Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 21006 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 21006 Anno 2025
Presidente: COGNOME RAGIONE_SOCIALE
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 24/07/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
– SEZIONE TRIBUTARIA –
OGGETTO
composta dai seguenti magistrati:
NOME COGNOME
Presidente
NOME COGNOME
Consigliere – rel.-
NOME COGNOME
Consigliere
NOME COGNOME
Consigliere
NOME COGNOME
Consigliere
Ud. 10/04/2025
REGISTRO SENTENZA USUCAPIONE EFFETTI ERRATA INDICAZIONE DATI CATASTALI
ha deliberato di pronunciare la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 12456/2022 del ruolo generale, proposto
DA
COGNOME (codice fiscale CODICE_FISCALE, rappresentato e difeso, giusta procura e nomina da intendersi poste in calce al ricorso, dall’avv. NOME COGNOME (codice fiscale CODICE_FISCALE.
– RICORRENTE –
CONTRO
l ‘RAGIONE_SOCIALE (codice fiscale CODICE_FISCALE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato (codice fiscale CODICE_FISCALE).
– CONTRORICORRENTE –
NOME (codice fiscale CODICE_FISCALE, nella qualità di amministratore di sostegno di NOME (codice fiscale CODICE_FISCALE. Numero sezionale 2579/2025 Numero di raccolta generale 21006/2025 Data pubblicazione 24/07/2025
– INTIMATO – per la cassazione della sentenza n. 4910/7/2021 della Commissione tributaria regionale del Lazio depositata in data 2 novembre 2021.
UDITA la relazione della causa svolta dal consigliere NOME COGNOME nella camera di consiglio celebratasi in data 10 aprile 2025.
FATTI DI CAUSA
Oggetto di controversia è la pretesa contenuta nell’avviso di liquidazione in atti con cui l’Ufficio liquidava le imposte di registro ed ipocatastali per la somma complessiva di 27.217,50 € in relazione alla sentenza n. 7841/2016 emessa dal Tribunale di Roma, la quale aveva accertato e dichiarato l’acquisto a titolo di usucapione da parte del ricorrente e di NOME COGNOME di due beni immobili siti in Roma.
La Commissione tributaria regionale del Lazio rigettava l’appello proposto dai contribuenti contro la sentenza n. 8071/4/2020 della Commissione tributaria provinciale di Roma, ritenendo -per quanto ora occupa in relazione ai motivi di impugnazione -che la mancata trascrizione da parte del conservatore dei registri immobiliari non avesse rilevanza ai fini dell’imposizione tributaria perché oggetto dell’avviso era la sentenza del tribunale, da cui derivavano «gli effetti traslativi relativamente all’usucapione degli immobili» (così nella sentenza impugnata), aggiungendo che, ai sensi dell’art. 2644 c.c., la trascrizione ha solo effetti dichiarativi, ma non traslativi, rilevando solo ai fini dell’opponibilità dell’atto trascritto ai terzi.
Avverso tale pronuncia NOME COGNOME proponeva ricorso per cassazione, notificandolo in data 2 maggio 2022, formulando quattro motivi d’impugnazione. Numero sezionale 2579/2025 Numero di raccolta generale 21006/2025 Data pubblicazione 24/07/2025
L’Agenzia delle Entrate notificava in data 9 giugno 2022 controricorso.
NOME COGNOME nella suddetta qualità di amministratore di sostegno di COGNOME NOME, è restato intimato.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso il ricorrente ha eccepito l’«Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti: il mancato acquisto per usucapione di alcuna porzione immobiliare in capo ai sigg.ri COGNOME NOME e COGNOME NOME» (cfr. pagina n. 5 del ricorso).
L’istante ha sul punto rappresentato che la pronuncia oggetto di tassazione non aveva realizzato alcun effetto acquisitivo della proprietà dei beni in ragione del fatto che « nel dispositivo della sentenza del Tribunale erano stati indicati alcuni valori catastali errati, non corrispondenti ad alcuna porzione immobiliare» (cfr. pagina n. 2 del ricorso), come evidenziato dal Conservatore che aveva, per tale motivo, negato la trascrizione della sentenza, aggiungendo che non aveva sortito esito positivo la richiesta di correzione di errore materiale inoltrata al Tribunale, avendo questi rilevato che non vi era stato alcun errore in sentenza, essendo stati riportati i dati indicati con l’atto di citazione.
L’istante ha, quindi, lamentato l’omesso esame di tale questione, decisiva per l’esito del giudizio ed oggetto di discussione tra le parti, in quanto la dedotta assenza dell’acquisto dei beni per usucapione ha comportato il venir meno del presupposto impositivo
ai sensi dell’art. 43 comma 1, lettera a ) e comma 4, d.P.R. n. 131/1986. Numero sezionale 2579/2025 Numero di raccolta generale 21006/2025 Data pubblicazione 24/07/2025
1.1. Il motivo è inammissibile, oltre che infondato.
Sotto il primo profilo, la censura intercetta, infatti, il limite della cd. doppia conforme, avendo il Giudice dell’appello ribadito le ragioni della Commissione tributaria provinciale, confermando l’irrilevanza della mancata trascrizione della sentenza sul rilievo che ciò che conta, ai fini della tassazione in oggetto, è il contenuto della sentenza, « da cui derivano gli effetti traslativi relativamente all’usucapione dei beni immobili» (così nella sentenza impugnata).
Sotto altro aspetto, va osservato che non c’è stato omesso esame della riferita circostanza, ma esplicita conferma di quanto ritenuto dal primo Giudice secondo cui « oggetto dell’avviso di liquidazione impugnato non è altro che la sentenza civile in sé che, a prescindere da ogni altro aspetto, comporta l’obbligo della sua registrazione ed il pagamento della relativa imposta» (così a pag. 4 del ricorso il resoconto rilevante della sentenza di primo grado), per cui, anche sotto tale prospettiva, il motivo in esame non può ricevere seguito.
Con la seconda doglianza il contribuente ha dedotto la violazione dell’art. 43, comma 1, lett. a ), e comma 4 d.P.R. n. 131/1986, ribadendo che, per effetto dell’erronea indicazione dei dati catastali dei beni, la sentenza « non ha prodotto gli effetti traslativi e/o costitutivi della proprietà, tant’è che il Conservatore dei registri immobiliari, avendo rilevato l’erroneità dei dati catastali riportati in sentenza, non ha dato corso alla trascrizione del provvedimento giudiziario in questione» (cfr. pagina n. 9 della sentenza), per cui, «tenuto conto dell’assenza degli effetti traslativi del provvedimento giurisdizionale, è del tutto evidente come non
possa ravvisarsi il presupposto impositivo», giacchè «è evidente come il testo normativo di riferimento di cui al citato art. 43 ‘agganci’ la pretesa impositiva erariale all’effettivo verificarsi degli effetti traslativi o costituitivi del diritto» (v. pagina n. 9 del ricorso), con la conseguenza che la sentenza dovrebbe scontare l’imposta in misura fissa. Numero sezionale 2579/2025 Numero di raccolta generale 21006/2025 Data pubblicazione 24/07/2025
2.1. Tale motivo risulta ammissibile, ma va ritenuto infondato.
Sotto il primo profilo, va, infatti, esclusa l’operatività del principio della doppia conforme -come invece eccepito dalla difesa erariale non essendo in gioco nel motivo in esame l’omesso esame di un fatto decisivo, ma la dedotta violazione di legge.
Per altro verso, va poi riconosciuto che nell’impugnazione in esame sono stati riassunti i motivi del ricorso proposti innanzi alla Commissione tributaria provinciale, richiamando l’eccepito vizio di notifica dell’avviso, l’illegittimità dello stesso per « l’inefficacia della sentenza emessa dal Tribunale di Roma » (v. pagina n. 3 del ricorso), oltre che per carenza di motivazione dell’avviso nella determinazione dell’imposta.
Allo stesso modo, i motivi di appello, per come ricapitolati in ricorso, hanno ribadito tali doglianze (v. pagine nn. 4 e 5 del ricorso), precisandosi che «Con il ricorso in appello venivano contestati diversi motivi di illegittimità della gravata sentenza, ed in particolare -per quello che qui rileva -l’assoluta carenza di motivazione della stessa, la carenza e contraddittorietà della motivazione con riferimento alla denunciata illegittimità della liquidazione delle imposte (registro, catastali ed ipotecarie) richieste con l’avviso oggetto del procedimento per la (pacifica) inefficacia della sentenza emessa dal tribunale di Roma con il n. 7841/16, per violazione dell’art. 43 n. 1 lettera a ) del DPR 131/86 e, in via subordinata, la violazione del combinato disposto degli
artt. 21 e 43 DPR 131/86 (Testo Unico sull’Imposta di Registro)» (v. pagina n. 5 del ricorso). Numero sezionale 2579/2025 Numero di raccolta generale 21006/2025 Data pubblicazione 24/07/2025
Il motivo rispetta, quindi, nonostante il diverso avviso dell’Agenzia, il requisito di autosufficienza.
2.2. Come si diceva, il motivo non è però fondato.
La censura, infatti, non può essere accolta in forza del principio secondo cui quella di registro è imposta d’atto, il che comporta, nel caso in cui l’atto da registrare sia una sentenza, che, per stabilire i presupposti e i criteri della tassazione, occorra fare riferimento al contenuto ed agli effetti che emergono dalla sentenza stessa, senza possibilità di utilizzare elementi ad essa estranei né di ricercare contenuti diversi da quelli su cui si sia formato il giudicato (cfr., tra le tante, anche da ultimo, Cass. n. 4646/2025; Cass. n. 239/2021).
L’istante ha rappresentato l’assenza dell’acquisto della proprietà del bene in ragione del dedotto errore sull’identificazione catastale dello stesso emerso in sede di trascrizione della sentenza, ma si tratta di circostanza fattuale esterna ed estranea al contenuto della pronuncia giudiziale, che costituisce l’unico dato che rileva sotto l’aspetto tributario ed ai fini dell’imposta in esame, la quale prescinde dalla trascrizione dell’atto, integrando tale adempimento solo una condizione di opponibilità dello stesso ai terzi al fine di regolare il conflitto tra più aventi causa.
Non ricorre, quindi, la lamentata violazione di legge, ove si consideri che il contenuto intrinseco della sentenza oggetto di tassazione rende manifesta la modalità di acquisto dei beni a titolo di originario per usucapione, il che è quanto basta per esigere l’imposta di registro, indipendentemente dalle vicende emerse dopo la pronuncia giudiziale.
Numero di raccolta generale 21006/2025
Con la terza ragione di contestazione, avanzata in via meramente subordinata, l’istante s’è doluto dell’«omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti», assumendo che «la sentenza impugnata non ha neanche preso in considerazione le lagnanze operate in primo ed in secondo grado circa la violazione ed errata applicazione (in combinato disposto) di cui agli artt. 21 e 43 DPR 131/86», non rinvenendosi « nelle sentenze definitorie del primo e del secondo grado, alcun cenno circa il loro compiuto esame» (cfr. pagina n. 10). Data pubblicazione 24/07/2025
3.1. La doglianza è fondata.
Con essa l’istante ha chiaramente lamentato (sebbene con modalità inappropriate attraverso il richiamo all’omesso esame di un fatto decisivo) l’omessa pronuncia, ai sensi dell’art. 112 c.p.c., sul motivo d’appello sopra ricapitolato, il quale, come sopra esposto, è stato riassunto, ai fini dell’autosufficienza, a pagina n. 5 del ricorso.
Il motivo è, quindi, ammissibile e va ricondotto al paradigma di cui all’art. 360, primo comma, num. 4 c.p.c., essendo la censura chiara nell’aver denunciato l’omissione di pronuncia.
3.2. E, come anticipato, essa è anche fondata, non occorrendo soverchie riflessioni per rilevare che sul predetto motivo non vi è stata alcuna statuizione, nemmeno implicita, sol considerando che la ritenuta tassazione della sentenza non esonerava la Commissione dallo stabilire anche la sua correttezza in base all’art. 21 d.P.R. n. 131/1986, di cui l’istante ha lamentato la violazione, segnalando che la sentenza aveva attribuito ai fratelli COGNOME la proprietà di due distinte unità immobiliari, che dovevano essere soggette a tassazione separata in base al primo comma della menzionata disposizione.
Numero sezionale 2579/2025
Numero di raccolta generale 21006/2025
3.3. Consegue a tanto che il motivo va accolto e che la sentenza impugnata va cassata, con rinvio della causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio -in diversa composizione -perché proceda ad esaminare il predetto motivo di appello, che coinvolge anche apprezzamenti di natura fattuale (l’esame della sentenza oggetto di tassazione) non esigibili nella presente sede, nonché a regolare anche le spese del presente giudizio di legittimità. Data pubblicazione 24/07/2025
Resta all’evidenza assorbito nella valutazione che precede l’esame della quarta censura con cui gli istanti hanno lamentato, in via subordinata, la violazione degli artt. 21 e 43 d.P.R. n. 131/1986.
P.Q.M.
la Corte accoglie il terzo motivo di ricorso di ricorso, rigetta il primo ed il secondo e dichiara assorbito il quarto; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per regolare le spese del presente grado di giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10 aprile 2025.
IL PRESIDENTE NOME COGNOME