Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 2240 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 2240 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 03/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 12144/2017 R.G. proposto da:
NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del Direttore generale, legale rappresentante pro tempore ,
-intimata-
avverso
la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania – Napoli n. 9982/2016 depositata il 11/11/2016.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/01/2026 dal co: NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Nel dicembre 2009 il sig. NOME COGNOME partecipava ad un torneo di poker che si svolgeva in presenza presso una RAGIONE_SOCIALE da gioco autorizzata a
Praga, riscuotendo una vincita pari ad €.48.000,00, che non dichiarava al Fisco italiano.
All’esito di controlli su ampia scala, tesi a contrastare l’evasione fiscale sul gioco d’azzardo internazionale, il 16 settembre 2011 veniva formato processo verbale di constatazione dalla Guardia di Finanza, cui seguiva avviso di accertamento sintetico con ripresa a tassazione della predetta somma, quale reddito diverso, ai fini dell’art. 67, primo comma, lett. e) del d.P.R. n. 600/1973.
L’atto impositivo era avversato dal contribuente, trovando limitatamente apprezzamento RAGIONE_SOCIALE proprie ragioni in appello e con riguardo unicamente alle sanzioni che erano annullate.
Ricorre per cassazione il contribuente, agitando sei motivi di doglianza, mentre l’RAGIONE_SOCIALE è rimasta intimata.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Vengono proposti sei motivi di ricorso.
1.1. Con il primo motivo si prospetta censura ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 del codice di procedura civile, per violazione degli articoli 18, 52 e 56 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, nonché dell’art. 69, comma primo bis, del d.P.R. n. 917/1986, nella sostanza lamentando disparità di trattamento fra proventi tratti da RAGIONE_SOCIALE da gioco autorizzate in Italia e quelle situate in altri Paesi dell’Unione europea.
1.2. Con il secondo motivo si prospetta ancora censura ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 del codice di procedura civile per violazione dell’art. 2697 del codice civile in relazione al principio della doppia imposizione di matrice convenzionale, nella sostanza criticando il sistema presuntivo italiano che distorce il principio comunitario di parità ed unicità di tassazione.
I due motivi, strettamente connessi, possono essere trattati congiuntamente, vertendo sul sistema italiano di tassazione dei proventi di vincita all’estero e sono fondati nei termini che seguono.
2.1. Il tema è stato già affrontato da questa Suprema Corte di legittimità, confermando il proprio orientamento anche di recente, dal quale non si vede qui ragione per discostarsi. Ed infatti, è stato affermato che in tema di imposte sui redditi, le vincite da giochi d’azzardo realizzate in case da gioco situate in altri Stati dell’UE non possono essere assoggettate a tassazione come redditi diversi ai sensi degli artt. 67, comma 1, lett. d) e 69, comma 1, del d.P.R. n. 917 del 1986 (nella formulazione “ratione temporis” vigente), dovendosi escludere qualsivoglia restrizione discriminatoria, rispetto redditi simili provenienti da case da gioco situate nel territorio nazionale, della libera prestazione dei servizi, quale garantita dall’art. 56 TFUE, nei confronti non soltanto dei prestatori, ma anche dei destinatari di tali servizi, giustificandosi un diverso trattamento solo in presenza di comprovati motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di sanità pubblica di cui all’art. 52 TFUE (cfr. Cass. V, n. 13038/2021; cfr. altresì Cass. T., n. 3879/2025). Pertanto, il regime di tassazione RAGIONE_SOCIALE vincite, al netto RAGIONE_SOCIALE trattenute alla fonte che è onere di parte contribuente dimostrare, non può essere diverso se esse siano conseguite in Italia o in altro Pae se aderente all’Unione europea.
2.2. Più precisamente, come ricordato, questa Corte ha affermato che le vincite da giochi d’azzardo realizzate in case da gioco situate in altri Stati dell’UE non possono essere assoggettate a tassazione come redditi diversi ai sensi degli artt. 67, comma 1, lett. d) e 69, comma 1, del d.P.R. n. 917 del 1986. La questione, più in generale, era stata oggetto di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia Europea (Causa C-367/13 NOME COGNOME/RAGIONE_SOCIALE), alla quale era sottoposto il seguente quesito: ‘Se l’assoggettamento ad obblighi dichiarativi ed impositivi a fini fiscali RAGIONE_SOCIALE vincite conseguite presso case da gioco di Paesi membri dell’Unione Europea da persone residenti in Italia, come previsto dall’articolo 67, lettera d) DPR n. 917 del 22 dicembre 1986 (TUIR), si ponga in contrasto con l’articolo 49 del Trattato CE (ora 56 TFUE), oppure se sia
da ritenersi giustificato da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di sanità pubblica, ai sensi dell’articolo 46 del Trattato CE (ora 52 TFUE)’. Orbene, la Corte di Giustizia, con sentenza del 22 ottobre 2014 nelle cause riunite C-344/13 e C-3 67/13, ha dichiarato che ‘gli articoli 52 e 56 TFUE devono essere interpretati nel senso che ostano alla normativa di uno Stato membro, la quale assoggetti all’imposta sul reddito le vincite da giochi d’azzardo realizzate in case da gioco situate in altri Stati membri, ed esoneri invece dall’imposta suddetta redditi simili allorché provengono da case da gioco situate nel territorio nazionale di tale Stato’.
Tali elementi non risultano esaminati e neppure considerati nella sentenza in scrutinio che dev’essere cassata con riedizione del giudizio di merito in base ai principi illustrati nei paragrafi precedenti.
Dall’accoglimento dei primi due motivi restano assorbiti gli altri quattro che si sostanzino in doglianze di omessa pronuncia od omesso esame, questioni che potranno essere affrontate nella riedizione del giudizio di merito.
3.1. Ed infatti, il terzo motivo attiene ad omessa pronuncia in relazione alla denuncia di violazione degli articoli 18, 52 e 56 del TFUE; il quarto motivo attiene ad omessa pronuncia su violazione degli articoli 2, 3, 53 e 97 della Costituzione, per violazione dei principi cardine della capacità contributiva e della legittimità dell’azione amministrativa; il quinto motivo riguarda l’omesso esame di fatti decisi, da intendersi nella motivazione dell’atto impositivo e, infine, il sesto ed ultimo motivo riguarda l’omesso esame della convenzione sulle doppie imposizioni stipulata fra Governo italiano e Repubblica Ceca. In disparte i profili di ammissibilità dei motivi testé elencati, le questioni sottese potranno trovare esame nella riedizione del giudizio di merito.
In definitiva, il ricorso è fondato per le ragioni attinte dai primi due motivi, assorbiti i rimanenti, la sentenza dev’essere cassata con rinvio al giudice di merito, perché si uniformi ai principi sanciti in motivazione.
P.Q.M.
la Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado per la Campania, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21/01/2026.
Il Presidente
NOME COGNOME