Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 24763 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 24763 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 16/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 17451/2017 R.G. proposto da:
NOME, COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrenti-
RAGIONE_SOCIALE, domiciliata in INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE GENERALE RAGIONE_SOCIALEO STATO (P_IVA) che lo rappresenta e difende
-intimata- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. PIEMONTE n. 150/2017 depositata il 26/01/2017.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/06/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che
La Commissione tributaria regionale del Piemonte, con la decisione in epigrafe indicata, in riforma della decisione di primo grado ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva di NOME e dichiarati legittimi gli avvisi di liquidazione de ll’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE relativamente alla tassazione con imposta proporzionale, in luogo di quella fissa, del costituito RAGIONE_SOCIALE denominato RAGIONE_SOCIALE, con il quale i coniugi COGNOME NOME e COGNOME NOME disponevano di un patrimonio mobiliare e di una somma di euro 200.000,00 a costituzione di un fondo diretto a sostenere il regime di vita dei coniugi e del figlio COGNOME NOME; beneficiaria finale del trust era stata indicata la figlia NOME COGNOME;
ricorrono in cassazione NOME COGNOME e NOME COGNOME ( trustee ) con un unico motivo di ricorso, integrato da successiva memoria tardivamente depositata (violazione e falsa applicazione dell’art. 2, comma 47, d. l. 262 del 2006, art. 12, disp. prel. cod. civ., art. 53, Cost. i n relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.);
3 . l’RAGIONE_SOCIALE è rimasta intimata, ha depositato solo una costituzione -senza motivi – al fine di partecipare alla discussione in udienza.
…
Considerato che
Il ricorso risulta fondato e deve cassarsi la sentenza impugnata, con la decisione nel merito da parte di questa Corte di Cassazione, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, di accoglimento del ricorso dei contribuenti con annullamento degli avvisi impugnati. Le spese del giudizio di legittimità a carico dell’intimata RAGIONE_SOCIALE; le spese dei giudizi di merito, in una valutazione complessiva del giudizio, possono compensarsi interamente.
2. Dalla sentenza impugnata emerge che oggetto di imposizione è stato l’atto di costituzione di un RAGIONE_SOCIALE (con atto notarile dell’11 gennaio 2010) che veniva dotato di beni mobili per euro 4.800.000,00, integrato da euro 200.000,00 in contanti, destinato al mantenimento del tenore di vita dei disponenti (coniugi COGNOME NOME e COGNOME NOME) e del loro figlio COGNOME NOME; destinataria finale del fondo era la figlia dei disponenti COGNOME NOME (nella sentenza è stata dichiarato il suo difetto di legittimazione passiva); trustee erano stati indicati COGNOME NOME e COGNOME NOME (odierni ricorrenti in cassazione).
In tal modo ricostruita la fattispecie si deve rilevare che questa Corte di Cassazione ha già deciso la questione, superando un originario contrasto con la seguente sentenza: «L’istituzione di un trust ed il conferimento in esso di beni che ne costituiscono la dotazione sono atti fiscalmente neutri, in quanto non danno luogo ad un passaggio effettivo e stabile di ricchezza, ad un incremento del patrimonio del trustee , che acquista solo formalmente la titolarità dei beni, per poi trasferirla al beneficiario finale, sicché non sono soggetti all’imposta sulle successioni e donazioni, prevista dall’art. 2, comma 47, del d.l. n. 262 del 2006, conv. in l. n. 286 del 2006, che sarà dovuta, invece, al momento del trasferimento dei beni o diritti dal “trustee” al beneficiario; solo questa interpretazione è conforme ai principi delineati dall’art. 53 Cost., secondo cui l’imposizione non deve essere arbitraria ma ragionevole, connessa ad un effettivo indice di ricchezza» (Sez. 5 – , Sentenza n. 29507 del 24/12/2020, Rv. 659973 -02; vedi anche Sez. 5 – , Ordinanza n. 31445 del 05/12/2018, Rv. 652134 -01 e Sez. 5 – , Sentenza n. 8082 del 23/04/2020, Rv. 657589 -01; oltre a numerose decisioni non massimate, tra cui, vedi n. 3218 del 5 febbraio 2024, n. 6052 del 28 febbraio 2023 e n. 6049 del 28 febbraio 2023).
Conseguentemente, deve ritenersi superato il precedente contrasto espresso da Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 3735 del 24/02/2015, Rv. 634927 -01.
Infatti, poiché l’imposta sulle successioni e donazioni ha come presupposto l’arricchimento patrimoniale a titolo di liberalità, ai fini della sua applicazione in misura proporzionale occorre valutare se sin dall’istituzione del trust si sia realizzato un trasferimento definitivo di beni e diritti dal trustee al beneficiario: in mancanza di tale condizione, l’atto dovrà essere assoggettato alla sola imposta fissa di registro.
Nel caso in giudizio nessun trasferimento definitivo dei beni risulta realizzato, con la logica conseguenza della tassazione a tassa fissa e non proporzionale, come correttamente applicata in sede di atto di costituzione del RAGIONE_SOCIALE .
L’art. 2 del d.l. n. 262 del 2006, conv. con modif. dalla l. n. 286 del 2006, al comma 47 ha istituito l’imposta sulle successioni e donazioni: «sui trasferimenti di beni e diritti per causa di morte, per donazione o a titolo gratuito e sulla costituzione di vincoli di destinazione, secondo le disposizioni del testo unico RAGIONE_SOCIALE disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, nel testo vigente alla data del 24 ottobre 2001, fatto salvo quanto previsto dai commi da 48 a 54». Tale norma, nel reintrodurre nell’ordinamento l’imposta sulle successioni e donazioni (abrogata dall’art. 13 della L. n. 383 del 2001), ha ampliato la base impositiva del tributo con l’inclusione di tutti i trasferimenti a titolo gratuito ed anche degli atti con cui si costituiscono vincoli di destinazione patrimoniale, senza che assuma più alcuna rilevanza l’animus donandi , che infatti è assente negli atti a titolo gratuito diversi dalle liberalità; secondo la sentenza impugnata, in ragione dell’art. 2, comma 47, cit., tra gli atti costitutivi di “vincoli di destinazione”, ab origine tassabili sin dalla loro adozione, vi devono rientrare anche gli atti istitutivi di trust , sia
auto dichiarati che di natura diversa, e ciò anche se in quel momento non si realizzi alcun effettivo trasferimento di beni.
In tema di trust la mancanza di un’organica disciplina interna ha determinato la necessità per l’interprete di ricorrere a figure affini, ma non sempre pienamente confacenti; dalla disciplina convenzionale sono stati desunti dei fattori individualizzanti comuni, quali: un nucleo causale unitario costituito dalla combinazione dello scopo di destinazione con quello, ad esso strumentale, di segregazione patrimoniale; l’attuazione del vincolo di destinazione mediante intestazione meramente formale dei beni al trustee ed attribuzione al medesimo di poteri gestori circoscritti e mirati allo scopo; l’attribuzione al beneficiario (ove esistente) di una posizione giuridica iniziale che non è di diritto soggettivo sul bene, ma di aspettativa o di interesse qualificato ad una gestione conforme alla realizzazione dello scopo. L’incertezza applicativa riguarda, pur nell’ambito di una figura unitaria, i differenti momenti negoziali nei quali quest’ultima normalmente si articola, a seconda che oggetto di imposizione sia: – l’atto istitutivo del trust , di natura non traslativa di beni o diritti ma meramente preparatoria, enunciativa e programmatica; -l’atto di dotazione o provvista del trust , comportante il formale trasferimento del bene o del diritto al trustee in funzione della realizzazione degli obiettivi prefissati e con i vincoli ad essa pertinenti; – l’atto di trasferimento finale del bene o del diritto al beneficiario.
1. Tali le caratteristiche costitutive comuni dell’istituto, il trust non risulta mai dotato di una propria personalità giuridica ed il trustee è l’unico soggetto di riferimento nei rapporti con i terzi, non in qualità di legale rappresentante del trust , ma come colui che dispone dei beni e dei diritti in esso conferiti, in conformità alle istruzioni e in coerenza con lo scopo a cui il patrimonio è destinato. Il rapporto fra disponente e trustee ha natura fiduciaria; i beni o i diritti conferiti nel trust non incrementano il patrimonio personale del
trustee , ma ne restano separati e segregati, sicché l’istituzione del trust non determina un effettivo incremento di ricchezza in favore del trustee , e non può pertanto costituire un indice di maggiore forza economica e capacità contributiva di quest’ultimo. Né può ritenersi che la costituzione del trust produca un effetto incrementativo della capacità contributiva del disponente, il cui patrimonio non subisce alcun miglioramento; né è sostenibile che, grazie alla sola costituzione del trust , i terzi beneficiari, acquisiscano già un qualche incremento patrimoniale, che comporti una maggiore capacità contributiva; tale effetto migliorativo si verifica, infatti, solo quando il trustee abbia portato a termine l’attività ad esso demandata e per la quale ha ottenuto l’attribuzione strumentale e temporanea della titolarità dei beni. La strumentalità dell’atto istitutivo e di dotazione del trust ne giustifica, pertanto, la neutralità fiscale, tenuto conto che l’indice di ricchezza, al quale deve sempre collegarsi l’applicazione del tributo, non prende consistenza prima che il trust abbia attuato la propria funzione e che nelle more l’utilità, insita nell’apposizione del vincolo, si risolve per il conferente in un’autorestrizione del potere di disposizione, mediante la segregazione, e per il trustee , in un’attribuzione patrimoniale meramente formale, separata dai suoi beni personali.
Sulla base di queste considerazioni, superato da tempo un contrario orientamento questa Corte (come sopra visto) si intende dare continuità ai principi di recente affermati, con orientamento ormai divenuto costante, secondo cui: «Poiché ai fini dell’applicazione RAGIONE_SOCIALE imposte di successione, registro ed ipotecaria è necessario, ai sensi dell’art. 53 Cost., che si realizzi un trasferimento effettivo di ricchezza mediante un’attribuzione patrimoniale stabile e non meramente strumentale, nel trust di cui alla I. n. 364 del 1989 (di ratifica ed esecuzione della Convenzione dell’Aja 10 luglio 1985), detto trasferimento imponibile non è costituito né dall’atto istitutivo del trust , né da quello di dotazione
patrimoniale fra disponente e trustee in quanto gli stessi sono meramente attuativi degli scopi di segregazione e costituzione del vincolo di destinazione, bensì soltanto dall’atto di eventuale attribuzione finale del bene al beneficiario» (Vedi Sez. 5 – , Sentenza n. 29507 del 24/12/2020, Rv. 659973 -02; vedi anche Sez. 5 – , Ordinanza n. 31445 del 05/12/2018, Rv. 652134 -01 e Sez. 5 – , Sentenza n. 8082 del 23/04/2020, Rv. 657589 -01; oltre a numerose decisioni non massimate, tra cui, vedi n. 3218 del 5 febbraio 2024, n. 6052 del 28 febbraio 2023 e n. 6049 del 28 febbraio 2023).
5. In tema di imposta di donazione, registro e ipocatastale, la costituzione del vincolo di destinazione di cui all’art. 2, comma 47, del d.l. n. 262 del 2006, conv. dalla l. n. 286 del 2006, non costituisce autonomo presupposto impositivo, essendo necessario un effettivo trasferimento di ricchezza mediante attribuzione patrimoniale stabile e non meramente strumentale ed anche l’istituzione di un trust ed il conferimento in esso di beni che ne costituiscono la dotazione sono atti fiscalmente neutri, in quanto non danno luogo ad un passaggio effettivo e stabile di ricchezza, ad un incremento del patrimonio del trustee , che acquista solo formalmente la titolarità dei beni, per poi trasferirla al beneficiario finale, sicché non sono soggetti all’imposta sulle successioni e donazioni, prevista dall’art. 2, comma 47, del d.l. n. 262 del 2006, conv. dalla I. n. 286 del 2006, che sarà dovuta, invece, al momento del trasferimento dei beni o diritti al beneficiario; solo questa interpretazione è conforme ai principi delineati dall’art. 53, primo comma, Cost., secondo cui l’imposizione non deve essere arbitraria ma ragionevole, connessa ad un effettivo indice di ricchezza.” (vedi Cass. n. 29507 del 2020 e Cass. n. 19167 del 2019).
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa la sentenza e decidendo nel merito accoglie l’originario ricorso dei contribuenti ed annulla gli avvisi di pagamento impugnati;
Condanna l’intimata al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità liquidate in euro 5880,00 per compensi oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge.
Compensa le spese dei giudizi di merito.
Così deciso in Roma, il 25/06/2024.