Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 6875 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5   Num. 6875  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 14/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 17637/2024 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE,  in  persona  del  Direttore  generale pro tempore, domiciliata ex  lege in  INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE (P_IVAP_IVA che la rappresenta e difende
-ricorrente- contro
NOME,  elettivamente  domiciliata  in  INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato  COGNOME (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE che la rappresenta e difende
-controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO PUGLIA n. 362/2024 depositata il 30/01/2024.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/03/2025 dal Co: COGNOME NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La contribuente NOME COGNOME è stata legale interno della Regione Puglia dal 1985 al 2018. In applicazione del CCNL di settore, la retribuzione è in parte fissa ed in parte variabile sulla quantità e qualità degli affari trattati, RAGIONE_SOCIALE vittorie ottenute e RAGIONE_SOCIALE spese di lite rifuse. Ottenendo solo nel 2018 la parte di retribuzione variabile relativa agli anni 2010, 2011 e 2012 (autodichiarati agli uffici nel 2016), chiedeva il rimborso della maggiore Irpef trattenuta dal sostituto di imposta-datore di lavoro. Formatosi il silenzio rifiuto, adiva il giudice di prossimità che ne apprezzava le ragioni e la sentenza era confermata in appello, ritenendo non fisiologico il ritardo nel pagamento e, pertanto, l’erogazione in periodo di imposta successivo non poteva cumularsi con la retribuzione ordinaria, ma doveva essere ammessa alla tassazione separata, con il conseguente rimborso RAGIONE_SOCIALE maggiori imposte sostenute.
Ricorre in Cassazione l’RAGIONE_SOCIALE, affidandosi a due strumenti, cui replica la parte contribuente, spiegando tempestivo controricorso.
CONSIDERATO
Vengono proposti due strumenti di ricorso.
1.1.  Con  il  primo  motivo  si  prospetta  violazione  e  falsa applicazione  dell’articolo  132,  comma  2,  n.  4),  del  codice  di procedura  civile  e  dell’articolo  36  del  decreto  legislativo  del  31 dicembre 1992 n. 546 in relazione all’articolo 360, primo comma, n. 4) del codice di procedura civile.
La sentenza sarebbe nulla in quanto fondata su una motivazione  meramente  apparente,  dacché  secondo  la  Corte  di giustizia  tributaria  di  secondo  grado  della  Puglia,  gli  arretrati percepiti  dalla  contribuente  in  relazione  all’anno  2013  andavano assoggettati  a  tassazione  separata  in  quanto  corrisposti  con  un ritardo definito dalla stessa Corte «non fisiologico».
1.2.  Con  il  secondo  motivo  si  prospetta  violazione  e  falsa applicazione dell’articolo  17,  comma 1, lettera b) ,  del  decreto  del Presidente  della  Repubblica  del  22  dicembre  1986,  n.  917  in relazione all’articolo 360, primo comma, n. 3), del codice procedura civile.
In  realtà  la  corresponsione  degli  emolumenti  non  deriverebbe affatto  da  un  ritardo  «non  fisiologico»,  bensì  la  liquidazione  degli emolumenti  nei  confronti  della  contribuente  è  avvenuta  secondo l’ordinaria disciplina dettata dall’apposito regolamento Regionale in attuazione  dell’articolo  7,  comma  2,  della  legge  Regionale  26 giugno 2006 n. 18 e in conformità al disposto dell’articolo 27 del C.C.N.L. 14 settembre 2000.
2. Il primo motivo non può essere accolto.
La  sentenza  in  scrutinio  argomenta  in  maniera  diffusa  e  con ampi riferimenti  alla  giurisprudenza  di  questa  Corte,  facendo  ben emerge  la ratio decidendi che la sostiene, con  un percorso argomentativo che la pone ben al di sopra del perimetro entro cui solo può  spingersi il sindacato di questa Suprema  Corte  di legittimità.
2.1. Ed infatti, deve premettersi che è ormai principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte l’affermazione secondo la quale (Cass. VI- 5, n. 9105/2017) ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorquando il giudice di merito ometta ivi di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un’approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento. In tali casi la sentenza resta sprovvista in concreto del c.d. “minimo costituzionale” di cui alla nota pronuncia RAGIONE_SOCIALE Sezioni Unite di questa Corte (Cass. S.U, n. 8053/2014, seguita da Cass. VI – 5, n. 5209/2018). In termini si veda anche quanto stabilito in altro caso (Cass. Sez. L, Sentenza n. 161 del 08/01/2009) nel quale questa
Corte  ha  ritenuto  che  la  sentenza  è  nulla  ai  sensi  dell’art.  132, secondo comma, n. 4, c.p.c., ove risulti del tutto priva dell’esposizione dei motivi sui quali la decisione si fonda ovvero la motivazione sia solo apparente, estrinsecandosi in argomentazioni non idonee a rivelare la ratio decidendi (cfr. Cass V, n. 24313/2018).
Sotto altro profilo è stato ribadito essere inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione  o  falsa  applicazione  di  legge,  di  mancanza  assoluta di motivazione e  di  omesso  esame  circa  un  fatto  decisivo  per  il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (cfr. Cass. S.U. n. 34476/2019).
Pertanto, il primo motivo non può essere accolto.
Fondato è il secondo motivo.
La sentenza in scrutinio ha motivato in aderenza all’orientamento espresso da questa Suprema Corte di legittimità, per  il  vero  in  materia  di  giudici  tributari,  ma  con  principi  che  ne trascendono il caso specifico.
3.1. Ed infatti, è stato affermato che in materia di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, ai sensi dell’art. 17 T.U.I.R. non sono qualificabili come “arretrati” – soggetti a tassazione separata -gli emolumenti per i quali il ritardo nella loro corresponsione, avvenuta nell’anno successivo a quello di riferimento, sia fisiologico alla natura del rapporto dal quale originano, essendo la necessaria conseguenza dell’espletamento di particolari procedure per la loro quantificazione ed effettiva liquidazione (cfr. Cass. V, n. 3581/2020). Punto di intersezione non è quindi il passaggio all’anno successivo, quanto la ‘fisiologia’ del ritardo, in ragione RAGIONE_SOCIALE procedure necessarie alla liquidazione. Nel caso dei giudici tributari la dilazione di pagamento è stata ritenuta fisiologica entro i 120 giorni (cfr. Cass. V, n. 5742/2022), ma così non può essere per i compensi degli avvocati interni ad Enti
pubblici di varia sorta, con rapporto di lavoro contrattualizzato, in cui la procedura di liquidazione dei compensi variabili (c.d. ‘propine’,  mutuando  la  terminologia  dell’Avvocatura  di  Stato)  è soggetta alla redazione di notule, di visti interni e di liquidazione da parte dell’Ufficio personale, una vota che il singolo contenzioso sia definito e si possano  quantificare le spese  rifuse e gli esiti raggiunti.
3.2. Il collegio di secondo grado ha basato la sua decisione esclusivamente sulla sentenza di questa Corte n. 5742 del 2022 che, in materia di arretrati dovuti ai giudici tributari, ha ritenuto ‘fisiologico’ un ritardo di 120 giorni dalla maturazione, richiamando quanto previsto dal decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669 in tema di esecuzione forzata nei confronti della P.A., salva l’esistenza di circostanze eccezionali di cui sia data rigorosa prova. Altro era invece il parametro da adottare per definire il metro della ‘fisiologia’ del ritardo, dovendosi guardare all’art. 27 del CCNL del 14 settembre 2000 e s.m.i., verificando altresì quando -nel concreto- la contribuente aveva adempiuto a ciò che era di sua competenza, in maniera da calcolare le ulteriori incombenze da dispacciare e individuare l’effettivo ritardo, valutandone -solo a quel punto- la fisiologica tollerabilità o meno.
A tali principi non si è attenuta la sentenza in oggetto, donde il  ricorso  è  fondato  e  dev’essere  accolto,  la  sentenza  cassata  con rinvio al giudice di merito perché svolga gli accertamenti in fatto e le conseguenti valutazioni che gli competono.
P.Q.M.
La  Corte  accoglie  il  secondo  motivo  di  ricorso;  rigetta  il  primo; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto; rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo  grado  della  Puglia, in diversa composizione,  cui  demanda  di  provvedere  anche  sulle  spese  del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 06/03/2025.