Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 26795 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 26795 Anno 2024
Presidente: PAOLITTO LIBERATO
Relatore: CANDIA COGNOME
Data pubblicazione: 15/10/2024
REGISTRO TRUST
sul ricorso iscritto al n. 17157/2017 del ruolo generale, proposto
DA
COGNOME NOME (codice fiscale CODICE_FISCALE), nata a Napoli il DATA_NASCITA e residente a Torino, alla INDIRIZZO, rappresentata e difesa, in ragione di procura speciale e nomina poste in calce al ricorso, anche disgiuntamente, dall’avv. NOME COGNOME (codice fiscale CODICE_FISCALE) del Foro di Alessandria e dal prof. avv. NOME COGNOME (codice fiscale CODICE_FISCALE) CODICE_FISCALE), domiciliati presso lo studio di quest’ultima, in Roma, alla INDIRIZZO Sacchetti n. 9.
– RICORRENTE –
CONTRO
RAGIONE_SOCIALE (codice fiscale CODICE_FISCALE), rappresentata e difesa, ex lege , dall’Avvocatura Generale dello Stato (codice fiscale CODICE_FISCALE), domiciliata in Roma, alla INDIRIZZO.
-CONTRORICORRENTE –
per la cassazione della sentenza n. 1609/3/2016 della Commissione tributaria regionale del Piemonte, depositata il 27 dicembre 2016; UDITA la relazione della causa svolta dal consigliere NOME COGNOME nella camera di consiglio celebratasi in data 3 luglio 2024.
RILEVATO CHE:
oggetto di controversia è l’avviso di liquidazione indicato in atti con cui l’Ufficio recuperò a tassazione nei confronti del AVV_NOTAIO l’imposta di registro ed ipo -catastale in relazione ad un contratto di conferimento beni in un trust ;
la suindicata Commissione rigettava l’appello proposto dalla contribuente, ribadendo la debenza RAGIONE_SOCIALE imposte in misura proporzionale, in quanto « il trust realizza a pieno titolo la costituzione di un vincolo di destinazione, atto, di schietta natura liberale, essendo rivolto dal genitore a beneficio della futura prole, che, per espressa disposizione della legge 286/2006 comporta il versamento RAGIONE_SOCIALE imposte sulle successioni e donazioni. Il momento impositivo si identifica con quello del conferimento dei beni al trust, negozio sufficiente a determinare la segregazione del patrimonio» (così nella sentenza impugnata);
avverso tale pronuncia NOME COGNOME proponeva ricorso per cassazione, notificato ai sensi dell’art. 149 cod. proc. civ., il 27 giugno/3 luglio 2017, formulando un unico motivo d’impugnazione, successivamente illustrato con memoria ex art. 380bis .1. cod. proc. civ. depositata il 18 giugno 2024;
l’RAGIONE_SOCIALE resisteva con controricorso notificato il 29 agosto 2017;
CONSIDERATO CHE:
con l’unico motivo di impugnazione la ricorrente ha dedotto, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 2, comma 47, 48 e 49 d.l. 3 ottobre 2006, n. 262, nonché degli artt. 1 e 10 d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 347 e dell’art. 1 della relativa tariffa, rimproverando al Giudice regionale di aver ritenuto
che la costituzione del trust comportasse l’istituzione di un vincolo di destinazione, opponendo a tale valutazione che il conferimento dei beni non aveva comportato alcun trasferimento degli stessi, né quindi manifestato capacità contributiva, avendo avuto solo efficacia segregante, venendo quindi a mancare il presupposto impositivo della tassazione in misura proporzionale;
2. il ricorso va accolto;
l’indirizzo interpretativo seguito dal Giudice regionale risulta fondato sulla giurisprudenza di questa Corte espressa con le ordinanze nn. 3735, 3737, 3886 e 5322/2015, secondo cui l’atto con il quale il disponente vincola i propri beni al perseguimento di determinate finalità, pur non determinando il trasferimento degli stessi ad un beneficiario e l’arricchimento di quest’ultimo, nondimeno è fonte di costituzione di un vincolo di destinazione, come tale assoggettato all’imposta prevista dall’art. 2, comma 47, d.l. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla legge 23 novembre 2006, n. 286;
tuttavia, tale ordine di idee, basato sulla letterale interpretazione dell’art. dall’art. 2, comma 47, d.l. 3 ottobre 2006 n. 262 (che ha previsto l’istituzione dell’imposta sulle successioni e donazioni, tra l’altro, anche sulla costituzione dei vincoli di destinazione) è stato superato dalla successiva, ribadita, riflessione della giurisprudenza di questa Corte, la quale, a partire dall’anno 2019, con numerose pronunce (v. Cass. n. 1131/2019; n.15453/2019, n. 15455/2019, n. 15456/2019, n. 16699/2019, n. 16700/2019, n. 16701/2019, n. 16705/2019, n. 22754/2019, ed altre conformi, nonché, da ultimo, Cass., Sez. T, 20 agosto 2024, n. 29979 e la giurisprudenza ivi richiamata), s’è consolidata nel ritenere che:
-«la costituzione del vincolo di destinazione di cui all’art. 2, co. 47, d.l. 262/06, conv. in l. 286/06, non integra autonomo e sufficiente presupposto di una nuova imposta, in aggiunta a quella di successione e di donazione;
-per l’applicazione dell’imposta di donazione, come di quella proporzionale di registro ed ipocatastale, è necessario che si realizzi un trasferimento effettivo di ricchezza mediante attribuzione patrimoniale stabile e non meramente strumentale;
nel trust di cui alla l. 364/89, di ratifica ed esecuzione della Convenzione dell’Aja 1^ luglio 1985, un trasferimento così imponibile non è riscontrabile né nell’atto istitutivo né nell’atto di dotazione patrimoniale tra disponente e trustee -in quanto meramente strumentali ed attuativi degli scopi di segregazione e di apposizione del vincolo di destinazione – ma soltanto in quello di eventuale attribuzione finale del bene al beneficiario, a compimento e realizzazione del trust medesimo» (così Cass., Sez. T., 31 maggio 2022, n. 17749, che richiama Cass. nn. 13/21, 224/21, 22569/21, 2897/20, 5766/20, 7003/20, 29507/20, 8082/20, 19167/19, 16699/19, 21614/16);
le ragioni di tale approdo possono essere riepilogate nel modo che segue, nei termini già precisati dalle pronunce di questa Corte del 15 luglio 2022, n. 22293, del 20 giugno 2022 nn. 19746 e 19747 e, da ultimo, Cass., Sez. T, 20 agosto 2024, n. 29979):
-l’atto dispositivo del settlor a favore del trustee avviene a titolo gratuito e non determina effetti traslativi, poiché non comporta l’attribuzione definitiva dei beni allo stesso, il quale è tenuto solo ad amministrarli ed a custodirli, in regime di segregazione patrimoniale, in vista del loro trasferimento ai beneficiari del trust ;
-la costituzione del trust non produce, quindi, effetti incrementativi della capacità contributiva del disponente, poichè il suo patrimonio non acquisisce miglioramenti e nemmeno li realizza a favore degli eventuali terzi beneficiari, giacchè tale effetto migliorativo nella sfera giuridica di questi ultimi si realizza solo quando il trustee abbia compiuto l’attività per la quale ha ottenuto l’attribuzione strumentale e temporanea della titolarità dei beni;
-si tratta di atto avente un contenuto sostanzialmente programmatico ed attuativo degli scopi di segregazione e di costituzione
del vincolo di destinazione, che non comportano alcun incremento di ricchezza, giacchè l’attribuzione dei beni al trustee avviene in via strumentale e temporanea, senza effetti traslativi nel significato rilevante ai fini dell’imposizione (e cioè nel senso di un effettivo e stabile passaggio di ricchezza), ma per consentire a questi l’amministrazione e la custodia, a volte la vendita dei beni, in regime di segregazione patrimoniale, in vista del perseguimento dello scopo del trust (Cass., Sez. 5^, 24 dicembre 2020, n. 29507; Cass., Sez. 6^-5, 4 gennaio 2021, n. 13; Cass., Sez. 6^-5, 15 ottobre 2021, n. 28400; Cass., Sez. 6^-5, 26 ottobre 2021, n. 30119; Cass., Sez. 5^, 14 marzo 2022, nn. 8147, 8:148 e 8149; Cass., Sez. 5^, 22 marzo 2022, n. 9173);
-«L’apposizione del vincolo sui beni conferiti nel trust , in quanto tale, determina l’utilità rappresentata dalla separatezza dei beni (limitativa della regola generale di cui all’art. 2740 cod. civ.), la quale non concreta, di per sé’ alcun effettivo e definitivo incremento patrimoniale in capo al trustee, ma soltanto al beneficiario finale, ove esistente’ ma in un momento successivo, quando il trust ha raggiunto lo scopo per cui è stato costituito» (così Cass., Sez. T., 20 giugno 2022, n. 19747);
-«Prima di questo momento, l’utilità, insita nell’apposizione del vincolo, si risolve, dal lato del conferente, in un’autorestrizione del potere di disposizione, mediante la segregazione e, dal lato del trustee , in un’attribuzione patrimoniale meramente formale, separata dai beni personali del trustee (Cass., Sez. 5^, 24 dicembre 2020, n. 29507; Cass., Sez. 6^-5, 26 ottobre 2021, n. 30119; Cass., Sez. 5^, 6 dicembre 2021, n. 38731)» (così, in termini, (così Cass., Sez. T., 20 giugno 2022, n. 19747 cit.);
-«La strumentalità dell’atto istitutivo e di dotazione del trust ne giustifica pertanto, nei termini indicati, la neutralità fiscale, tenuto conto che l’indice di ricchezza, al quale deve sempre collegarsi l’applicazione del tributo, non prende consistenza prima che il trust abbia attuato la propria funzione (Cass., Sez. 5, 23 aprile 2020, n.8082; Cass., Sez. 5^, 24 dicembre 2020, n. 29507; Cass., Sez. 6^-5, 15 ottobre 2021, n. 28400;
Cass., Sez. 6″-5, 26 ottobre 2021, n. 30119; Cass., Sez. 5^, 6 dicembre 2021, n. 38731)» (così, Cass., Sez. T, 20 giugno 2022, n. 19747 cit.);
-«Detto atto, pertanto, è soggetto a tassazione in misura fissa, sia per quanto attiene all’imposta di registro che alle imposte ipotecaria e catastale (in termini: Cass., Sez. 5″, 17 gennaio 2018, n. 975; Cass., Sez. 5^, 21 giugno 2019, n. 16705; Cass., Sez. 5^, 23 aprile 2020, n’ 8082; Cass., Sez. 5^, 3 dicembre 2020, nn. 27666 e 27668; Cass., Sez. 6^-5, 15 ottobre 2021, n. 28400)» (così, in termini, (così, Cass., Sez. T, 20 giugno 2022, n. 19747 cit. e, nello stesso senso, per l’imposta ipotecaria e catastale, Cass., Sez. 5^, 18 dicembre 2015, n. 25478; Cass., Sez. 5^, 17 gennaio 2018, n. 975; Cass., Sez. 5″, 21 giugno 2019, n. 16705; Cass., Sez. 5^, 23 aprile 2020, n. 8082; Cass., Sez. 5^, 20 maggio 2021, nn. 13818 e 13819; Cass., Sez. 5^, 16 luglio 2021, n. 20408; Cass., Sez. 6^-5, 15 ottobre 2021, n. 28400, richiamate da Cass., Sez. T, 20 giugno 2022, n. 19747 cit.);
-«Ai fini dell’applicazione RAGIONE_SOCIALE imposte di successione, registro, ipotecaria e catastale è necessario, ai sensi dell’art. 53 Cost., che si realizzi un trasferimento effettivo di ricchezza mediante un’attribuzione patrimoniale stabile e non meramente strumentale», per cui «nel trust di cui alla Legge 16 ottobre 1989 n. 364 (di ratifica ed esecuzione della Convenzione dell’Aja 1° luglio 1985), detto trasferimento imponibile non è costituito né dall’atto istitutivo del trust , né da quello di dotazione patrimoniale fra disponente e trustee in quanto gli stessi sono meramente attuativi degli scopi di segregazione e costituzione del vincolo di destinazione, bensì soltanto dall’atto di eventuale attribuzione finale del bene al beneficiario (Cass., Sez. 5″, 21 giugno 2019, n. 16699; Cass., Sez. 5^, 24 dicembre 2020, n. 29507; Cass., Sez. 6^-5, 26 ottobre 2021, n. 30119)»;
-«La discrezionalità del legislatore nell’individuare i presupposti impositivi deve pur sempre muoversi in un ambito di ragionevolezza e di non-arbitrio (Corte Cost. n. 4/1957 e n. 83/2015), posto che la capacità contributiva in ragione della quale il contribuente è chiamato a concorrere alle pubbliche spese ‘esige l’oggettivo e ragionevole collegamento del
tributo ad un effettivo indice di ricchezza’ (C.Cost.ord.394/08). Indice che, nel caso del trust , non prende consistenza prima del completamento del percorso cui esso è preordinato. L’apposizione del vincolo, infatti, determina per il disponente l’utilità rappresentata dalla segregazione dei beni in vista del conseguimento di un determinato risultato di ordine patrimoniale; ed è appunto al conseguimento di detto risultato che si deve guardare per individuare il momento in cui la ricchezza si sposta e viene conseguita una utilità economicamente apprezzabile» (così Cass., Sez. T, 5 luglio 2022, n. 21181);
-alla luce del parametro di cui all’art. 53 Cost., l’applicazione dell’art. 2, comma 47, d.l. 3 ottobre 2006 n. 262, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 novembre 2006 n. 286, va conciliata con il principio della capacità contributiva espressa dal trasferimento del bene, per cui quando -come nella specie – il conferimento costituisce un atto sostanzialmente neutro, che non arreca un reale e stabile incremento patrimoniale al beneficiario, resta esclusa la ricorrenza di un passaggio di ricchezza suscettibile di imposizione indiretta (Cass., Sez. 5^, 17 gennaio 2019, n. 1131; Cass., Sez. 5^, 24 dicembre 2020, n. 29507; Cass., Sez. 6^-5, 15 ottobre 2021, n. 28400; Cass., Sez. 6^-5, 26 ottobre 2021, n. 30119; Cass., Sez. 5^, 6 dicembre 2021, n. 38731, richiamate da Cass., Sez. T, 20 giugno 2022, n. 19747 cit.);
-l’art. 2, comma 47, cit . ha « mantenuto, come presupposto impositivo, quello stabilito dall’art. 1 d.lgs. n. 346 del 1990, e cioè il “reale trasferimento” di beni o diritti, e quindi il “reale arricchimento” dei beneficiari, aggiungendo espressamente, tra gli atti suscettibili d’imposizione (oltre ai trasferimenti a titolo gratuito, anche) la costituzione dei vincoli di destinazione, per evitare che un’interpretazione restrittiva, determinata dal rinvio all’abrogato d.lgs. n. 346 del 1990, potesse portare, in tali ipotesi, all’esclusione dell’imposta, che invece non era contemplata nel d.lgs. n. 346 del 1990, semplicemente perché, all’epoca, la costituzione di tali vincoli non era ancora prevista nel nostro ordinamento (così Cass., Sez. 5, n. 1131 del 17/01/2019; v. anche Cass., Sez. 5, n. 19167 del 17/07/2019 e, in motivazione, Cass., Sez. 5, n. 8082 del 23/04/2020)» (cfr. Cass., Sez. T. 20 giugno 2022, n. 19746);
-«in questi casi, l’imposta sulle successioni e donazioni, prevista dall’art. 2, comma 47, del D.L. 3 ottobre 2006 n. 262, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 novembre 2006 n. 286, è dovuta non al momento dell’istituzione del trust o in quello di dotazione patrimoniale dello stesso, fiscalmente neutri, ma semmai in seguito, al momento dell’eventuale trasferimento dei beni o dei diritti a terzi, perché, come sopra evidenziato, solo tale atto costituisce un effettivo indice di ricchezza ai sensi dell’art. 53 Cost. (Cass., Sez. 5^, 21 giugno 2019, n. 16699; Cass., Sez. 5^, 17 luglio 2019, n. 19167; Cass., Sez. 6^-5, 15 ottobre 2021, n. 28400; Cass., Sez. 6^-5, 26 ottobre 2021, n. 30119; Cass., Sez. 5^, 14 marzo 2022, nn. 8147, 8148 e 8149; Cass., Sez. 5^, 22 marzo 2022, n. 9173)» (così Cass., Sez. T., 20 giugno 2022, n. 19747 cit.).
-in definitiva, «l’atto di istituzione del trust non è, in sé, presupposto dell’imposta di cui all’art. 2, comma 47, d. I. n. 262 del 2006, convertito dalla l. n. 286 del 2006, e che non si tratta di imposta nuova, in quanto è da applicarsi l’imposta sulle donazioni, come la disposizione chiarisce, anche alle liberalità attuate mediante l’istituzione di “vincoli di destinazione”» (cfr. Cass., Sez. V, 15 luglio 2022, n. 22393, che richiama Cass. n. 21614/2016 e poi Cass. 1131/2019).
-«Per tutti i trust , siano essi auto-dichiarati (e quindi con effetto solo segregativo e non di trasferimento di beni) o con trasferimento di beni, l’atto di dotazione è presupposto applicativo RAGIONE_SOCIALE imposte di registro, ipotecaria e catastale non in misura proporzionale ma in misura fissa (rispettivamente in forza dell’art. 11, parte prima o dell’art. 4, parte seconda, della tariffa allegata al d.P.R. 131/1986, e in forza dell’art.10, comma 2, d.lgs. 347/1990, quale atto “che non importa trasferimento di proprietà di beni”), ed è, per l’imposta sulle donazioni, “neutro” (ferma restando l’applicazione dell’imposta sulle donazioni all’atto del trasferimento al beneficiario finale qualora l’atto sia non solo gratuito ma liberale e con esclusione invece dell’imposta sulle donazioni in caso di atto non liberale ma in funzione solutoria» (così Cass., Sez. V, 15 luglio 2022, n. 22293).
alla stregua dei principi sopra riepilogati, il ricorso va, quindi, accolto, per cui la sentenza impugnata va cassata e, non essendovi accertamenti in fatto da svolgere, la causa può essere decisa nel merito, accogliendo il ricorso originario, con conseguenziale annullamento dell’atto impugnato;
le spese dell’intero giudizio vanno interamente compensate tra le parti, tenuto conto che l’orientamento giurisprudenziale di cui sopra si è consolidato solo nel corso del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso originario della contribuente.
Compensa tra le parti le spese dell’intero giudizio.
Così deciso in Roma in data 3 luglio 2024.