Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 16931 Anno 2025
Civile Sent. Sez. 5 Num. 16931 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 24/06/2025
Oggetto: Rimborso ritenute su TFR – Lavoratore italiano distaccato e residente all’estero -Datore di lavoro italiano – Convenzione con la Gran Bretagna – Artt. 15 e 29
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 29794/2022 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , con sede in Roma, INDIRIZZO, domiciliata in Roma, alla INDIRIZZO, presso l’Avvocatura AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO dalla quale è rappresentata e difesa ope legis ;
– ricorrente –
Contro
COGNOME NOME, rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale rilasciata su foglio separato ed allegato al controricorso, dall’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio del difensore;
-controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell ‘Abruzzo , Sezione Staccata di Pescara, n. 351/06/2022, depositata il 7 giugno 2022.
Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 6 maggio 2025 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
Udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
Uditi per l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE l’ AVV_NOTAIO e per il controricorrente l’ AVV_NOTAIO.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME, cittadino italiano residente all’estero, presentava domanda di rimborso RAGIONE_SOCIALE imposte versate dal sostituto d’imposta (RAGIONE_SOCIALE), pari a complessivi Euro 74.420,84, sulle somme erogate a titolo di TFR ed incentivo all’esodo per il periodo di lavoro nel Regno Unito.
Impugnava, quindi, il silenzio rifiuto serbato dall’Ufficio innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Pescara, evidenziando di non dovere nulla al fisco italiano, in virtù della Convenzione stipulata dall’Italia con il Regno Unito (art. 15), ratificata con legge n. 329/1990. Il contribuente, infatti, aveva dal 2003 la residenza all’estero, aveva svolto la prestazione lavorativa nel Regno Unito e in Italia aveva sede il datore di lavoro.
L’Ufficio si costituiva deducendo l’insussistenza dei presupposti del rimborso, non avendo l’istante allegato, in particolare, la certificazione prevista dall’art. 29 della Convenzione.
La CTP rigettava il ricorso, ritenendo imponibili in Italia il TFR e l’incentivo all’esodo, erogati entrambi dal datore di lavoro avente sede in Italia.
Interposto gravame, la Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo, Sezione Staccata di Pescara, riformava la decisione di primo grado; dopo aver premesso che il contribuente aveva svolto, per quanto qui rilevi, attività lavorativa nel Regno Unito dal 5.1.2004 al 31.1.2012, in virtù di distacco internazionale disposto dal datore di lavoro (RAGIONE_SOCIALE, e dopo aver svolto alcune considerazioni generali sulle convenzioni internazionali bilaterali contro le doppie
imposizioni, la CTR affermava che il reddito prodotto (all’estero) dal contribuente non era tassabile in Italia, bensì nel Regno Unito (tra l’altro, luogo di residenza del medesimo), a prescindere dall’effettivo pagamento RAGIONE_SOCIALE imposte in detto ultimo AVV_NOTAIO. In altri termini, ciò che rileva è l’esistenza del potere impositivo principale AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO (diverso dall’Italia), sulla base della convenzione bilaterale stipulata con l’Italia.
Avverso questa sentenza propone ricorso il patrono erariale, affidandosi a due motivi; replica con tempestivo controricorso la parte contribuente.
Fissata l’udienza pubblica per il 06/05/2025, il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO Generale, nella persona del AVV_NOTAIO, ha depositato memoria scritta con cui ha chiesto rigettarsi il ricorso.
Il contribuente ha depositato memoria ex art. 378 cod. proc. civ..
All’udienza pubblica del 06/05/2025 il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO Generale ha ribadito le conclusioni già rese con la memoria, l’AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO ha chiesto accogliersi il ricorso e l’AVV_NOTAIO del contribuente ha chiesto il rigetto del ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso l ‘RAGIONE_SOCIALE denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. «la violazione dell’art. 15, comma 2, lettera b) della Convenzione Italia-Gran Bretagna contro le doppie imposizioni, ratificata con L. n. 329/90». Deduce, in particolare, che il TFR era stato, nella specie, erogato da un datore di lavoro avente sede in Italia; pertanto, come affermato dalla Suprema Corte nella decisione n. 2441/2017, i redditi da lavoro dipendente sono tassabili nello AVV_NOTAIO in cui ha sede il datore di lavoro, se l’onere della remunerazione non sia sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore abbia nell’altro AVV_NOTAIO (art. 15, p. 2, lett. b della Convenzione).
Il motivo è infondato.
1.1. È noto che le convenzioni bilaterali in materia di doppia imposizione hanno la funzione di dettare norme internazionali di conflitto al fine di eliminare la sovrapposizione dei sistemi fiscali nazionali, che si verifica allorché una stessa situazione di fatto economicamente rilevante determina la nascita in capo al medesimo soggetto di due obbligazioni tributarie in relazione a imposte AVV_NOTAIO stesso tipo previste dalla legislazione di due Paesi diversi, con conseguente ostacolo all’attività economica e di investimento internazionale. Tale scopo viene perseguito o mediante l’attribuzione del potere d’imposizione fiscale ad uno AVV_NOTAIO contraente e, corrispondentemente, con la rinuncia all’esercizio di tale potere da parte dell’altro AVV_NOTAIO, oppure viene prevista una potestà impositiva concorrente dei due Stati, con il ricorso allo strumento del credito d’imposta per evitare la doppia imposizione (Cass. 13/10/2017, n. 24112; Cass. 14/04/2021, n. 9725).
1.2. Nella specie la Convenzione stipulata da Italia e Gran Bretagna a RAGIONE_SOCIALE il 21.10.1988 e ratificata con la legge 329/1990 detta due regole:
-il primo comma dell’art. 15 prevede che gli stipendi ricevuti da un residente di uno AVV_NOTAIO contraente in corrispettivo di una attività dipendente sono imponibili soltanto in detto AVV_NOTAIO, a meno che tale attività non venga svolta nell’altro AVV_NOTAIO contraente (nel qual caso le remunerazioni sono imponibili in questo altro AVV_NOTAIO); in altri termini, il criterio discretivo ai fini della individuazione AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO dotato della potestà impositiva è il luogo di svolgimento dell’attività lavorativa, spettando, infatti, sempre allo AVV_NOTAIO dove il dipendente svolga detta attività la potestà impositiva sia nel caso in cui in detto AVV_NOTAIO il dipendente abbia la propria residenza (prima parte del comma), sia nel caso in cui il dipendente abbia la residenza nell’altro AVV_NOTAIO (seconda parte del comma); si tratta di un principio AVV_NOTAIO, ispirato al moAVV_NOTAIO promosso dall’OCSE, e affermato da numerose convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni (ad es. quella stipulata dall’Italia e dalla Svizzera, art. 15);
-il secondo comma detta alcune eccezioni alla seconda RAGIONE_SOCIALE due ipotesi enucleate nel primo comma; stabilisce, infatti, che quando il dipendente svolga la propria attività in uno AVV_NOTAIO, che sia diverso da quello della propria residenza, la potestà impositiva è AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO in cui risiede quando: a) il lavoratore soggiorni nell’altro AVV_NOTAIO per periodi inferiori ai 183 giorni per anno fiscale; b) le remunerazioni siano pagate da un datore di lavoro che non risieda nell’altro AVV_NOTAIO (cioè che risieda nello stess o AVV_NOTAIO in cui il lavoratore ha la residenza); c) l’onere della remunerazione non è sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha nell’altro AVV_NOTAIO.
1.3. Nella fattispecie, che si tratti di potestà impositiva esclusiva di uno dei due Stati (il Regno Unito) discende inequivocabilmente dal fatto che il COGNOME risiedeva in detto AVV_NOTAIO ed ivi aveva svolto la propria attività lavorativa; la norma prevede, per questa ipotesi, che il reddito è imponibile «soltanto» in tale AVV_NOTAIO (sul rilievo da attribuire – in base ai criteri interpretativi dettati dall’art. 31 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati – alla presenza o meno, nelle singole disposizioni RAGIONE_SOCIALE convenzioni contro le doppie imposizioni, dell’avverbio «soltanto», al fine di stabilire la ripartizione della potestà impositiva tra gli Stati contraenti, cfr. Cass. n. 23984 del 2016). Trova, quindi, applicazione nella fattispecie la prima ipotesi disciplinata dal primo comma dell’articolo 15 della Convenzione, non già il comma secondo, lett. b), della norma, come erroneamente ritenuto dal patrono erariale (norma che, ovviamente, non può quindi ritenersi violata nella fattispecie).
1.4. In fattispecie analoga a quella per cui è l’odierno giudizio (Cass. n. 24112/2017 cit.) questa Corte ha affermato che le somme percepite a titolo di retribuzione dell’attività di lavoro dipendente, svolta nel Regno Unito da cittadino residente nel Regno Unito, sono soggette a tassazione esclusivamente in tale AVV_NOTAIO.
1.5. Il motivo, conformemente a quanto sostenuto dal AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO Generale, va quindi rigettato.
Con il secondo motivo l’Ufficio denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. «la violazione dell’art. 29 della Convenzione con la Gran Bretagna, ratificata con L. n. 329/90». Sostiene, in particolare, che erroneamente la CTR ha ritenuto irrilevante l’omessa presentazione del certificato previsto dall’art. 29 della Convenzione. Il contribuente, nella specie, avrebbe dovuto allegare all’istanza di rimborso l’attestazione dell’amministrazione fiscale del Regno Unito circa la sussistenza RAGIONE_SOCIALE condizioni per il diri tto all’applicazione RAGIONE_SOCIALE esenzioni previste dalla Convenzione.
Il motivo è infondato.
2.1. L’articolo 29 della Convenzione prevede che l’imposta riscossa in uno AVV_NOTAIO contraente mediante ritenuta alla fonte è rimborsata a domanda dell’interessato, corredata da un attestato AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO contraente -del quale il contribuente è residente -certificante che sussistono le condizioni richieste per aver diritto al rimborso .
2.2. Circa la rilevanza da attribuire alle certificazioni previste dalle convenzioni bilaterali per evitare le doppie imposizioni, questa Corte ha, in un primo momento, affermato (con riferimento all’ omologo art. 29 della Convenzione ItaliaSvizzera) che l’istanza di rimborso deve essere corredata di attestazione ufficiale di un’autorità AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO contraente in cui il contribuente è residente, certificante che sussistono le condizioni richieste dalla stessa Convenzione per ottenere il rimborso; tale attestazione non ammette equipollenti (Cass. n. 21/04/2001, n. 5927).
Si tratta di un principio affermato anche con riferimento alla identica disposizione (art. 29) della Convenzione Italia-Argentina (Cass. 15/01/2016, n. 555 e Cass. 27/01/2016, n. 1460).
2.3. Successivamente si è ritenuta sufficiente, ai fini dell’accoglimento della domanda di rimborso, la prova della residenza anagrafica nel Paese estero (nella specie Inghilterra) esclusivo titolare della potestà impositiva (Cass. 13/10/2017, n. 24112). Sempre con specifico riferimento all’art. 29 della
Convenzione Italia-Regno Unito, in tempi recenti si è chiarito come la certificazione attestante la residenza fiscale estera è anche idonea a provare l’astratta soggezione fiscale nel paese estero (Cass. 24/04/2023, n. 10884).
Precisamente si è affermato che:
-il moAVV_NOTAIO di convenzione OCSE (il primo risalente al 1963), in attuazione del quale è stata firmata a RAGIONE_SOCIALE, il 21 ottobre 1988 (poi ratificata con l. 5 novembre 1990, n. 329), la convenzione italobritannica in tema di doppia imposizione, stabilisce all’art. 4 che l’espressione ‘residente in uno stato contraente’ designa ogni persona la quale, in virtù della legislazione AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO, è assoggettata ad imposta nello stesso AVV_NOTAIO (‘is liable to tax’), e nel relativo commentario si legge che la disposizione è proprio dettata al fine di risolvere casi di doppia residenza (‘ the article is intended to define the meaning of term ‘Resident of a contracting state’ and to solve cases of double residences’), sempre intesa, in base alle legislazioni domestiche, dal punto di vista fiscale;
-le stesse indicazioni dell’RAGIONE_SOCIALE sono in tal senso : ‘ l’autorità fiscale del Paese di residenza del beneficiario del reddito può rilasciare l’Attestato di residenza fiscale utilizzando una propria modulistica da allegare alla domanda di rimborso o di applicazione diretta dell’esonero o dell’aliquota convenzionale’ . Il moAVV_NOTAIO rilasciato dall’Autorità fiscale estera deve attestare la residenza del beneficiario ai sensi della pertinente norma convenzionale nel periodo d’imposta ovvero alla data di rilascio dell’Attestato ;
-l addove l’Autorità fiscale estera preveda il rilascio dell’Attestato con procedura elettronica, la validità del documento deve essere verificabile e del resto in conformità con i modelli a sua volta rilasciati dall’RAGIONE_SOCIALE per i residenti fiscali in Italia (cfr. RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE prot. n. 2013/84404);
-il certificato di residenza fiscale, dunque, è sufficiente a soddisfare le condizioni previste dall’art. 29, comma 2, della richiamata convenzione RAGIONE_SOCIALE, con speciale riferimento alla
necessità di allegare all’istanza di rimborso ‘un attestato AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO contraente (…) certificante che sussistono le condizioni richieste per avere diritto al rimborso’.
2.4. Alla luce di tale giurisprudenza (formatasi anche con riferimento all’analoga disposizione della Convenzione Italia -Svizzera, Cass. 06/11/2023, n. 30779), deve, quindi, condividersi la decisione della CTR, secondo cui ai fini del diritto al rimborso è sufficiente la prova della residenza del contribuente nello AVV_NOTAIO estero, così come l’assunto del controricorrente e del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO Generale, secondo cui l’art. 29 rappresent a una norma di chiusura rispetto agli altri ordinari meccanismi diretti ad evitare la doppia imposizione ed ‘entra in gioco per porre concreto rimedio a una duplicazione d’imposta già avvenuta e non rimediabile dal credito d’imposta’ (pag. 5 del controricorso).
In definitiva, il ricorso va integralmente rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo che segue.
Rilevato che risulta soccombente l’RAGIONE_SOCIALE, ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO, non si applica l’articolo 13 comma 1 quater del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. 228 del 2012 (Cass. 29/01/2016, n. 1778).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento in favore di NOME COGNOME RAGIONE_SOCIALE spese processuali del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.600,00, oltre esborsi liquidati in Euro 200,00, oltre rimb. spese forf. nella misura del 15% dei compensi, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 6 maggio 2025.