Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 33988 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 33988 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 24/12/2025
Oggetto: Accertamento redditi di impresa – IVA e IRAP 2009 – Società in accomandita semplice -Corresponsabilità del socio accomandante – Avvisi di accertamento – IRPEF 2009 e 2011 – Reddito imputato al socio ex art. 5 t.u.i.r.
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 12796/2020 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , con sede in Roma, INDIRIZZO, domiciliata in Roma alla INDIRIZZO, presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ope legis ;
-ricorrente –
contro
COGNOME NOME, rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale rilasciata su foglio separato ed allegato al contro ricorso, dall’AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso lo RAGIONE_SOCIALE; -controricorrente e ricorrente incidentale – avverso la sentenza della Commissione regionale tributaria della Lombardia, Sezione Staccata di Brescia, n. 522/25/2019, depositata in data 31 gennaio 2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24 ottobre 2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
1. A seguito di accertamento induttivo eseguito nei confronti della società in accomandita semplice ‘RAGIONE_SOCIALE‘, l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Entrate emetteva quattro avvisi di accertamento (nn. NUMERO_DOCUMENTO, NUMERO_DOCUMENTO, NUMERO_DOCUMENTO e NUMERO_DOCUMENTO, relativi agli anni 2009 e 2011), con cui recuperava a tassazione un maggiore reddito, ai fini IRAP ed IVA, nei confronti della società, ed atto di irrogazione RAGIONE_SOCIALE sanzioni per l’anno 2010.
I detti avvisi venivano notificati anche a NOME COGNOME, socia accomandante, quale responsabile pro quota RAGIONE_SOCIALE somme accertate in capo alla società; l’Ufficio notificava alla socia anche 4 avvisi di accertamento (nn. NUMERO_DOCUMENTO, NUMERO_DOCUMENTO, NUMERO_DOCUMENTO e NUMERO_DOCUMENTO) emessi sulla base dell’art. 5 t.u.i.r., con i quali veniva imputato alla contribuente, nella sua veste di socio RAGIONE_SOCIALE quote della società, e, quindi, recuperato a tassazione, ai fini IRPEF per gli anni 2009, 2010 e 2011, il maggior reddito accertato nei confronti della società.
La RAGIONE_SOCIALE proponeva 9 distinti ricorsi innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Brescia, eccependo, per quanto ancora qui rilevi, sia vizi procedimentali (mancata instaurazione del contraddittorio endoprocedimentale, violazione dell’art. 7, comma 1, l. 212/2000) sia censure nel merito della pretesa tributaria ex art. 5 t.u.i.r. non avendo percepito alcun utile.
L’Ufficio si costituiva rilevando che per il principio di trasparenza di cui all’art. 5 t.u.i.r. l’attribuzione del reddito accertato nei confronti della società ai soci pro quota prescindeva dalla percezione di utili.
La CTP, riuniti i ricorsi, li rigettava.
La contribuente proponeva appello innanzi alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, Sezione Staccata di Brescia, che, dopo aver affermato la definitività degli avvisi di accertamento emessi nei confronti della società, rigettava i motivi di gravame
relativi alla mancata pronuncia sull’accertamento IRPEF 2011 , alla violazione dell’art. 12 della l. 212/2000 per l’omessa notifica del PVC e per la mancanza del contraddittorio preventivo, ed alla mancata sottoposizione a procedimento penale, e riformava in parte la decisione di primo grado, ritenendo fornita dalla parte privata la prova contraria alla presunzione sancita dall’art. 5 t.u.i.r.. In particolare, evidenziava che la socia aveva invano chiesto la rendicontazione annuale; inoltre, dagli estratti bancari non risultavano incassi di proventi societari, né in sede di accesso presso la sua abitazione erano stati rinvenuti documenti imputabili ad utili societari. Dichiarava, quindi, illegittimi gli avvisi di accertamento della socia ai fini IRPEF.
Avverso la decisione della CTR ha proposto ricorso per cassazione l’Ufficio, affidandosi ad un motivo.
La contribuente ha resistito con controricorso, spiegando ricorso incidentale condizionato, affidato ad un motivo.
È stata fissata l’adunanza camerale per il 24 ottobre 2025.
Il Sostituto AVV_NOTAIO Generale, nella persona del AVV_NOTAIO NOME COGNOME, ha depositato memoria con la quale ha chiesto accogliersi il ricorso principale e rigettarsi quello incidentale.
La contribuente ha depositato, in data 10/13 ottobre 2025 memoria ex art. 380bis1 cod. proc. civ..
Considerato che:
Va preliminarmente affrontato il problema dell’integrità del contraddittorio, in quanto il ricorso in primo grado risulta proposto solo dalla socia accomandante, senza la partecipazione degli altri soci. È noto che l’imputazione per trasparenza ai soci di società di persone di maggiori redditi in derivazione da quello accertato in capo alla società determina, in sede di impugnazione, un’ipotesi di litisconsorzio necessario tra gli uni e l’altra (principio espresso da Cass. Sez. U., 04/06/2008, n. 14815, e costantemente ribadito in seguito: tra le ultime, Cass, 16/04/2024, n. 10193; 15/04/2024, n.
10085; 11/01/2024, n. 1260; 10/01/2024, n. 939; 09/01/2024, n. 751).
Le Sezioni Unite, tuttavia, nel citato arresto, hanno fatto salvo il caso in cui i soci prospettino questioni personali. Nel chiarire la portata di detto ultimo inciso, il supremo collegio ha precisato (par. 2.6 della motivazione) che «non sussiste litisconsorzio necessario tra società e soci quando il contribuente svolga una difesa sulla base di eccezioni personali, come la qualità di socio o la decadenza dal potere di accertamento, o che riguardino la ripartizione del reddito tra i soci». Ciò è, appunto, quanto rileva nella fattispecie in esame, in cui la contribuente, pur avendo impugnato originariamente anche gli avvisi di accertamento societari, ha poi proposto appello senza opporre alcunché riguardo all’accertamento del maggior reddito imponibile in capo alla società (su cui, come evidenziato dalla CTR, è caduto il giudicato), insistendo, quindi, solo sulle doglianze attinenti a questioni personali (in tal senso, Cass. 11/6/2018, n. 15116), ovvero la carenza di poteri gestori in capo al socio accomandante, la sua limitata e sussidiaria responsabilità per le obbligazioni sociali e la mancata percezione di utili, considerate come indici tali da escludere la possibilità di presumere l’imputazione di tali somme.
Il contraddittorio, dunque, risulta integro, in quanto l’unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni dei redditi della società di persone e di quelle dei singoli soci comporta la configurabilità di un litisconsorzio necessario esclusivamente nel caso in cui oggetto del giudizio sia il reddito sociale, il cui accertamento, sia sull’ an che sul quantum , si riverbera anche sul reddito dei soci, e non anche quando il socio, nell’impugnare l’avviso di accertamento a lui notificato, ponga questioni che investono unicamente la sua posizione, senza alcun coinvolgimento né di quella della società né di quella degli altri soci, giuridicamente del tutto autonome rispetto all’oggetto della lite (in tal senso, Cass. 06/06/2024, n. 15887).
2. Ciò posto, con l’unico motivo di ricorso principale l’Ufficio lamenta la « falsa applicazione dell’art. 5 TUIR nonché dell’art. 2729 del codice civile. Denunzia ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3) del codice di procedura civile». Sostiene che erroneamente la CTR avrebbe affermato l’impossibilità di tassare i redditi – accertati in capo alla società – nei confronti della socia accomandante, perché non avrebbe potuto esercitare alcun controllo sulla gestione societaria; avrebbe, poi, ammesso la socia ad una prova contraria (sulla percezione degli utili) che la legge non prevede affatto e che la giurisprudenza ha ammesso nel diverso caso di redditi di società di capitali.
In ogni caso, gli elementi forniti dalla contribuente non erano dotati dei requisiti di gravità, precisione e concordanza. In primo luogo, la COGNOME aveva richiesto di visionare i bilanci societari solo l’8 febbraio 2012, quando ormai i redditi erano stati già dichiarati ai fini fiscali; in secondo luogo, ininfluente era il mancato rinvenimento di operazioni sui conti correnti bancari, dovendo escludersi che un soggetto consenta su di essi il transito di danaro proveniente da condotte fraudolente; in terzo luogo, parimenti irrilevante era la mancata sottoposizione della contribuente ad indagini penali.
Il motivo è fondato.
2.1. Innanzitutto, va evidenziato che la previsione del comma 1 del dell’art. 5 t.u.i.r. , nello stabilire che l’imputazione dei redditi prodotti dalla società di persone avviene «indipendentemente dalla percezione», individua un meccanismo di attribuzione di ciò che è stato assunto dal legislatore come reddito prodotto, senza, invece, “presum ere’ la distribuzione dello stesso. Come chiarito anche dalla Corte costituzionale (sentenza n. 201 del 2020), la norma censurata esclude la soggettività passiva tributaria della società di persone e, in tal modo, elimina lo schermo societario imputando direttamente ai soci il reddito prodotto dalla società; secondo il giudice RAGIONE_SOCIALE leggi, per le società di persone l’applicazione del regime di trasparenza fiscale è a monte stabilito dal legislatore e non costituisce una
«”presunzione” di distribuzione degli utili», bensì una «tipizzazione RAGIONE_SOCIALE».
Nella fattispecie delineata dalla citata norma è, quindi, assolutamente irrilevante l’effettiva percezione del reddito da parte di soci; il reddito prodotto dalla società di persone, infatti, viene imputato automaticamente ‘per trasparenza’ ai soci.
2.2. Ciò posto, deve essere ribadito il principio secondo cui, in tema di IRPEF, la previsione dell’art. 5 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, in virtù della quale i redditi RAGIONE_SOCIALE società di persone sono imputati pro quota a ciascun socio indipendentemente dall’effettiva percezione, opera anche in riferimento al socio accomandante, in caso di accertamento a carico della società di utili non iscritti in bilancio (Cass., 30/10/2006, n. 23359; Cass. 18/02/2011, n. 3946 e Cass. 15887/2024 cit.).
Anche il suddetto socio, infatti, è in grado di conoscere i rilievi e gli accertamenti fiscali condotti nei confronti della società, avendo diritto alla comunicazione annuale del bilancio e del conto dei profitti e RAGIONE_SOCIALE perdite ed alla consultazione dei libri e degli altri documenti della società (art. 2320, comma 3, c.c.), sicché il reddito di partecipazione costituisce un suo reddito personale, indipendentemente dalla mancata contabilizzazione dei ricavi e dai metodi adoperati dalla società per realizzarli, fermo restando il diritto di agire nei confronti della società, in sede civile ordinaria, per recuperare la quota di utili a lui spettante, nonché l’esclusione della sua responsabilità per sanzioni, qualora sia dimostrata la sua buona fede.
2.3. Recentemente la Corte cost. è stata nuovamente investita della questione di legittimità della norma in commento nella parte in cui «attribuisce i redditi della società in accomandita semplice ai soci accomandanti “indipendentemente dalla percezione”», ritenendola manifestamente infondata alla luce di quanto già dichiarato nell’arresto del 2020 (sent. n. 50/2025).
2.4. La CTR, consentendo alla contribuente di provare la mancata percezione di utili, non ha fatto corretta applicazione dell’art. 5 cit. e dei principi sanciti da questa Corte sopra riportati.
Con l’unico motivo di ricorso incidentale (condizionato, all’evidenza, all’accoglimento di quello principale) la contribuente lamenta la «violazione dell’art. 2320, comma 3, c.c. e falsa applicazione dell’art. 2261 c.c., letti in combinato disposto con l’art. 7, L. 212/2000 e l’art. 42, comma 2, D.P.R. 600/1973, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c.». Afferma che erroneamente la CTR avrebbe ritenuto congruamente motivati gli avvisi di accertamento, nonostante non fossero agli stessi allegati i PVC, poiché questi ultimi avrebbero potuto essere visionati dalla contribuente esercitando le facoltà previste dall’art. 2261 cod. civ.. Sottolinea, di contro, la netta differenza tra il controllo esercitabile dal socio di s.n.c. (ex art. 2261 cod. civ.) e quello, più limitato, riconosciuto al socio accomandante di una RAGIONE_SOCIALE (ex art. 2320, comma 3, cod. civ.); in particolare, quest’ultimo potrebbe accedere solo ai libri ed agli altri documenti della società.
Di qui, la nullità degli avvisi di accertamento in quanto fondati su PVC non allegati, né accessibili da parte della contribuente.
3.1. Il motivo è infondato, in quanto muove da un presupposto giuridico errato, ovvero la differente posizione del socio accomandante rispetto al socio di una sRAGIONE_SOCIALE ai fini dell’applicazione dell’art. 5 t.u.i.r..
Invero, l ‘interpretazione propugnata dalla contribuente si tradurrebbe in una sostanziale disapplicazione del chiaro tenore testuale dell’art. 5 TUIR, che accomuna esplicitamente, nella medesima disciplina, le società semplici, le società in nome collettivo e, appunto, le società in accomandita semplice. L ‘univoco tenore della disposizione segna il confine in presenza del quale il tentativo di interpretazione conforme del giudice comune deve cedere, eventualmente, il passo al sindacato di legittimità costituzionale, sindacato che è stato sollecitato proprio sul punto nel 2019.
La Corte cost. (sent. cit. n. 201/2020), nello scrutinare il meccanismo di imputazione del reddito in base al principio di trasparenza, ha già tenuto presente la posizione del socio accomandante di una società in accomandita semplice; ha precisato che «’imputazione reddituale “per trasparenza” RAGIONE_SOCIALE società di persone, anche avuto riguardo al caso di soci non amministratori (e, in particolare, anche nel caso dell’accomandante), si riconnette quindi alla disciplina civilistica che attribuisce ad essi puntuali poteri di controllo» e che «il socio (anche accomandante) ha il potere e l’onere di controllare l’attività sociale (artt. 2261 e 2320 cod. civ.)»; ha concluso, pertanto, per l’insussistenza dell a paventata discriminazione interna, dal momento che i soci RAGIONE_SOCIALE società di persone hanno «un onere e un potere di controllo (artt. 2261 e 2320 del codice civile) che, da un lato, li pone giuridicamente in grado di avere piena conoscenza dell’indicato incremento patrimoniale e, dall’altro, rende irrilevante, a questi fini, la distinzione tra soci amministratori e non amministratori».
Anche sotto tale aspetto la Corte cost. è stata nuovamente investita della questione di legittimità della norma in commento, ritenendola manifestamente infondata richiamando quanto già affermato nell’arresto del 2020 (sent. n. 50/2025).
3.2. Inoltre, come evidenziato dal AVV_NOTAIO Generale, la ricorrente non specifica l’interesse concreto a conoscere l’avviso di accertamento societario, muovendo, invero, solo contestazioni relative alla propria posizione.
Il ricorso principale va, in definitiva, accolto; rigettato quello incidentale condizionato, la sentenza gravata va cassata e, non occorrendo ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito ex art. 384 cod. proc. civ. con il rigetto dell’originario ricorso della contribuente.
Le spese dei gradi di merito possono essere compensate in virtù della particolare questione affrontata, oggetto di due interventi del giudice RAGIONE_SOCIALE leggi.
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Sussistono i presupposti, ai sensi dell’articolo 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115/2002, per il versamento, da parte della ricorrente incidentale , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis del citato art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso principale e rigetta quello incidentale; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso originario della contribuente.
Compensa le spese dei gradi di merito e condanna NOME COGNOME al pagamento, in favore di RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE spese del presente giudizio, che si liquidano in euro 10.000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.
Dà atto della sussistenza dei presupposti, ai sensi dell’articolo 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115/2002, per il versamento, da parte della ricorrente incidentale , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis del citato art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 24 ottobre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME