Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 16964 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 16964 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, e presso la stessa domiciliata in Roma, INDIRIZZO;
– ricorrenti
–
contro
NOME e NOME COGNOME, fallimento RAGIONE_SOCIALE, sedente in Prato;
-intimati –
Avverso la sentenza n. 809/31/16 depositata il 4 maggio 2016 e resa dalla Commissione Tributaria Regionale della Toscana.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24 maggio 2024 dal consigliere NOME COGNOME.
TASSAZIONE UTILI
RILEVATO CHE
1.L ‘Agenzia per gli anni 2006 e 2007 accertava nei confronti della società allora in bonis maggiori redditi, ai quali con appositi avvisi di accertamento applicava per la società l’IRES, l’IRAP e l’IVA e per i soci l’IRPEF. I contribuenti proponevano ricorso e la CTP accoglieva in parte lo stesso rilevando la sussistenza di una doppia imposizio ne. L’Agenzia proponeva appello e la CTR confermava la sentenza di primo grado, peraltro escludendo la deduzione dall’IRPEF dei soci dell’IRAP e dell’IVA.
Propone quindi l’Agenzia ricorso in cassazione affidato a quattro motivi, mentre i contribuenti sono rimasti intimati (la notifica avvenne nei termini al domicilio eletto, dove però il difensore risultava sconosciuto; avvenne invece regolarmente da subito nei riguardi della società. Successivamente verso i soci venne rinnovata con esito all’indirizzo di posta elettronica del difensore rag. COGNOME il 3.3.2017, cioè oltre il termine semestrale, ma appunto dopo il tentativo correttamente eseguito al domicilio eletto).
CONSIDERATO CHE
1.Con il primo motivo del ricorso l’Agenzia deduce la nullità della sentenza per motivazione apparente.
In realtà la motivazione è ben comprensibile, nel senso che il giudice d’appello ha aderito al ragionamento seguito dal primo giudice, percorrendolo però autonomamente. In particolare, egli è partito dalla diversità dei soggetti (il Lanificio persona giuridica rispetto ai soci) per dedurne che non era corretta la doglianza per cui ‘la commissione di primo grado aveva imposto all’ufficio di ridurre i maggiori redditi imponibili accertati in capo ai soci di un importo pari ad imposte che la società neppure aveva mai versato’.
In altri termini secondo la CTR la deduzione dal reddito dei soci delle imposte pagate dalla società evitava la doppia imposizione, e se
davvero la società non aveva pagato l’IR ES ‘l’Ufficio dovrà agire nei confronti della società stessa per l’eventuale recupero, a nulla ciò rilevando in ordine ai redditi accertati nei confronti dei soci’.
Invertendo ora l’ordine dei motivi si procede all’esame del terzo in virtù del prioritario scrutinio della ragione più liquida. Con tale mezzo si lamenta violazione dell’art. 47 TUIR.
2.1. Il motivo è fondato. La disposizione richiamata stabilisce un meccanismo in base al quale gli utili concorrono alla formazione del reddito imponibile complessivo della persona fisica limitatamente al 40 % del loro ammontare (o nel caso di soci titolari di partecipazioni non qualificate, cioè inferiori al 25 %, viene operata una ritenuta del 12,5 % in capo alla società, e nella specie tale regime risulta applicato per soci estranei al giudizio), e ciò al fine di mitigare l’effetto economico del cumulo s ullo stesso reddito dell’IRES e dell’IRPEF.
In altri termini, abbandonato il criterio del credito d’imposta (cioè , dell’importo già corrisposto dalla società a titolo di Irpeg -proporzionalmente alla sua quota -da accreditare all’imposta complessiva corrisposta dal socio), le imposte si applicano indipendentemente, e appunto il socio fruisce dell’abbattimento suddetto per far fronte all’effetto del cumulo.
La CTR quindi, pur mitigando l’effetto della prima sentenza non avendo riconosciuto la deducibilità di IVA e IRAP, ha di fatto letto la disciplina attuale come quella del credito d’imposta (che peraltro presupponeva l’avvenuto versamento).
Quindi in nessun modo si giustifica il ragionamento della CTR secondo cui l’amministrazione, se la società non paga, deve agire sulla stessa, per dedurne che in ogni caso l’imposta IRES va dedotta dall’IRPEF.
Certamente l’amministrazione dovrà agire nei confronti della società che non paga l’IRES, ma ciò non ha nessuna influenza sulla debenza dell’IRPEF da parte del socio nella misura indicata dall’art. 47 TUIR.
Il motivo dev’essere dunque accolto.
3. L’accoglimento del superiore motivo, assorbiti gli ulteriori, determina la cassazione della sentenza, con rinvio alla Corte di giustizia di secondo grado che provvederà altresì alla determinazione delle spese di lite.
P. Q. M.
La Corte, accolto il terzo motivo, respinto il primo ed assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana che, in diversa composizione, provvederà altresì alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 24 maggio 2024