con illegittimità della condotta del suo percipiente, ove anche tenuto al versamento retroattivo) e la debenza di esso (in capo al terzo fruitore del servizio reso, cioè di un’attività satisfattiva di un suo interesse particolare e non proprio della generalità dei contribuenti-utenti portuali);
20. nessun supporto a diversa ricostruzione dell’istituto può infine provenire dal precedente di CGUE 27 novembre 2003, in C-34/01 e C-38/01 (riunite), che pur si era occupata della tassa portuale di imbarco e sbarco, in allora devolu ta all’azienda dei mezzi meccanici e dei magazzini, entità -ora soppressa – costituita nei principali porti italiani; era emerso che l’importo del gettito della tassa portuale devoluto alle aziende non rifletteva in realtà ‘ i costi effettivamente sostenuti da queste ultime per la prestazione dei loro servizi di carico e scarico ‘ in quanto ‘ connesso al volume RAGIONE_SOCIALE merci trasportate da
tutti gli utenti e convogliate nei porti interessati … devoluto … quindi in funzione del grado di attività nel porto o nei porti di cui si tratta ‘ (§ 38); il contribuente tenuto al pagamento, in realtà, aveva effettuato, con i propri mezzi in termini di manodopera e materiali, operazioni di carico e scarico di merci nazionali ed estere nel porto, senza avvalersi dei servizi dell’azienda ivi operante; l’esorbitanza in questo modo della ‘compensazione’ (pur possibile) di ‘un servizio pubblico’ , cioè dei suoi costi, quali sostenuti dal beneficiario finale della tassa devoluta, ha giustificato, con la declaratoria di aiuto di Stato della misura, la sanzione della invalidità degli atti (§ 41-45); dovendosi così evitare che la citata ‘ compensazione comporti un vantaggio economico atto a favorire l’impresa pubblica interessata rispetto a imprese concorrenti ‘ (§ 47);
21. la conferma, anche per questa via, dell’irrilevanza dell’aiuto di Stato per come ipotizzato nell’ordinanza interlocutoria – a proposito dei corrispettivi per l’utilizzo in senso ampio del demanio portuale deriva dalla diversa portata che, nella fattispecie, ha assunto, in tal modo, la messa a disposizione degli operatori RAGIONE_SOCIALE navi e RAGIONE_SOCIALE imprese portuali di uno spazio per i loro traffici commerciali; tale attività è all’origine di un ‘prelievo autoritativo RAGIONE_SOCIALE tasse di ancoraggio, RAGIONE_SOCIALE tasse portuali sulle merci sbarcate e imbarcate ‘ (ora, così l’art. 6 co. 9bis l. n.84/1994 dopo il d.l. n. 68/2022) che prima, nella sostanza, non era valorizzato in termini impositivi ed ora è tributo tipizzato; le ampie finalità di destinazione del prelievo, giustificate dai compiti pubblicistici assunti dalle RAGIONE_SOCIALE sul demanio portuale e ridefinite dal legislatore nazionale quali ‘ non commerciali’ , distanziano il presupposto del tributo da ogni pertinente formulazione di una questione pregiudiziale da porre alla Corte di Giustizia UE, sia sulla base della citata decisione Commissione 4.12.2020, sia in ragione della distinzione impositiva per altro verso istituita dal d.l. n. 68 del 2022;
22. va invero ripetuto, da un lato, che « non è accoglibile la richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia in quanto viene in rilievo un difetto di rilevanza della questione, potendo infatti il giudice unionale rifiutarsi di statuire su domande in via pregiudiziale se è manifesto che l’interpretazione richiesta non ha rapporto con l’effettività o l’oggetto del giudizio principale » (Cass. S.U., 10107/2021); per altro verso, lo stesso obbligo nemmeno sussiste ogni volta in cui – vertendosi in ipotesi di acte clair – la corretta interpretazione del diritto dell’Unione europea « è così ovvia da non lasciare spazio a nessun ragionevole dubbio, nonché nel caso configurante un “acte éclairé” – nel quale la stessa Corte ha già interpretato la questione in un caso simile, od in materia analoga, in un altro procedimento in uno degli Stati membri» (Cass.36776/2022);
23. a ciò si aggiunga, per tutte, anche l ‘insegnamento d ella recente ordonnance CGUE 23 maggio 2023 (IX chambre) in C-56/23 Riaman, per la quale « La justification du renvoi préjudiciel est non pas la formulation d’opinions consultatives sur des questions générales ou hypothétiques, mais le besoin inhérent à la solution effective d’un litige. Comme il ressort des termes mêmes de l’article 267 TFUE, la décision préjudicielle sollicitée doit être «nécessaire» pour permettre à la juridiction de renvoi de «rendre son jugement» dans l’affaire dont elle se trouve saisie» (§ 18); a sua volta per CGUE in C-144/22 RAGIONE_SOCIALE la questione d’interpretazione può non essere posta alla Corte con l ‘art . 267 TFUE ove la sua evidenza non lasci dubbio ragionevole, anche valutando -tra gli altri – il « risque de divergences de jurisprudence au sein de l’Union européenne », ma senza vincolo della giurisdizione nazionale a « prouver de manière circonstanciée que les autres juridictions de dernier ressort des États membres et la Cour effectueraient la même interprétation, mais doit avoir acquis, aux termes d’une app réciation qui tient compte de ces
éléments, la conviction que la même évidence s’imposerait également à ces autres juridictions nationales et à la Cour »;
24. nel medesimo contesto, trova risposta negativa il primo punto prospettato in ricorso sulla questione (terzo motivo) dovendosi escludere la pertinenza di un interrogativo critico sulla relazione tasse portuali-servizi della RAGIONE_SOCIALE al terminal della società; le contestate ‘ tasse ‘ invero non rimunerano un ‘servizio’ specifico, bensì una più ampia contribuzione ai costi del demanio portuale affidato a tali autorità (‘ la manutenzione e lo sviluppo RAGIONE_SOCIALE parti comuni dell’ambito portuale destinate alla difesa del territorio, al controllo e alla tutela della sicurezza del traffico marittimo e del lavoro in ambito portuale, alla viabilità generale e ad attività che si connotino come estrinsecazione di potestà pubbliche, nonché al mantenimento dei fondali, oltre che alla copertura di quota parte dei costi generali ‘, art. 8 co. 9bis l. n. 84/1994);
25. affrontando l’ultimo interrogativo , va infine escluso che il tributo in esame, quale ne sia la più ortodossa collocazione nel sistema fiscale italiano, impatti sul divieto dell’art.30 TFUE (per il quale I dazi doganali all’importazione o all’esportazione o le tasse di effetto equivalente sono vietati tra gli Stati membri. Tale divieto si applica anche ai dazi doganali di carattere fiscale ); conduce a tale conclusione la struttura applicativa della norma, che già nel testo anteriore al d.l. n. 68 del 2022, e senza modifiche nell’assetto successivo, non enuncia alcun elemento che possa farne anche solo ipotizzare un’applicazione discriminatoria, secondo il dubbio avanzato, e cioè una pratica impositiva di selezione tra merci importate o merci prodotte in Italia; l’applicazione invece generale che qualifica tassa di ancoraggio e tassa di sbarco ed imbarco RAGIONE_SOCIALE merci esclude altresì una configurazione quali misure che determinino una restrizione quantitativa RAGIONE_SOCIALE importazioni, posto che l’imposizione interna in cui si sostanziano ha riguardo in modo
indifferenziato a merci nazionali o sovranazionali, per la sola circostanza dell’imbarco o dello sbarco nei porti italiani;
26. come condivisibilmente ricostruito da Cass. 20018/2017, e sia pur per le tasse portuali aggiornate fino alla riforma della l. n. 84 del 1994, tale tributo interno « non incide su operazioni imponibili afferenti al passaggio dei confini, ma rappresenta un contributo integrativo che si aggiunge alla tassa erariale del sistema impositivo generale attraverso il quale il contribuente, avente capacità contributiva, viene chiamato a concorrere in via ulteriore al mantenimento RAGIONE_SOCIALE funzioni pubbliche svolte dall’autorità portuale per il funzionamento dell’area affidata alle sue cure» ; convincente argomento peraltro si può ricavare da altra statuizione della citata CGUE 27 novembre 2003, in C-34/01 e C-38/01 che, pur resa nel quadro normativo in cui operavano le menzionate aziende dei mezzi meccanici e non ancora le RAGIONE_SOCIALE, ha negato che tali tasse costituissero ‘tassa di effetto equivalente ad un dazio doganale d’importazione’ (già vietato dagli att. 12 e 13 dell’originario Trattato) o ‘imposizione interna su prodotti degli altri Stati membri di misura superiore a quelle applicate ai prodotti nazionali similari (art.95), ovvero un ostacolo alle importazioni, vietato dall’art. 30’ ;
27. lo stesso principio, d ‘altronde, è da tempo nella giurisprudenza della CGUE, per la quale qualsiasi onere pecuniario imposto unilateralmente, a prescindere dalla sua denominazione e dalla sua struttura, che colpisca le merci in ragione del fatto che esse varcano la frontiera, « se non è un dazio doganale vero e proprio, costituisce una tassa di effetto equivalente ai sensi degli artt. 9, 12, 13 e 16 del trattato, anche se non sia riscosso a profitto dello Stato. Una diversa soluzione sarebbe possibile soltanto qualora l’onere di cui trattasi costituisse il corrispettivo di un servizio effettivamente prestato all’esportatore -d’importo proporzionato al valore di tale servizio -oppure facesse parte di un sistema generale di tributi interni gravanti sistematicamente, secondo gli stessi criteri, sia sulle merci nazionali,
sia su quelle importate o esportate » (così in C-46/76 Bauhuis, punto 7/11; principi ripresi, tra gli altri, da CGUE in C-305/17 RAGIONE_SOCIALE, punto 37); in quella vicenda, relativa agli oneri pecuniari riscossi da uno Stato membro in ragione del controllo sanitario di bestiame, la Corte ha concluso -con riguardo a norme UE di solo differente elencazione numerica rispetto a quelle rilevanti nella presente causa -che, essendo i controlli sanitari prescritti dalla direttiva pertinente, almeno in parte, identici a quelli effettuati in occasione della messa in commercio e del trasporto, nel territorio dello Stato membro interessato, di bestiame della stessa specie di quello esportato, gli oneri pecuniari, dovuti sia in caso di smercio nel territorio nazionale, sia in caso di esportazione, fanno appunto parte di un sistema generale di tributi interni e « non costituiscono tasse di effetto equivalente a dazi doganali all’esportazione, ma soggiacciono al divieto di discriminazione sancito dall’art. 95 del trattato » (punto 25), nella causa odierna del tutto esclusa;
28. per i tributi qui in esame, la stessa giurisprudenza domestica era giunta alla negazione della dubitata natura, precisando trattarsi non di « un’imposta doganale su operazioni imponibili afferenti al passaggio dei confini ma un tributo interno » (oltre alla citata Cass. 20018/2017, così Cass. 19638/2020, 25505/2019 e, per una qualificazione del privilegio mobiliare dell’art. 2752 c.c., Cass. 24738/2018);
29. la pronuncia di infondatezza dei motivi nn. 3, 5 e 6, sui quali è incentrata la questione di massima di particolare importanza, ed il riconoscimento della natura degli ulteriori motivi, di evidente competenza della sezione semplice, giustificano, per i secondi, ai sensi dell’art.142 disp. att. c.p.c. , la relativa rimessione della causa per la decisione;
P.Q.M .
la Corte rigetta il ricorso quanto ai motivi n.3, 5 e 6; ai sensi dell’art. 142 disp. att. c.p.c. rimette la causa alla competente
Sezione V Tributaria di questa Corte, per la separata decisione degli ulteriori motivi, oltre che per le spese del procedimento.
Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 10 ottobre 2023