Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 30343 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 30343 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso n. R.G. 3955-2017 proposto da:
COGNOME NOME , rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO COGNOME AVV_NOTAIO per procura speciale alle liti in atti
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ope legis dall’AVV_NOTAIO GENERALE COGNOMEO STATO
-controricorrente-
avverso la sentenza n. 3924/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 4.7.2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/11/2025 dal AVV_NOTAIO Relatore AVV_NOTAIO NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME propone ricorso, affidato a nove motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE regionale indicata in epigrafe aveva accolto l’appello erariale avverso la sentenza n. 4771/2015 emessa dalla RAGIONE_SOCIALE in accoglimento del ricorso proposto avverso avviso di liquidazione di imposta di donazione in conseguenza di atto di costituzione del trust immobiliare «Monza», registrato in data 25.7.2012.
RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
RAGIONI COGNOMEA DECISIONE
1.1. Con il sesto motivo del ricorso, da esaminare preliminarmente in quanto assorbente rispetto ai rimanenti motivi, il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., violazione dell’art. 23 Costituzione, dell’ art. 2 L. 24.11.2016 n. 286, commi da 47 a 49, dell’ art. 4 Legge 212/2000, degli artt. 2 e 11 Legge 16 ottobre 1989, n. 364 (ratifica Convenzione dell’Aja), e della Circolare n. 3/E del 22.01.2008 dell’RAGIONE_SOCIALE, Paragrafo 5, per avere la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE regionale erroneamente applicato l’imposta sulle donazioni in caso di trust autodichiarato.
1.2. Al riguardo vanno richiamati i principi di diritto già affermati da questa Corte, che il Collegio condivide, secondo cui, in tema di imposta di donazione, registro e ipocatastale, la costituzione del vincolo di destinazione di cui all’art. 2, comma 47, d.l. n. 262 del 2006, conv. in l. n. 286 del 2006, non costituisce autonomo presupposto impositivo, essendo necessario un effettivo trasferimento di ricchezza mediante attribuzione patrimoniale stabile e non meramente strumentale (cfr. Cass. nn. 8082/2020, 19167/2019, 16699/2019, 21614/2016).
1.3. L ‘imposta, di conseguenza, è dovuta, nelle fattispecie in esame, non al momento della costituzione dell’atto istitutivo o di dotazione patrimoniale, fiscalmente neutri in quanto meramente attuativi degli scopi di segregazione ed apposizione del vincolo, bensì in seguito all’eventuale trasferimento finale del bene al beneficiario, in quanto solo quest’ultimo costituisce un effettivo indice di ricchezza ai sensi dell’art. 53 Cost. (cfr. Cass. n. 19167/2019 cit.).
1.4. Deve quindi, anche nella presente sede, affermarsi che: -la costituzione del vincolo di destinazione di cui all’art. 2 co.47 d.l. 262/06, conv. in. L. 286/06, non integra autonomo e sufficiente presupposto di una nuova imposta, in aggiunta a quella di successione e di donazione; -per l’applicazione dell’imposta di donazione, così come di quella proporzionale di registro ed ipocatastale, è necessario che si realizzi un trasferimento effettivo di ricchezza mediante attribuzione patrimoniale stabile e non meramente strumentale; -nel trust di cui alla L. 364/89, di ratifica ed esecuzione della Convenzione dell’Aja 1° luglio 1985, un trasferimento così imponibile non è riscontrabile né nell’atto istitutivo né nell’atto di dotazione patrimoniale tra disponente e trustee – in quanto meramente strumentali ed attuativi degli scopi di segregazione e di apposizione del vincolo di destinazione – ma soltanto in quello di eventuale attribuzione finale del bene al beneficiario, a compimento e realizzazione del trust medesimo.
1.5. Posto che l’imposta sulle successioni e donazioni ha, pertanto, come presupposto l’arricchimento patrimoniale a titolo di liberalità, ai fini della sua applicazione in misura proporzionale occorre valutare se sin dall’istituzione del trust si sia realizzato un trasferimento definitivo di beni e diritti dal trustee al beneficiario, ed in mancanza di tale condizione, come nel caso in esame, l’atto dovrà essere assoggettato alla sola imposta fissa di registro (cfr. Cass. n. 31445 del 2018).
Quanto sin qui illustrato comporta l’accoglimento del ricorso e la cassazione della sentenza impugnata.
Inoltre, non richiedendosi, per la risoluzione della controversia, alcun altro accertamento di fatto, la causa può essere decisa nel merito,
ex art. 384 c.p.c., primo comma, con l’accoglimento del ricorso introduttivo del contribuente.
Poiché l’orientamento giurisprudenziale di questa Corte, in base al quale si è decisa la causa, s’è consolidato dopo la proposizione del ricorso per cassazione, si ritiene opportuno compensare tra le parti le spese processuali RAGIONE_SOCIALE fasi di merito e di legittimità
P.Q.M.
La Corte accoglie il sesto motivo di ricorso, assorbiti i rimanenti motivi; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo del contribuente; compensa tra le parti le spese processuali dei gradi di merito e di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da remoto, della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, in data 14.11.2025.
Il Presidente (NOME COGNOME)