Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 7339 Anno 2024
Civile Sent. Sez. 5 Num. 7339 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/03/2024
Oggetto: cartella IRPEF -tassazione emolumenti lavorativi sentenza
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. R.G. 24012/2015 proposto da
RAGIONE_SOCIALE, in persona del direttore pro tempore , rappresentata dall’RAGIONE_SOCIALE, con domicilio legale in Roma, INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE.
-ricorrente – contro
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, con domicilio digitale eletto all’indirizzo PEC: EMAIL
-controricorrente –
Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, n. 2557/01/2015, pronunciata il 27 febbraio 2015, depositata il 16 marzo 2015, non notificata.
Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 6 marzo 2024 dal AVV_NOTAIO;
udito il AVV_NOTAIO Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso riportandosi alle conclusioni scritte depositate in atti, chiedendo l’accoglimento del ricorso in relazione al secondo motivo, rigettato il primo;
udito, per l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE l’AVV_NOTAIO;
FATTI DI CAUSA
La Commissione tributaria regionale (di seguito CTR) della Campania con la sentenza di cui in epigrafe, non notificata, accolse l’appello proposto dal sig. NOME COGNOME avverso la sentenza con la quale la Commissione tributaria provinciale (CTP) di Napoli aveva respinto il ricorso proposto dal contribuente avverso l’iscrizione a ruolo e relativa cartella di pagamento di somme relative a tassazione ai fini IRPEF, per l’anno 2007, di redditi soggetti a tassazione separata, emessa a seguito di controllo automatizzato ai sensi dell’art. 36 -bis del d.P.R. n.600/1973.
La CTR -rilevato che si trattava di emolumenti che il contribuente, in base a sentenza, aveva percepito ‘una volta tanto’ a titolo risarcitorio in dipendenza di cessazione del rapporto di lavoro dall’RAGIONE_SOCIALE per licenziamento – affermava che, nella fattispecie in esame, trovava applicazione l’art. 17, comma 1, lett. a) del d.P.R. n.
917/1986 (TUIR), e non già la lett. b) della medesima disposizione, come invece sostenuto dall’Ufficio, dovendo quindi determinarsi l’imponibile al netto RAGIONE_SOCIALE spese legali.
Avverso detta sentenza l’RAGIONE_SOCIALE ricorre per cassazione in forza di due motivi.
Il contribuente resiste con controricorso, ulteriormente illustrato da memoria, prospettando, in subordine, questione di legittimità costituzionale dell’art . 17, comma 1, lett. b) TUIR, nella parte in cui non prevede la deduzione RAGIONE_SOCIALE spese legali sostenute, nel caso in cui il lavoratore debba attivarsi per ottenere in via giudiziale il pagamento di somme arretrate.
In prossimità dell’udienza pubblica fissata per la discussione il AVV_NOTAIO Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, ha depositato memoria, insistendo quindi per l’accoglimento RAGIONE_SOCIALE conclusioni come trascritte in e pigrafe.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la ricorrente RAGIONE_SOCIALE denuncia violazione o falsa applicazione dell’art. 17, lett. b), del d.P.R. n. 917/1986, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., assumendo che, essendo pacifico in fatto che gli importi percepiti dal contribuente per effetto di sentenza di condanna del Tribunale di Napoli in funzione del giudice del lavoro erano relativi ad arretrati per prestazioni di lavoro dipendente relative ad anni precedenti, essi dovevano intendersi soggetti a tassazione separata, ai sensi dell’art. 17, comma 1, lett. b) del d.P.R. N. 917/1986, dovendo l’imponibile essere determinato al lordo e non al netto RAGIONE_SOCIALE spese legali.
Con il secondo motivo la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per avere annullato integralmente la cartella impugnata, laddove era in contestazione solo
una parte di quanto richiesto per la tassazione di somme percepite dal lavoratore in via giudiziale a titolo risarcitorio, avendo il ricorrente agito per ottenere la riduzione della cartella opposta al netto RAGIONE_SOCIALE spese legali sostenute nel giudizio a quo , nei limiti della differenza tra la somma complessiva richiesta pari ad euro 24.728,55 e le spese legali affrontate, pari ad euro 10.142,87.
Il primo motivo è infondato.
È incontroverso, in fatto, che la sentenza del giudice del lavoro che ha dichiarato l’inefficacia del licenziamento del COGNOME, nell’impossibilità di disporne la reintegrazione nel posto di lavoro , non più esistente, essendo stata già allora posta l’RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, abbia espressamente condannato il datore di lavoro al pagamento della somma liquidata in sentenza a titolo di risarcimento del danno, quantunque determinandone l’entità in misu ra corrispondente alle mensilità non riscosse.
Non essendo in discussione che si tratta di reddito soggetto a tassazione separata (cfr., tra le altre, Cass. sez. 5, 6 settembre 2013, n. 20482), nella fattispecie in esame – diversa da quella decisa da Cass. sez. 5, ord. 29 gennaio 2019, n. 2407, ove era stata espressamente sottolineata la continuità del vincolo, essendo stata disposta, con riferimento alla vicenda che aveva originato il contenzioso fiscale, dal giudice del lavoro, ai sensi dell’art. 18 della legge 20 aprile 1970, n. 300, la reintegrazione nel posto di lavoro, a seguito della declaratoria d’illegittimità del licenziamento – il riferimento alle mensilità non riscosse è soltanto il parametro di determinazione nel quantum della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno per l’illegittimo licenziamento.
Ne consegue che vanno condivise le conclusioni del AVV_NOTAIO, dovendosi la fattispecie, ai fini fiscali, sussumere nell’ipotesi prevista dall’art. 17, primo comma, lett. a) del TUIR, , nella
formulazione applicabile ratione temporis , secondo cui, tra gli altri redditi ivi indicati, l’imposta (IRPEF) si applica separatamente sulle «somme e i valori comunque percepiti al netto RAGIONE_SOCIALE spese legali sostenute, anche se a titolo risarcitorio o nel contesto di procedure esecutive, a seguito d i provvedimenti dell’autorità giudiziaria o di transazioni relativi alla risoluzione del rapporto di lavoro».
La sentenza impugnata risulta, quindi, avere fatto corretta applicazione della norma riguardo al caso di specie.
Ne deriva che la questione di legittimità costituzionale proposta in via subordinata dal controricorrente con riferimento all’art. 17, comma 1, lett. b) TUIR, resta assorbita.
È, invece, fondato il secondo motivo del ricorso erariale.
Il contribuente, nel proprio originario ricorso con il quale ha impugnato l’iscrizione a ruolo e la relativa cartella di pagamento, non ha contestato, infatti, nell’ an , l’assoggettabilità a tassazione separata della somma liquidata nella sentenza resa dal giudice del lavoro a titolo di risarcimento del danno, ma ha chiesto che la determinazione dell’imponibile avvenisse appunto, al netto RAGIONE_SOCIALE spese legali sostenute, in ragione di quanto disposto dal richiamato art. 17, comma 1, lett. a) del TUIR.
Ne consegue che la sentenza impugnata, che ha annullato in toto la cartella impugnata, risulta viziata da ultrapetizione, ciò determinandone, in parte qua , la nullità, come dedotto dall’Amministrazione finanziaria con il secondo motivo di ricorso, laddove, in forza del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, di cui all’art. 112 cod. proc. civ., avrebbe dovuto accogliere la domanda nei limiti della differenza tra la somma complessivamente richiesta dall’Amministrazione, pari ad euro 24.728,85 e le spese legali sostenute, pari ad euro 10.412,87.
Il ricorso va, pertanto, accolto limitatamente al secondo motivo, rigettato il primo.
La sentenza impugnata va, per l’effetto, cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio della causa per nuovo esame alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, cui si demanda anche di provvedere in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione.
Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, cui demanda anche di provvedere in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 6 marzo 2024