Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 6759 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 6759 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 20/03/2026
Oggetto : Cartella ex art. 36bis d.P.R. n. 600/1973 -Tassazione fondo integrativo pensionistico – Legittimità Avviso di accertamento – Necessità *Principio di diritto
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 29256/2017 R.G. proposto da: COGNOME NOME, rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale in calce al ricorso , dall’AVV_NOTAIO;
-ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato;
-controricorrente – avverso la sentenza della Commissione regionale tributaria della Toscana, n. 1061/24/2017, depositata in data 28 aprile 2017.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20 febbraio 2026 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Il contribuente impugnava la cartella di pagamento n. 0872012001061864000, con la qual e l’Ufficio procedeva al ricalcolo dell’IRPEF sulle somme erogategli nel 2007 a titolo di trattamento pensionistico complementare e TFR e soggette a tassazione separata.
La Commissione tributaria provinciale di Pisa accoglieva il ricorso.
L’Ufficio proponeva appello innanzi alla Commissione tributaria regionale della Toscana, ribadendo la correttezza del proprio operato.
La CTR accoglieva il gravame: in particolare riteneva che l’Ufficio avesse legittimamente iscritto a ruolo l’IRPEF calcolata a seguito del controllo formale e dell’invio della comunicazione di irregolarità della dichiarazione per l’anno 2007 ex art. 36 bis d.P.R. n. 600/1973 per i redditi di prestazioni pensionistiche e TFR soggetti a tassazione separata. Riportava, quindi, il dettato normativo (art. 23, comma 5, d.lgs. 252/2005) affermando che per le prestazioni maturate sino al 1° gennaio 2007 continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti anteriormente; di qui la correttezza dell’interpretazione dell’Ufficio che aveva proceduto, nella specie, alla riliquidazione con il metodo dell’aliquota media dell’ultimo quinquennio.
Contro la sentenza della CTR propone ricorso per cassazione il contribuente, affidato a quattro motivi. L ‘Ufficio resiste con controricorso.
È stata, quindi, fissata l’adunanza camerale per il 20 febbraio 2026.
Il ricorrente ha depositato, in data 6 febbraio 2026, memoria ex art. 380bis1 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il contribuente lamenta, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c., la « violazione e/o falsa applicazione dell’art.36 bis DPR 600/73,dell’art 20 Tuir e dell’art.23 comma 5, DPR n.252/2005 e dell’art.3, 24 e 97 cost» per avere la CTR ritenuto legittimi, da un lato, il ricorso al procedimento ex art. 36 bis da parte dell’Ufficio e, dall’altro, la riliquidazione dell’imposta nonostante il divieto sancito dall’art. 23, comma 5, cit.
Sotto il primo profilo evidenzia che la riliquidazione si fonda su una nuova valutazione dei fatti ed una nuova interpretazione della normativa (in contrasto con la precedente, resa dall’Ufficio nella risoluzione n. 29E del 2001) e, quindi, avrebbe dovuto essere congruamente motivata in un avviso di accertamento.
Sotto il secondo profilo opina che l’art. 23 d.lgs. 252/2005 (che ha abrogato l’art. 20 t.u.i.r.) vieterebbe tutte le riliquidazioni d’imposta, sia se operate in base all’aliquota media dell’ultimo quinquennio sia se basate su altro metodo di calcolo.
1.1. Il motivo è fondato.
Va opportunamente premesso che l’odierno ricorrente è stato iscritto ad un fondo integrativo pensionistico dal 1974 (è, quindi, “vecchio iscritto”, in quanto iscritto a forme di previdenza complementare prima dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 124/1993), è stato collocato a riposto il 31.12.2007 e, quindi, ha ricevuto la prestazione in forma capitale in data successiva al 1° gennaio 2007.
1.2. Circa l’illegittimità dell’uso, da parte dell’Ufficio, dello strumento della cartella di pagamento ex art. 36 bis questa Corte, in fattispecie analoga, ha affermato che non è consentito all’Amministrazione Finanziaria di rideterminare, in sede di controllo automatizzato, l’imposta dovuta, già correttamente applicata dal sostituto d’imposta in base ai criteri vigenti, in forza dell’interpretazione contenuta in una circolare successiva all’erogazione della prestazione pensionistica e che prevedeva, di fatto, un’aliquota più elevata (Cass. 02/04/2020, n. 7653); nella specie, con l’avviso bonario notificato al contribuente, l’Ufficio, in applicazione dei nuovi criteri di cui alla circolare 70/E del 2007, ha considerato come periodo di contribuzione quello dall’1/1/2001 e non l’intero periodo dall’1/1/1993, ritenendo applicabile l’aliquota del 35,19%, e non quella del 23,00%, determinata dal Fondo sulla base della normativa e della prassi vigenti all’epoca; deve ritenersi, quindi, che il Fondo Pensione avesse rispettato le norme di legge e le disposizioni emanate dall’RAGIONE_SOCIALE per quanto
riguardava l’aliquota da applicarsi ai montanti successivi al 1 gennaio 2001 sulla base del totale RAGIONE_SOCIALE prestazioni maturate e dell’intero periodo di contribuzione, come previsto dalle disposizioni vigenti all’epoca dell’erogazione della prestazione, e che la circolare n. 70/E, che dettava nuovi criteri di calcolo, fosse applicabile solo a decorrere dal 1 gennaio 2007 e, comunque, non fosse idonea a giustificare la riliquidazione dell’Ufficio, che prevedeva un’aliquota più gravosa, in assenza di qualsiasi disposizione normativa.
Ove il Fondo abbia correttamente determinato l’aliquota sulla base della normativa e della prassi all’epoca vigenti, deve escludersi che l’Amministrazione, in assenza di una disposizione normativa in tal senso, possa rettificare l’aliquota applicabile ai montanti dal gennaio 2001, in base alle indicazioni contenute in una circolare emessa nel 2007; la circolare del 2007 finisce col prospettare, ex post , un nuovo criterio di determinazione dell’aliquota in assenza di norma primaria che faccia salvo il potere di riliquidazione dell’amministrazione; invero, la modifica retroattiva RAGIONE_SOCIALE modalità di tassazione, a suo tempo individuate dalla stessa Amministrazione finanziaria con apposite circolari (circolari n. 29/E e n. 78/E del 6 agosto 2001), non può giustificarsi con l’abrogazione dell’istituto della riliquidazione, elemento da solo insufficiente all’applicazione di un’aliquota maggiore in assenza di una norma primaria che attribuisca all’Amministrazione Finanziaria il relativo potere.
1.3. La CTR non ha fatto corretta applicazione dei principi sopra enucleati; la rilevanza nomofilattica della questione giustifica l’enunciazione del seguente principio di diritto: «non è consentito all’Amministrazione Finanziaria di rideterminare, in sede di controllo automatizzato ex art. 36bis d.P.R. n. 600/1973, l’imposta dovuta, già correttamente applicata (agli iscritti a forme di previdenza complementare prima dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 124/1993) dal sostituto d’imposta in base ai criteri vigenti, in forza dell’interpretazione contenuta in una circolare (nella specie la n. 70/E del 2007 dell’RAGIONE_SOCIALE) successiva all’erogazione della
prestazione pensionistica e che prevedeva, di fatto, un’aliquota più elevata».
1.4. Il motivo va, pertanto, accolto, con assorbimento degli altri, in particolare, del secondo motivo, con il quale il ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 4, c.p.c., l’«omessa pronuncia sull’eccezione di illegittimità dell’iscrizione a ruolo per omessa notifica dell’avviso/comunicazione di pagamento in violazione dell’art. 112 c.p.c. circa l’applicazione dell’art. 6,comma 5, Legge 212/2000 (Statuto del contribuente)»; del terzo, con cui lamenta, sempre in relazione all’art. 360, comma primo, n. 4, c.p.c., l’«omessa pronuncia sull’eccezione di difetto di motivazione dell’atto impositivo (rectius cartella esattoriale) in violazione dell’art. 112 c.p.c., circa l’applicazione dell’art. 7 della legge 212/2000 (Statuto del Contribuente)»; del quarto , con il quale il ricorrente lamenta, ancora in relazione all’art. 360, comma primo, n. 4, c.p.c., l’«omessa pronuncia sull’eccezione di illegittimità degli interessi e sanzioni irrogate in violazione dell’art. 112 c.p.c. circa l’applicazione dell’art. 10 legge 212/2000 (Statuto del contribuente)».
In definitiva, va accolto il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; non occorrendo ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito ex art. 384 c.p.c. con l’accoglimento dell’ originario ricorso del contribuent e con l’annullamento della cartella impugnata.
Il progressivo formarsi dell’orientamento di legittimità in materia giustifica la compensazione RAGIONE_SOCIALE spese dei gradi di merito; quelle del presente grado seguono, invece, la soccombenza e si liquidano come da dispositivo che segue.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata, e, decidendo nel merito, accoglie l’ originario ricorso del contribuente ed annulla la cartella impugnata.
Compensa tra le parti le spese dei gradi di merito e condanna l’RAGIONE_SOCIALE a pagare, in favore di NOME COGNOME, le
spese del presente grado, che liquida in euro 2.000,00 per compensi, oltre al 15% per rimborso spese generali, euro 200,00 per esborsi, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20 febbraio 2026.
Il Presidente
NOME COGNOME