Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 17232 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 17232 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
AVV_NOTAIO: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 21/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso n. 14776-2016 R.G. proposto da:
COGNOME NOME , elettivamente domiciliato in ROMA, presso lo studio «RAGIONE_SOCIALE», rappresentato e difeso dell’ AVV_NOTAIO COGNOME, che la giusta procura speciale estesa in calce al ricorso
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso l’RAGIONE_SOCIALE, che la rappresenta e difende ope legis
-resistente-
avverso la sentenza n. 5278/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 9/12/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/6/2024 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME
RILEVATO CHE
NOME COGNOME propone ricorso, affidato a quattro motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la RAGIONE_SOCIALE tributaria regionale della Lombardia aveva respinto l’appello avverso la sentenza n. 9404/2014 della RAGIONE_SOCIALE tributaria provinciale di Milano, in rigetto del ricorso avverso avviso di liquidazione di imposta di donazione, ipotecaria e catastale in conseguenza di atto di costituzione del trust immobiliare «Tiziano», registrato in data 27.7.2010;
l ‘ RAGIONE_SOCIALE si è costituita al solo scopo di partecipare all’udienza di discussione ;
il ricorrente ha da ultimo depositato memoria difensiva
CONSIDERATO CHE
1.1 con il primo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., nullità della sentenza impugnata per inesistenza della motivazione in relazione «alla ripresa a tassazione operata dall’Ufficio in materia di imposte ipotecarie e catastali, applicate in misura proporzionale, anziché fissa, in caso di trust autodichiarato»;
1.2. con il secondo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., nullità della sentenza impugnata per «carenza della motivazione» in merito al rigetto dell’appello circa l’applicazione dell’imposta sulle donazioni e successioni in misura proporzionale, anziché fissa;
1.3. con il terzo motivo il ricorrente denuncia , ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione di norme di diritto (art. 2, comma 47, d.l. n. 262 del 2006 ) per errata applicazione dell’imposta sulle donazioni in misura proporzionale, e non di quella di registro, in misura fissa, in caso di trust autodichiarato;
1.4. con il quarto motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione di norme di diritto (artt. 1 e 10 d.lgs. n. 347 del 31 ottobre 1990) per errata applicazione RAGIONE_SOCIALE imposte ipotecaria e catastale in misura proporzionale, anziché fissa, in caso di trust autodichiarato;
2.1. il terzo ed il quarto motivo, fondati, possono essere esaminati e decisi con priorità, giacché fondati su una ragione più liquida, che consente di modificare l’ordine RAGIONE_SOCIALE questioni da trattare, in adesione alle esigenze di celerità del giudizio e di economia processuale di cui agli artt. 24 e 111 Cost. (cfr. Cass. n. 12002 del 28/05/2014; conf. Cass. n. 23531 del 18/11/2016);
2.2. al riguardo vanno richiamati i principi di diritto già affermati da questa Corte, che il Collegio condivide, secondo cui, in tema di imposta di donazione, registro e ipocatastale, la costituzione del vincolo di destinazione di cui all’art. 2, comma 47, d.l. n. 262 del 2006, conv. in l. n. 286 del 2006, non costituisce autonomo presupposto impositivo, essendo necessario un effettivo trasferimento di ricchezza mediante attribuzione patrimoniale stabile e non meramente strumentale (cfr. Cass. nn. 8082/2020, 19167/2019, 16699/2019, 21614/2016);
2.3 . l’imposta, di conseguenza, è dovuta, nelle fattispecie in esame, non al momento della costituzione dell’atto istitutivo o di dotazione patrimoniale, fiscalmente neutri in quanto meramente attuativi degli scopi di segregazione ed apposizione del vincolo, bensì in seguito all’eventuale trasferimento finale del bene al beneficiario, in quanto solo quest’ultimo costituisce un effettivo indice di ricchezza ai sensi dell’art. 53 Cost. (cfr. Cass. n. 19167/2019 cit.)
2.4. deve quindi, anche nella presente sede, affermarsi che: -la costituzione del vincolo di destinazione di cui all’art. 2 co.47 d.l. 262/06, conv. in. L. 286/06, non integra autonomo e sufficiente presupposto di una nuova imposta, in aggiunta a quella di successione e di donazione; -per l’applicazione dell’imposta di donazione, così come di quella proporzionale di registro ed ipocatastale, è necessario che si realizzi un
trasferimento effettivo di ricchezza mediante attribuzione patrimoniale stabile e non meramente strumentale; -nel trust di cui alla L. 364/89, di ratifica ed esecuzione della Convenzione dell’Aja 1° luglio 1985, un trasferimento così imponibile non è riscontrabile né nell’atto istitutivo né nell’atto di dotazione patrimoniale tra disponente e trustee – in quanto meramente strumentali ed attuativi degli scopi di segregazione e di apposizione del vincolo di destinazione – ma soltanto in quello di eventuale attribuzione finale del bene al beneficiario, a compimento e realizzazione del trust medesimo;
2.5. posto che l’imposta sulle successioni e donazioni ha, pertanto, come presupposto l’arricchimento patrimoniale a titolo di liberalità, ai fini della sua applicazione in misura proporzionale occorre valutare se sin dall’istituzione del trust si sia realizzato un trasferimento definitivo di beni e diritti dal trustee al beneficiario, ed in mancanza di tale condizione, come nel caso in esame, l’atto dovrà essere assoggettato alla sola imposta fissa di registro (cfr. Cass. n. 31445 del 2018);
2.6. ne consegue che, poiché secondo l’ormai consolidato orientamento di questa Corte, il trasferimento dal settlor al trustee di beni avviene a titolo gratuito e non determina effetti traslativi, poiché non ne comporta l’attribuzione definitiva allo stesso trustee , che è tenuto solo ad amministrarli ed a custodirli, in regime di segregazione patrimoniale, in vista del loro trasferimento ai beneficiari del trust , detto atto, pertanto, è soggetto a tassazione in misura fissa per quanto attiene sia all’imposta di registro, che alle imposte ipotecaria e catastale (cfr. Cass. n. 2897/2020, n. 3075/2020, n. 10254/2020, n. 16699/2019, n. 975/2018, n. 21614/2016, n. 25478/2015);
quanto sin qui illustrato comporta l’accoglimento del ricorso e la cassazione della sentenza impugnata;
inoltre, non richiedendosi, per la risoluzione della controversia, alcun altro accertamento di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ex art. 384 c.p.c., comma 1, con l’accoglimento del ricorso introduttivo del contribuente;
poiché l’orientamento giurisprudenziale di questa Corte, in base al quale si è decisa la causa, s’è consolidato dopo la proposizione del ricorso per cassazione, si ritiene opportuno compensare tra le parti le spese processuali RAGIONE_SOCIALE fasi di merito e di legittimità
P.Q.M.
La Corte accoglie il terzo ed il quarto motivo di ricorso, assorbiti i rimanenti motivi; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo del contribuente; compensa tra le parti le spese processuali dei gradi di merito e di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità