Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 7161 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 7161 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 25/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al numero 19810 del Ruolo Generale dell’anno 2022, proposto
DA
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, come in atti domiciliata,
RICORRENTE
CONTRO
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , COGNOME NOME, MONTIPO’ FULVIO, rappresentati e difesi dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME, come in atti domiciliati,
CONTRORICORRENTI
avverso la sentenza numero 46/22 della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, pubblicata in data 11 gennaio 2022.
Udita la relazione svolta dal Consigliere designato, AVV_NOTAIO NOME COGNOME, nella camera di consiglio del 27 gennaio 2026.
FATTI DI CAUSA
Con sentenza numero 46/22, pubblicata in data 11 gennaio 2022, la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia ha accolto l’appello proposto dalla RAGIONE_SOCIALE, NOME COGNOME e NOME COGNOME avverso la sentenza numero 834/20 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, con la quale i contribuenti avevano impugnato il silenziorifiuto opposto dall’amministrazione finanziaria ad un’istanza di rimborso presentata in data 20 luglio 2016, in seguito all’autoliquidazione ed allo spontaneo pagamento dell’imposta di donazione relativa al conferimento di beni in dotazione al trust denominato RAGIONE_SOCIALE (avente la finalità di garantire la gestione e la successiva trasmissione RAGIONE_SOCIALE partecipazioni di controllo di due società ai beneficiari del disponente, coniuge e discendenti), che, con atto del AVV_NOTAIO del 29 ottobre 2013, NOME AVV_NOTAIO aveva istituito, nominando quale trustee la RAGIONE_SOCIALE, in quanto tale imposta, secondo quanto rappresentato nell’istanza di rimborso, non era dovuta, in virtù dell’esenzione prevista dall’art. 3, comma 4 -ter , del d.lgs. n. 346 del 1990.
L’RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza, affidandone l’accoglimento a due motivi di impugnazione, ed ha illustrato ulteriormente le sue difese con memoria.
RAGIONE_SOCIALE, NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno depositato controricorso e, successivamente memoria, concludendo per l’inammissibilità e l’infondatezza RAGIONE_SOCIALE avverse argomentazioni e richieste.
Proposta la definizione del giudizio ai sensi dell’art. 380 -bis c.p.c., l’RAGIONE_SOCIALE instava per la decisione e la
causa, alla camera di consiglio del 27 gennaio 2026, veniva decisa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato ed, in quanto tale, non merita accoglimento.
Con il primo motivo l’RAGIONE_SOCIALE prospetta, ai sensi dell’art. 360, comma primo, num. 4, c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt. 18, comma 2, lett. e), 24, commi 2 e 4, e 32, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, per avere la corte regionale lombarda esaminato un motivo nuovo, non dedotto con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado e veicolato nel processo irritualmente ed intempestivamente con memoria, avente ad oggetto la presunta insussistenza del presupposto impositivo, non rientrando l’atto di dotazione di un trust , a dire dei contribuenti, tra quelli traslativi di ricchezza patrimoniale, suscettibile di essere tassato con l’imposta sulle donazioni, nonostante originariamente si fossero meramente doluti della violazione dell’art. 3, comma 4 -ter , del d.lgs. n. 346 del 1990.
Il motivo è infondato.
3.1. Il processo tributario è caratterizzato dall’introduzione della domanda sub specie di impugnazione dell’atto fiscale per vizi formali o sostanziali (cfr. Cass. n. 23326/13, Cass. n. 15051/14 e Cass. n. 9637/17) e l’autorità giudiziaria adita è tenuta ad esaminare esclusivamente quei vizi specificamente addotti a sostegno del ricorso, non potendo, ex officio, prendere in considerazione ragioni diverse rispetto a quelle allegate, anche se risultanti ex actis , da reputare estranee al thema controversum (cfr. Cass. n. 14798/25). I motivi di impugnazione, infatti, sono funzionali alla denuncia di invalidità
dell’atto impugnato, che, sebbene ricondotta dal legislatore nel novero RAGIONE_SOCIALE nullità, si riferisce ad ipotesi di annullabilità, perché l’atto, ancorché definito nullo, è destinato, ad onta del nomen juris , a produrre effetti come se fosse valido, tanto da costituire titolo per la riscossione e divenire definitivo, se l’interessato non propone ricorso davanti al giudice tributario (cfr. Cass. n. 18448/15 e, nello stesso senso, Cass. n. 12313/18). Il ricorso -che contribuisce, insieme alla pretesa esercitata dall’amministrazione, a circoscrivere l’ambito del contenziosoè delimitato, come è possibile evincere dall’art. 18 del d.lgs. n. 546 del 1992, dai motivi di impugnazione, che, originariamente dedotti, costituiscono la causa petendi della domanda di annullamento (cfr. Cass. n. 21759/11, Cass. n. 15051/14, Cass. n. 19616/18), non modificabile, tramite nova , in appello, non essendo possibile dare corpo a nuovi temi di indagine o formulare nuove domande o eccezioni non rilevabili d’ufficio (cfr. Cass. n. 16829/07, Cass. n. 13742/15 e Cass. n. 27562/18). Le eccezioni non rilevabili d’ufficio -e ad esse si riferisce il divieto sancito dall’art. 57 del d.lgs. n. 546 del 1992, correlato a quello, operante già in primo grado, di prospettare nuovi motivi di impugnazione- sono tutte quelle -definite ‘eccezioni in senso stretto’ – attraverso le quali il contribuente faccia valere un fatto giuridico avente efficacia modificativa, impeditiva o estintiva della pretesa fiscale, da non confondere con le eccezioni improprie o mere difese, volte esclusivamente a contestare la sussistenza dei fatti costitutivi della pretesa tributaria o, specularmente, la fondatezza RAGIONE_SOCIALE censure articolate dal contribuente avverso l’atto impugnato, ed alle quali -in uno ai vizi di invalidità specificamente denunciatirimane circoscritta l’indagine demandata al giudice tributario
(cfr. Cass. n. 11223/16, Cass. n. 8073/19, Cass. n. 2413/21 e Cass. n. 8805/24). Non è consentita, infatti, la prospettazione di una situazione fattuale e giuridica diversa rispetto a quella ab origine enunciata, salva l’ipotesi peculiare dei motivi aggiunti, dovendo il giudice tributario attenersi rigorosamente alla disamina RAGIONE_SOCIALE ragioni di invalidità specificamente illustrate, soggette al rigoroso regime RAGIONE_SOCIALE eccezioni in senso stretto (cfr. Cass. n. 11233/16, Cass. n. 22105/17, Cass. n. 16095/22 e Cass. n. 24798/25), operante, tra l’altro, in tutti i casi in cui la validità dell’atto impugnato sia contestata sotto il profilo del difetto di elementi formali o dell’incompetenza, nonché della violazione di norme sul procedimento (cfr., in questo senso, Cass. n. 19414/15, secondo la quale le denunce inerenti a vizi di invalidità dell’atto impugnato, per difetto di elementi formali, per incompetenza o per violazione di norme che disciplinano il procedimento tributario, integrano eccezioni in senso stretto, nell’ambito RAGIONE_SOCIALE quali, più in generale, sono destinati a confluire tutti i vizi incidenti sulla validità di un provvedimento emesso all’esito di un procedimento accertativoimpositivo non condotto secondo le norme all’uopo previste dalla legge).
3.2. Ebbene, nel caso di specie, la questione inerente all’impossibilità di ricomprendere l’atto di dotazione di un trust nell’ambito applicativo dell’imposta de qua , prospettata dai contribuenti solamente con memoria e non con l’atto introduttivo del giudizio di primo grado, non ha determinato alcun ampliamento, sul piano fattuale, del thema decidendum , attenendo alla mera contestazione di uno dei presupposti costitutivi -da delibare, ovviamente, anche al cospetto di un diniego di rimborso, al fine di stabilire la correttezza
dell’operato dell’amministrazione finanziaria, in relazione alla sussistenza o meno del diritto a conseguire l’ammontare controverso- della pretesa tributaria, imperiata sulla necessaria ricorrenza, ai fini dell’operatività dell’imposizione, di un trasferimento di ricchezza.
Inoltre, immutato il quadro fattuale, l’applicabilità o meno della disciplina legale, in relazione alle condizioni che rendono possibile la tassazione, è compito precipuo dell’autorità giudiziaria, che è chiamata a svolgerlo perfino in mancanza di qualsivoglia sollecitazione sul punto ad opera RAGIONE_SOCIALE parti.
Con il secondo motivo l’RAGIONE_SOCIALE denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma primo, num. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione dell’art. 2, commi 47 e 49, del d.l. n. 262 del 2006, conv. dalla legge n. 286 del 2006, in quanto, nella vicenda in esame, la costituzione del trust aveva una finalità sostanzialmente gestoria -in una prospettiva dinamica- dei beni, circostanza inidonea a sottrarre il relativo conferimento all’applicazione dell’imposta, ancor più considerando che erano state previse attribuzioni patrimoniali nel corso della gestione, non ostando a tale conclusione l’orientamento della giurisprudenza di legittimità, che era basato, tuttavia, sul presupposto che un vero e proprio trasferimento di ricchezza avvenisse solamente alla fine della gestione -con ‘il riversamento RAGIONE_SOCIALE sostanze ai beneficiari’ -ad opera del trustee .
Il motivo è infondato.
5.1. L’istituzione di un trust ed il conferimento in esso di beni che ne costituiscano la dotazione sono atti fiscalmente neutri, in quanto non danno luogo ad un passaggio effettivo e stabile di ricchezza, ad un incremento del patrimonio del trustee , che
acquista solo formalmente la titolarità dei beni, per poi trasferirla al beneficiario finale, sicché non sono soggetti all’imposta in questione, che sarà dovuta, invece, al momento del trasferimento dei beni o diritti dal trustee al beneficiario, essendo questa interpretazione la sola conforme ai principi delineati dall’art. 53 Cost., secondo il quale l’imposizione non deve essere arbitraria, ma ragionevole, connessa, cioè, ad un effettivo indice di ricchezza (cfr. Cass. n. 19617/19, Cass. n. 29507/20 e Cass. n. 31857/23).
Il vincolo di destinazione, in cui si sostanziano l’istituzione di un trust e l’atto di dotazione, non costituisce un autonomo presupposto impositivo, essendo necessario un effettivo trasferimento di ricchezza mediante attribuzione patrimoniale stabile e non meramente strumentale (cfr. Cass. n. 21614/16, Cass. n. 16699/19 e Cass. n. 11083/24), di talché l’imposta è dovuta non al momento dell’atto istitutivo o di dotazione patrimoniale, in quanto meramente attuativi degli scopi di segregazione ed apposizione del vincolo, bensì in seguito all’eventuale trasferimento finale del bene o dei beni al beneficiario, giacché solo tale trasferimento è suscettibile di esprimere un effettivo indice di capacità contributiva, ai sensi del summenzionato art. 53 Cost. (cfr. Cass. n. 19167/19), e, quindi, di integrare un arricchimento, a titolo di liberalità, presupposto per l’applicazione dell’imposta sulle donazioni, avente il carattere della definitività (cfr. Cass. n. 31445/18 e, in senso analogo, Cass. n. 30343/25).
E questa opzione ermeneutica -come è stato segnalato anche nella proposta di definizione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.- si pone nel solco degli orientamenti espressi dalla stessa RAGIONE_SOCIALE (cfr., da ultimo, la circ. n. 34 del 2022,
rubricata ‘Disciplina fiscale dei trusts ai fini della imposizione diretta ed indiretta’), a mente dei quali ‘l’amministrazione, recependo le critiche sollevate dall’utenza, nonché recenti e condivisibili pronunce giurisprudenziali sul tema (cfr. Cass. n. 24153/20, Cass. n. 24154/20, Cass. n. 6080/23, Cass. n. 5073/23, Cass. n. 33425/23 e Cass. n. 2334/24), ha riconosciuto che ‘l’atto istitutivo con cui il disponente esprime la volontà di costituire il trust … è assoggettato all’imposta di registro in misura fissa’ ed, al contempo, che ‘la costituzione del vincolo di destinazione non integra un autonomo presupposto ai fini dell’imposta sulle successioni e donazioni, ma è necessario che si realizzi un trasferimento effettivo di ricchezza’.
5.2. E’ pur vero -come prospettato dall’RAGIONE_SOCIALE nel ricorso e ribadito nell’istanza di decisione, depositata in seguito alla proposta di definizione redatta ai sensi dell’art. 380bis c.p.c.- che la vicenda qui riguardata è caratterizzata nell’ambito di una finalità sostanzialmente gestoria – dalla peculiare previsione di eventuali attribuzioni patrimoniali, durante la vita del trust, in favore dei beneficiari, ma è altrettanto vero che, se, al momento dell’istituzione di un trust e della dotazione dei beni, l’unica utilità è rappresentata dalla mera segregazione di essi in vista del conseguimento di un determinato risultato di ordine patrimoniale, solamente al conseguimento di un tale risultato -momento in cui la ricchezza si sposta e viene conseguito un incremento di patrimonio economicamente apprezzabile – è ravvisabile una vera e propria capacità contributiva suscettibile di costituire il presupposto -o uno dei presupposti- della tassazione, anche perché, a voler opinare diversamente, si finirebbe per
configurare un’imposizione tributaria anticipata, in relazione, cioè, ad incrementi patrimoniali meramente eventuali -nel caso di specie, peraltro, subordinati ad una serie di condizioni- ed incerti anche nella loro consistenza.
5.3. E’, dunque, indispensabile, ai fini dell’applicazione dell’imposta de qua , che ricorra un trasferimento attuale ed effettivo, stabile e definitivo di beni, non certo ravvisabile al momento dell’istituzione di un trust e del suo atto di dotazione, del tutto inidonei ad esprimere un vero e proprio passaggio di ricchezza, indice di maggiore capacità contributiva e, quindi, tassabile (cfr. Cass. n. 21358/24, secondo la quale l’imposta sulle donazioni e successioni -così come quella di registro, ipotecaria e catastale- presuppone, in ossequio ai principi enucleabili dall’art. 53 Cost., un reale arricchimento del contribuente e non un trasferimento meramente strumentale di beni, come avviene, appunto, con l’istituzione di un trust ), destinato a concretizzarsi -il suddetto indice di maggiore capacità contributivasolamente con l’attuazione del programma negoziale insito nella finalità del vincolo di destinazione, con le attribuzioni patrimoniali -eventualmente scaglionate nel tempo- da esso previste.
In questa prospettiva, la tassazione -e ciò non contrasta con la natura del vincolo di destinazione in cui si sostanzia l’istituzione di un trust , valorizzandone, anzi, le peculiarità, che, sul piano concreto, possono essere anche variegate, ma reclamano tutte, nell’ambito di una ricostruzione unitaria, l’applicazione dei medesimi principi (cfr. Cass. n. 8082/20) -deve essere inevitabilmente declinata tenendo conto del progressivo compimento del programma di gestione avuto di
mira dal disponente, attraverso i singoli atti che, in ossequio alla sua funzione, gli diano concreta attuazione.
Essi possono consistere nel trasferimento, in un’unica soluzione o nel corso del tempo, dei beni originariamente conferiti in dotazione, ma anche nell’acquisizione, gestione ed erogazione di beni ulteriori e diversi, assoggettabili -al cospetto dei presupposti caso per caso previsti dalla leggead un’imposizione che potrebbe avere anche altra natura rispetto a quella in esame (inerente, giova ribadirlo ancora una volta, all’imposta di donazione, quale autoliquidata dai contribuenti ed oggetto, successivamente, di istanza di rimborso), come quella diretta, gravante sui redditi, applicabile -al ricorrere, ovviamente, RAGIONE_SOCIALE condizioni all’uopo necessarie – ai trusts ed ai beneficiari (cfr., a titolo esemplificativo, gli articoli 44 e 73 del TUIR).
Alla luce, pertanto, RAGIONE_SOCIALE osservazioni fin qui esposte, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese di lite conseguono alla soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
In virtù del richiamo fatto dall’art. 380 -bis , comma 3, c.p.c., l’RAGIONE_SOCIALE deve essere condannata, ai sensi dell’ art. 96, comma 3, c.p.c. , al pagamento, in favore dei controricorrenti, della somma di euro 7.000,00.
8.1. Inoltre, in applicazione del combinato disposto degli artt. 380bis , comma 3, e 96, comma 4, c.p.c., deve essere condannata al versamento, in favore della cassa RAGIONE_SOCIALE ammende, della somma di euro 3.500,00.
8.2. E’ stato chiarito che, in tema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, l’art. 380 -bis , comma 3, c.p.c. -che,
nei casi di definizione del giudizio in conformità alla proposta, contiene una valutazione legale tipica della sussistenza dei presupposti per la condanna ai sensi dell’art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.codifica un’ipotesi normativa di abuso del processo, giacché non attenersi alla valutazione del proponente, poi confermata dalla decisione definitiva, lascia presumere una responsabilità aggravata del ricorrente (cfr. Cass., sez. un., n. 28540/23). E ciò nonostante tale norma non preveda l’applicazione automatica RAGIONE_SOCIALE sanzioni da essa contemplate, che resta affidata alla vaglio RAGIONE_SOCIALE peculiarità del caso concreto (che, nella vicenda in esame, impongono l’applicazione RAGIONE_SOCIALE sanzioni, stante la palese infondatezza dei motivi di ricorso e dell’istanza dell’amministrazione finanziaria tendente comunque ad ottenere la decisione), in base ad un’interpretazione costituzionalmente compatibile del nuovo istituto (cfr. Cass., sez. un., n. 36069/23), avuto riguardo, in particolare, alla sostanziale omogeneità RAGIONE_SOCIALE ragioni decisorie rispetto al contenuto della proposta (cfr. Cass. n. 23078/25), non sussistendo nemmeno ragioni per escludere tale applicazione nei confronti dell’amministrazione finanziaria (cfr. Cass. n. 4702/25).
Non sussiste -e, quindi, non deve essere fatta la relativa dichiarazionel’obbligo -da parte dell’RAGIONE_SOCIALE – di versare, ai sensi dell’ art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trovando applicazione tale norma nei confronti RAGIONE_SOCIALE amministrazioni dello Stato che, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento RAGIONE_SOCIALE imposte e tasse che gravano sul processo (cfr. Cass. 2615/22, Cass. n. 29956/23, Cass. n. 26720/24 e Cass. n.18523/25).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna l’RAGIONE_SOCIALE alla refusione, in favore dei controricorrenti, della somma di euro 14.000,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre Iva, Cassa Previdenza e rimborso forfettario spese generali come per legge; condanna l’RAGIONE_SOCIALE al pagamento, in favore dei controricorrenti, della somma di euro 7.000,00; condanna l’RAGIONE_SOCIALE al versamento, in favore della cassa RAGIONE_SOCIALE ammende, della somma di euro 3.500,00.
Così deciso in Roma, 27 gennaio 2026
Il Presidente NOME COGNOME