Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 16050 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 16050 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 16/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso n.r.g. 708/2019, proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale RAGIONE_SOCIALEo Stato, presso la quale è domiciliata a ROMA, in INDIRIZZO
– ricorrente –
contro
NOME , rappresentato e difeso, per procura speciale in calce al controricorso, dall’AVV_NOTAIO, presso la quale è elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO
-controricorrente –
avverso la sentenza n. 3271/2018 RAGIONE_SOCIALEa Commissione tributaria regionale del Lazio, depositata il 17 maggio 2018; e sul ricorso successivo avverso l’atto di diniego di condono, proposto da:
NOME , rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, presso la quale è elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE
– intimata- udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE‘8 maggio 2025 dal AVV_NOTAIO.
Rilevato che:
1. NOME COGNOME, già dipendente RAGIONE_SOCIALEa Banca Monte dei Paschi di Siena in qualità di addetto alla riscossione dei tributi, percepì dal proprio datore di lavoro, per le annualità comprese fra il 2008 e il 2011, assegni straordinari integrativi del RAGIONE_SOCIALE erogati dal RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE professionale del personale addetto al servizio di riscossione dei tributi erariali , istituito presso l’RAGIONE_SOCIALE ai sensi del d.m. 24 novembre 2003, n. 375.
Tali somme, oggetto di ritenuta alla fonte, vennero sottoposte a tassazione ordinaria; successivamente, su istanza del contribuente, l’Erario provvide a rimborsare un importo pari alla differenza d’imposta che risultava dall’applicazione del regime di tassazione separata di cui all’art. 17 del TUIR, in base al rinvio operato, al riguardo, dall’art. 59, comma 3, RAGIONE_SOCIALEa l. n. 449/1997.
In seguito, tuttavia, reputando applicabile il regime ordinario, l’Ufficio provvide al recupero RAGIONE_SOCIALE somme mediante iscrizione a ruolo del RAGIONE_SOCIALE vantato e susseguente emissione di cartella di pagamento, che venne notificata al COGNOME il 15 aprile 2015; il contribuente impugnò allora la cartella innanzi alla C.T.P. di Roma, ottenendone l’annullamento.
Il successivo appello erariale fu respinto con la sentenza indicata in epigrafe.
I giudici regionali ritennero applicabile il regime di tassazione separata quale conseguenza automatica del fatto che il rapporto di lavoro del contribuente con l’istituto di RAGIONE_SOCIALE era regolato dal ridetto art. 59, comma 3, RAGIONE_SOCIALEa l. n. 449/1997, recante, per l’appunto, una disciplina fiscale più favorevole, a nulla rilevando che costui fosse addetto al servizio di riscossione tributi.
Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso per cassazione l’RAGIONE_SOCIALE , sulla base di un unico motivo.
NOME COGNOME ha depositato controricorso.
Con istanza depositata il 21 maggio 2019, il contribuente ha depositato una richiesta di sospensione del processo ex art. 6, comma 10, del d.l. n. 119/2018, dando atto di aver medio tempore depositato un’istanza di definizione agevolata.
Detta ultima è stata oggetto di diniego erariale del 13 luglio 2020, impugnato dal contribuente con ricorso affidato ad unico, articolato motivo , rispetto al quale l’Amministrazione non ha svolto difese .
Considerato che:
Va esaminato con precedenza il ricorso avverso il diniego di condono.
1.1. Quest’ultimo è stato motivato dall’Amministrazione con il fatto che le iscrizioni a ruolo di cui alla cartella impugnata ineriscono a un
RAGIONE_SOCIALE restitutorio, originato da un rimborso al contribuente di somme che non gli spettavano; non si tratta, quindi, di richiesta diretta a far valere una maggior pretesa impositiva e, perciò, il relativo giudizio di impugnazione non rientra nel perimetro di quelli soggetti a definizione ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 6, comma 1, del d.l. n. 119/2018.
Il contribuente contesta tale assunto, osservando che la controversia verte intorno all’applicazione RAGIONE_SOCIALEa disciplina agevolatrice recata dall’art. 59, comma 3, RAGIONE_SOCIALEa l. n. 449/1997; in tale ottica, l’emissione di un ruolo per il recupero di somme in difform ità da tale disciplina costituisce atto impositivo, peraltro «di natura vessatoria nei confronti del contribuente».
1.2. La tesi del contribuente è infondata.
L’art. 6, comma 1, del d.l. n. 119/2018, stabilisce che «le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l’RAGIONE_SOCIALE, aventi ad oggetto atti impositivi, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo pari al valore RAGIONE_SOCIALEa controversia».
A tale riguardo, le Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 18298/2021) hanno precisato che il significato RAGIONE_SOCIALEa locuzione ‘ atto impositivo ‘ va individuato non con riferimento alla sussistenza o insussistenza di un margine di discrezionalità da parte RAGIONE_SOCIALE‘Amministrazione nella determinazione RAGIONE_SOCIALEa pretesa impositiva, bensì sull’esistenza di un atto con il quale il contribuente è reso edotto RAGIONE_SOCIALEa pretesa fatta valere dall’Amministrazione nei suoi confronti.
La pronuncia in questione ha così affermato che anche il giudizio avente ad oggetto l’impugnazione RAGIONE_SOCIALEa cartella emessa in sede di
controllo automatizzato ex art. 36bis del d.P.R. n. 600 del 1973 può dare origine a una controversia suscettibile di definizione se la cartella ha costituito il primo ed unico atto col quale la pretesa fiscale è stata comunicata al contribuente, divenendo, come tale, impugnabile non solo per vizi propri, ma anche per motivi attinenti al merito RAGIONE_SOCIALEa pretesa impositiva.
1.3. Nel caso di specie, pertanto, erra il contribuente nel ritenere che la controversia sia suscettibile di definizione ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 6 citato.
Il ruolo in questione, così come la cartella suo presupposto, non costituiva infatti il primo atto con il quale la pretesa fiscale era stata a lui comunicata e, pertanto, costituiva atto di mera riscossione.
Ciò posto, e passando al merito RAGIONE_SOCIALEa controversia, l’unico motivo denuncia violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2 del d.m. n. 375/2003 e del d.m. n. 158/2000, letti in combinato disposto con l’art. 59, comma 3, RAGIONE_SOCIALEa l. n. 449/1997, così come autenticamente interpretato dall’art. 26, comma 23, RAGIONE_SOCIALEa l. n. 448/1998, nonché con l’art. 2, comma 28, RAGIONE_SOCIALEa l. n. 662/1996.
L’RAGIONE_SOCIALE ricorrente, in particolare, assume che la RAGIONE_SOCIALE avrebbe erroneamente assoggettato gli addetti al settore RAGIONE_SOCIALEa riscossione dei crediti erariali al regime di tassazione separata, pur non contenendo il d.m. n. 375/2003 alcun richiamo al regime speciale introdotto dall’art. 59, comma 3, RAGIONE_SOCIALEa l. n. 449 del 1997.
2.1. Il motivo è fondato, giacché gli assunti RAGIONE_SOCIALEa ricorrente si pongono in linea con quanto affermato da questa Corte in vicende sovrapponibili alla presente (cfr. Cass. n. 15728/2023; Cass. n. 3956/2021; Cass. n. 20805 del 2020).
2.2. La materia in esame è stata regolamentata con un primo intervento normativo costituito dall’art. 2, comma 28, RAGIONE_SOCIALEa l.
662/1996 che, al fine di assicurare un RAGIONE_SOCIALE al reddito dei soggetti impiegati in attività di pubblica utilità interessate da processi di ristrutturazione aziendale nel perimetro del settore pubblico, comprendente anche le attività di raccolta ed erogazione del RAGIONE_SOCIALE e di riscossione dei tributi e dei crediti erariali, ha previsto l’istituzione presso l’Inps di fondi destinati ad erogare assegni ed indennità straordinari a favore di dipendenti, demandando alla contrattazione collettiva la definizione RAGIONE_SOCIALE concrete modalità di erogazione degli importi.
Successivamente è intervenuto l’art. 59, comma 3, RAGIONE_SOCIALEa l. n. 449/1997, che ha disposto: «Mediante accordi con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale dipendente, stipulati anteriormente alla costituzione dei fondi nazionali per il settore del RAGIONE_SOCIALE ai sensi 3 RAGIONE_SOCIALE‘articolo 2, comma 28, RAGIONE_SOCIALEa legge 23 dicembre 1996, n. 662, e comunque non oltre il 31 marzo 1998, per gli iscritti ai regimi aziendali integrativi di cui al citato decreto legislativo n. 357 del 1990, la contrattazione collettiva, nei casi di ristrutturazione o riorganizzazione aziendale che determinano esuberi di personale, può diversamente disporre, anche in deroga agli ordinamenti dei menzionati regimi aziendali. In presenza di tali esuberi riguardanti banche, associazioni di banche e concessionari RAGIONE_SOCIALEa riscossione cui si applicano i contratti collettivi del settore del RAGIONE_SOCIALE, gli accordi stipulati, entro la medesima data del 31 marzo 1998, con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale dipendente possono: a) prevedere, allo scopo di agevolare gli esodi, apposite indennità da erogare, anche ratealmente, in conformità all’articolo 17 del testo unico RAGIONE_SOCIALE imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente RAGIONE_SOCIALEa Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall’articolo 5 del decreto legislativo 2
settembre 1997, n. 314, nel rispetto dei requisiti di età ivi previsti, nonché in conformità all’articolo 6, comma 4, lettera b), del citato decreto legislativo n. 314 del 1997; al medesimo regime fiscale previsto dal citato articolo 17 del testo unico RAGIONE_SOCIALE imposte sui redditi, come modificato dall’articolo 5 del citato decreto legislativo n. 314 del 1997, sono assoggettate le analoghe prestazioni eventualmente erogate, al fine di cui sopra, dai citati fondi nazionali per il settore del RAGIONE_SOCIALE in luogo dei datori di lavoro; b) adottare, in via prioritaria, il criterio RAGIONE_SOCIALEa maggiore età ovvero RAGIONE_SOCIALEa maggiore prossimità alla maturazione del diritto a pensione a carico RAGIONE_SOCIALE‘assicurazione generale obbligatoria, purché siano contestualmente previste forme di RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE comprensive RAGIONE_SOCIALEa corrispondente contribuzione figurativa, erogabili, anche in soluzione unica, nel limite massimo di 4 anni previsto per la fruizione RAGIONE_SOCIALE‘indennità di mobilità di cui all’articolo 7 RAGIONE_SOCIALEa legge 23 luglio 1991, n. 223, poste a carico dei datori di lavoro».
2.3. Il riportato complesso normativo prevede dunque, mediante il richiamo all’art. 17 TUIR, un regime di tassazione separata, che, tuttavia, trova applicazione limitatamente alla stipula degli accordi collettivi intervenuti entro il termine del 31 marzo 1998.
Detto regime, in particolare, è stato attuato con riferimento ai dipendenti degli istituti bancari addetti a mansioni e funzioni inerenti alle attività creditizie.
2.4. In particolare, il d.m. 28.4.2000 n. 158 nell’introdurre il «Regolamento relativo all’istituzione del RAGIONE_SOCIALE professionale del personale dipendente dalle imprese di RAGIONE_SOCIALE» ha richiamato nelle premesse il regime transitorio di cui all’art. 59, comma 3, l. n. 449/1997.
Nel preambolo si richiama, infatti, il contratto collettivo nazionale del 28 febbraio 1998 con cui, in attuazione e nei termini previsti dalla citata disposizione legislativa.
2.5. Il d.m. 24.11.2003 n. 375 recante «Regolamento per l’istituzione del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE professionale del personale addetto al servizio RAGIONE_SOCIALEa riscossione tributi» non richiama nella premessa l’art. 59, comma 3, RAGIONE_SOCIALEa l. n. 449/1997 ma il solo art. 2, comma 28, RAGIONE_SOCIALEa l. n. 662/1996 e fa riferimento al contratto collettivo stipulato nel 2001 e, quindi, oltre i termini previsti dalla citata normativa transitoria.
Da tanto può allora desumersi che, contrariamente a quanto affermato dai giudici regionali, il regime RAGIONE_SOCIALEa tassazione separata si applica nei soli confronti del personale addetto alla attività di raccolta e distribuzione presso il pubblico del RAGIONE_SOCIALE, come previsto dal d.m. n. 258/2000 attuativo RAGIONE_SOCIALEa disciplina transitoria di cui all’art. 59, comma 3, l. n. 449/1997, e non anche al personale addetto al servizio di riscossione dei tributi assoggettato alla diversa disciplina prevista dal d.m. n. 375/2003.
Ed invero, nel caso di specie, costituisce circostanza pacifica il fatto che il controricorrente, dipendente RAGIONE_SOCIALEa Banca Monte dei Paschi di Siena, abbia ricoperto mansioni di riscossione di crediti erariali e per tale ragione sia stato ammesso a beneficiare del fondo istituito per gli addetti di questo settore, regolamentato dal d.m. n. 375/2003, e non del differente fondo previsto per i lavoratori con mansioni afferenti al settore creditizio, di cui al d.m. n. 258/2000.
Per quanto esposto, il motivo di ricorso merita accoglimento.
La sentenza impugnata è cassata e, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, con il rigetto del ricorso introduttivo del contribuente.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
Le spese dei gradi di merito possono essere compensate.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso avverso il diniego di condono; accoglie il ricorso principale, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del contribuente.
Condanna quest’ultima al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del presente giudizio, che liquida in € 2.300,00, oltre spese prenotate a debito.
Compensa le spese dei gradi di merito.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Corte Suprema