Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 6875 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 6875 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 14/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 17637/2024 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore generale pro tempore, domiciliata ex lege in ROMA INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (NUMERO_DOCUMENTO) che la rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
NOME, elettivamente domiciliata in Bari INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE che la rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO PUGLIA n. 362/2024 depositata il 30/01/2024.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/03/2025 dal Co: COGNOME NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
La contribuente NOME COGNOME è stata legale interno della Regione Puglia dal 1985 al 2018. In applicazione del CCNL di settore, la retribuzione è in parte fissa ed in parte variabile sulla quantità e qualità degli affari trattati, delle vittorie ottenute e delle spese di lite rifuse. Ottenendo solo nel 2018 la parte di retribuzione variabile relativa agli anni 2010, 2011 e 2012 (autodichiarati agli uffici nel 2016), chiedeva il rimborso della maggiore Irpef trattenuta dal sostituto di imposta-datore di lavoro. Formatosi il silenzio rifiuto, adiva il giudice di prossimità che ne apprezzava le ragioni e la sentenza era confermata in appello, ritenendo non fisiologico il ritardo nel pagamento e, pertanto, l’erogazione in periodo di imposta successivo non poteva cumularsi con la retribuzione ordinaria, ma doveva essere ammessa alla tassazione separata, con il conseguente rimborso delle maggiori imposte sostenute.
Ricorre in Cassazione l’Agenzia delle entrate, affidandosi a due strumenti, cui replica la parte contribuente, spiegando tempestivo controricorso.
CONSIDERATO
Vengono proposti due strumenti di ricorso.
1.1. Con il primo motivo si prospetta violazione e falsa applicazione dell’articolo 132, comma 2, n. 4), del codice di procedura civile e dell’articolo 36 del decreto legislativo del 31 dicembre 1992 n. 546 in relazione all’articolo 360, primo comma, n. 4) del codice di procedura civile.
La sentenza sarebbe nulla in quanto fondata su una motivazione meramente apparente, dacché secondo la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, gli arretrati percepiti dalla contribuente in relazione all’anno 2013 andavano assoggettati a tassazione separata in quanto corrisposti con un ritardo definito dalla stessa Corte «non fisiologico».
1.2. Con il secondo motivo si prospetta violazione e falsa applicazione dell’articolo 17, comma 1, lettera b) , del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917 in relazione all’articolo 360, primo comma, n. 3), del codice procedura civile.
In realtà la corresponsione degli emolumenti non deriverebbe affatto da un ritardo «non fisiologico», bensì la liquidazione degli emolumenti nei confronti della contribuente è avvenuta secondo l’ordinaria disciplina dettata dall’apposito regolamento Regionale in attuazione dell’articolo 7, comma 2, della legge Regionale 26 giugno 2006 n. 18 e in conformità al disposto dell’articolo 27 del C.C.N.L. 14 settembre 2000.
2. Il primo motivo non può essere accolto.
La sentenza in scrutinio argomenta in maniera diffusa e con ampi riferimenti alla giurisprudenza di questa Corte, facendo ben emerge la ratio decidendi che la sostiene, con un percorso argomentativo che la pone ben al di sopra del perimetro entro cui solo può spingersi il sindacato di questa Suprema Corte di legittimità.
2.1. Ed infatti, deve premettersi che è ormai principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte l’affermazione secondo la quale (Cass. VI- 5, n. 9105/2017) ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorquando il giudice di merito ometta ivi di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un’approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento. In tali casi la sentenza resta sprovvista in concreto del c.d. “minimo costituzionale” di cui alla nota pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte (Cass. S.U, n. 8053/2014, seguita da Cass. VI – 5, n. 5209/2018). In termini si veda anche quanto stabilito in altro caso (Cass. Sez. L, Sentenza n. 161 del 08/01/2009) nel quale questa
Corte ha ritenuto che la sentenza è nulla ai sensi dell’art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c., ove risulti del tutto priva dell’esposizione dei motivi sui quali la decisione si fonda ovvero la motivazione sia solo apparente, estrinsecandosi in argomentazioni non idonee a rivelare la ratio decidendi (cfr. Cass V, n. 24313/2018).
Sotto altro profilo è stato ribadito essere inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (cfr. Cass. S.U. n. 34476/2019).
Pertanto, il primo motivo non può essere accolto.
Fondato è il secondo motivo.
La sentenza in scrutinio ha motivato in aderenza all’orientamento espresso da questa Suprema Corte di legittimità, per il vero in materia di giudici tributari, ma con principi che ne trascendono il caso specifico.
3.1. Ed infatti, è stato affermato che in materia di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, ai sensi dell’art. 17 T.U.I.R. non sono qualificabili come “arretrati” – soggetti a tassazione separata -gli emolumenti per i quali il ritardo nella loro corresponsione, avvenuta nell’anno successivo a quello di riferimento, sia fisiologico alla natura del rapporto dal quale originano, essendo la necessaria conseguenza dell’espletamento di particolari procedure per la loro quantificazione ed effettiva liquidazione (cfr. Cass. V, n. 3581/2020). Punto di intersezione non è quindi il passaggio all’anno successivo, quanto la ‘fisiologia’ del ritardo, in ragione delle procedure necessarie alla liquidazione. Nel caso dei giudici tributari la dilazione di pagamento è stata ritenuta fisiologica entro i 120 giorni (cfr. Cass. V, n. 5742/2022), ma così non può essere per i compensi degli avvocati interni ad Enti
pubblici di varia sorta, con rapporto di lavoro contrattualizzato, in cui la procedura di liquidazione dei compensi variabili (c.d. ‘propine’, mutuando la terminologia dell’Avvocatura di Stato) è soggetta alla redazione di notule, di visti interni e di liquidazione da parte dell’Ufficio personale, una vota che il singolo contenzioso sia definito e si possano quantificare le spese rifuse e gli esiti raggiunti.
3.2. Il collegio di secondo grado ha basato la sua decisione esclusivamente sulla sentenza di questa Corte n. 5742 del 2022 che, in materia di arretrati dovuti ai giudici tributari, ha ritenuto ‘fisiologico’ un ritardo di 120 giorni dalla maturazione, richiamando quanto previsto dal decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669 in tema di esecuzione forzata nei confronti della P.A., salva l’esistenza di circostanze eccezionali di cui sia data rigorosa prova. Altro era invece il parametro da adottare per definire il metro della ‘fisiologia’ del ritardo, dovendosi guardare all’art. 27 del CCNL del 14 settembre 2000 e s.m.i., verificando altresì quando -nel concreto- la contribuente aveva adempiuto a ciò che era di sua competenza, in maniera da calcolare le ulteriori incombenze da dispacciare e individuare l’effettivo ritardo, valutandone -solo a quel punto- la fisiologica tollerabilità o meno.
A tali principi non si è attenuta la sentenza in oggetto, donde il ricorso è fondato e dev’essere accolto, la sentenza cassata con rinvio al giudice di merito perché svolga gli accertamenti in fatto e le conseguenti valutazioni che gli competono.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso; rigetta il primo; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto; rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 06/03/2025.