Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 695 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 695 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 10/01/2025
Avv. Acc. IRPEF 2009
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 25232/2017 R.G. proposto da:
COGNOME NOME COGNOME rappresentato e difeso dall’Avvocato NOME COGNOME ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avvocato NOME COGNOME in Roma, INDIRIZZO
-ricorrente e controricorrente incidentale –
Contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , con sede in Roma, INDIRIZZO C/D, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, INDIRIZZO presso l’Avvocatura generale dello Stato.
-controricorrente e ricorrente incidentale –
Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. PUGLIA -SEZIONE DISTACCATA DI FOGGIA n. 1544/2017, depositata in data 2 maggio 2017.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15 novembre 2024 dal Consigliere dott.ssa NOME COGNOME
Rilevato che:
L’Agenzia delle Entrate – direzione provinciale di Foggia provvedeva ad eseguire un accesso presso la società RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE, il cui amministratore era NOME COGNOME. Accertava l’Ufficio che la suddetta società, nel 2009, aveva corrisposto la somma di € 216.000,00 per retribuzioni maturate dal 2001 al 2009 a COGNOME. Verificato che tale somma non risultava dichiarata dal COGNOME, né che su tale somma la società RAGIONE_SOCIALE avesse effettuato la ritenuta d’acconto, l’Ufficio notificava avviso di accertamento al suddetto contribuente, con il quale sottoponeva a tassazione ordinaria l’importo ricavato, ai fini Irpef, relativamente all’anno d’imposta 2009.
Avverso l’avviso di accertamento il contribuente proponeva ricorso dinanzi alla C.t.p. di Foggia; si costituiva in giudizio anche l’Ufficio, chiedendo la conferma del proprio operato.
La C.t.p., con sentenza n. 1416/07/2015, accoglieva il ricorso del contribuente.
Contro tale decisione proponeva appello l’Agenzia delle Entrate dinanzi alla C.t.r della Puglia; si costituiva anche il contribuente, chiedendo la conferma di quanto stabilito in primo grado.
Con sentenza n. 1544/27/2017, depositata in data 2 maggio 2017, la C.t.r. adita accoglieva parzialmente il gravame dell’Ufficio, nel senso che non riteneva fossero stati violati gli artt. 7 o 12 della Legge 27 luglio 2000, n. 212, dando però ragione al De Martinis circa il fatto che l’imposta dovuta dovesse essere irrogata nella misura prevista dalla tassazione separata ex art. 17 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, ed annullando l’avviso di accertamento in oggetto.
Avverso la sentenza della C.t.r. della Puglia, il contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un motivo e l’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso proponendo, altresì, ricorso incidentale affidato ad un motivo.
Il contribuente si è difeso altresì con controricorso al ricorso incidentale dell’Ufficio.
La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 15 novembre 2024.
Considerato che:
Con l’unico motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 360, primo comma, п. 3, сod. proc. civ., in relazione all’art. 2475 bis cod. civ., del titolo primo del libro primo cod. civ. e degli artt. 7 e 12 Legge n. 212/2000» il contribuente lamenta l’ error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata , la C.t.r. ha ritenuto valido l’avviso di accertamento emesso senza contraddittorio con il contribuente, reputando necessaria la presenza del contribuente, quale persona fisica e non a titolo di legale rappresentante della società, al momento in cui l’Ufficio procedeva alla verifica fiscale nei confronti di quest’ultima.
Con l’unico motivo di ricorso incidentale, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione dell’art. 17, comma 1, lett. b), d.P.R. n. 917/1986 in relazione all’art. 360, primo comma, п. 3, сod. proc. civ.» l’Ufficio lamenta l’ error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha ritenuto che i compensi percepiti dovessero essere assoggettati a tassazione separata in quanto retribuzioni riferite ad anni precedenti la cui ritardata corresponsione non era dipesa da cause imputabili al contribuente, mentre in realtà era frutto proprio di una libera scelta delle parti coinvolte confluita in un accordo transattivo.
Il motivo di ricorso principale è infondato.
Emerge pacificamente dalla sentenza impugnata che l’accertamento controverso ha per oggetto solo l’ IRPEF e non anche tributi armonizzati. Costituisce circostanza altrettanto pacifica che nei giorni 12, 13 e 19 del mese di Marzo 2014 veniva effettuato un accesso nei confronti della società RAGIONE_SOCIALE al fine di controllare, tra l’altro, lo stato della controversia riguardante la società e lo stesso COGNOME in relazione alla
richiesta di compensi avanzata da quest’ultimo per lo svolgimento dell’attività di amministratore per il periodo 01/01/2008 -31/12/2008. La verifica avveniva alla presenza del ricorrente COGNOME e, secondo quanto si evince dal processo verbale di contraddittorio del 04/04/2014, veniva acquisita, da parte dell’Ufficio, copia dell’atto di transazione del 20/01/2009, con il quale la società e il medesimo COGNOME si accordavano in via bonaria, mediante il riconoscimento a quest’ultimo, per lo svolgimento dell’attività di amministratore, di un importo forfettario annuo per nove anni. Pertanto, deve innanzitutto rilevarsi che l’accesso in questione non è avvenuto nei locali rientranti nell’area di pertinenza del ricorrente quale persona fisica, ma (come allega lo stesso ricorrente) ‘presso la società’ della quale egli era amministratore, e nell’ambito di una verifica nei confronti di quest’ultima, a sua volta tenuta ad effettuare la ritenuta di legge sul medesimo importo. L’accesso non è quindi avvenuto presso il medesimo soggetto qui ricorrente in proprio, distinto naturalmente dalla società di capitali della quale impersonava l’organo, così come sostenuto del resto nel medesimo ricorso. Sicché non era imposto, nei confronti dell’attuale ricorrente, quale persona fisica, l’obbligo del contraddittorio preventivo ai sensi dell’art. 12, comma 7, della legge n. 212 del 2000.
Fermo e sufficiente al rigetto quanto premesso, può aggiungersi che, anche a voler -solo in ipotesi- negare la rilevanza di tale distinzione tra soggetti giuridici, non potrebbe allora non considerarsi che il ricorrente aveva partecipato comunque alla verifica ed era stato posto nelle concrete condizioni di conoscere dei rilievi fiscali che lo riguardavano, nonché di esporre le proprie difese sin da quel momento, essendo fisicamente presente durante l’accesso mirato effettuato dai funzionari dell’amministrazione nella fase precedente alla notifica dell’atto impositivo, sicché non emerge
alcuna specifica lesione del suo diritto a partecipare al procedimento .
Giova peraltro precisare che non è rilevante, al fine di quanto sinora argomentato, l’affermazione di pag. 6 del ricorso secondo cui ‘non si riesce ad evincere, infatti, dal P.V.C. ove gli accessi siano stati effettuati dall’Agenzia delle Entrate, vale a dire se solo nella sede della RAGIONE_SOCIALE o anche in quella della persona fisica’; invero, a tacer del fatto che, in violazione del principio di autosufficienza di cui all’art. 366, n. 6 cod. proc. civ., non viene indicato ovvero allegato il P.V.C., il contribuente aveva comunque in precedenza affermato, a pag. 2 dello stesso atto, che l’accesso era stato effettuato presso la RAGIONE_SOCIALE e, a pag.4, che aveva partecipato attivamente alle relative operazioni quale legale rappresentante della stessa società.
Non è quindi incorsa nella pretesa violazione la sentenza qui impugnata.
Il motivo di ricorso incidentale è fondato.
Con esso, l’Agenzia si duole, sotto il profilo dell’ error in iudicando , che la C.t.r. abbia ritenuto che i compensi percepiti dovessero essere assoggettati a tassazione separata, in quanto retribuzioni riferite ad anni precedenti, la cui ritardata corresponsione non era dipesa da cause imputabili al contribuente, mentre in realtà era frutto di una libera scelta delle parti coinvolte, confluita in un accordo transattivo.
Sul punto, i giudici di appello hanno infatti ritenuto che trattavasi di retribuzioni riferite ad anni precedenti, la cui ritardata corresponsione non era dipesa da cause imputabili al COGNOME, per cui i compensi percepiti dovevano essere soggetti a tassazione separata.
4.1. L’articolo 17, comma 1, lettera b), del TUIR prevede l’applicazione del criterio di tassazione separata per gli «emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili
ad anni precedenti, percepiti per effetto di leggi, di contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi sopravvenuti o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti, compresi i compensi e le indennità di cui al comma 1 dell’articolo 50 e al comma 2 dell’articolo 49». Al riguardo, si ricorda che la tassazione separata degli emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti, di cui al menzionato articolo 17, comma 1, lettera b), del TUIR, risponde all’esigenza di evitare che, nei casi di redditi percepiti con ritardo rispetto alla loro maturazione avvenuta in periodi d’imposta precedenti, il sistema della progressività delle aliquote possa determinare un pregiudizio per il contribuente, ledendo il principio di capacità contributiva. Tale sistema, al ricorrere delle condizioni prescritte dalle vigenti disposizioni normative, consente di escludere tali emolumenti arretrati dal reddito complessivo del periodo d’imposta del soggetto percipiente e di applicare agli stessi la relativa tassazione separatamente dagli altri redditi posseduti nel periodo d’imposta in cui tali somme arretrate sono percepite. La lettera b) del comma 1 dell’articolo 17 del TUIR indica tassativamente le condizioni in presenza delle quali i redditi di lavoro dipendente, tardivamente corrisposti, possono fruire del regime della tassazione separata. 4.2.Nella prassi amministrativa, l’Ufficio, con le risposte ad interpello n.ri 343 e 344 del 23 giugno 2022, ha da ultimo ribadito che le somme e i valori percepiti a seguito di transazioni, diverse da quelle relative alla cessazione del rapporto di lavoro (lett. a), allorquando non sia rinvenibile alcuna delle condizioni richieste dall’articolo 17, comma 1, lettera b), sono soggetti a tassazione ordinaria.
4.3. Nella giurisprudenza di questa Corte, ai fini dell’interpretazione del ridetto dall’art. 17, comma 1, lettera b), del TUIR è stato affermato il principio secondo cui, in materia di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, corrisposti nell’anno
successivo a quello di maturazione, non sono ricompresi tra i redditi arretrati, assoggettabili a tassazione separata, ai sensi dell’art. 17, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, gli emolumenti per i quali il ritardo nella loro corresponsione, nell’anno successivo a quello di riferimento, sia fisiologico rispetto alla natura del rapporto dal quale derivano, e cioè sia la necessaria conseguenza di particolari procedure per la loro quantificazione e liquidazione (Cass. n.3585/2020). Ritardo fisiologico che va individuato determinando il termine originario d’adempimento in relazione alla disciplina, legale o convenzionale, applicabile al titolo da cui deriva il reddito arretrato o, in assenza di una precisa indicazione normativa o contrattuale al riguardo, attraverso l’intervento surrogatorio del giudice, che trova legittimazione nell’art. 1183 c.c. (Cass. n. 28116/2020).
4.4 Nella fattispecie in esame, in violazione della normativa di riferimento, la C.t.r. ha ritenuto apoditticamente che le somme percepite dal contribuente dovessero essere soggette a tassazione separata, ex art. 17, comma 1, lettere b, d.P.R. 917/1986, in quanto trattavasi di retribuzioni riferite ad anni precedenti la cui ritardata corresponsione non era dipesa da causa imputabili al contribuente medesimo.
Invero, la mera circostanza che l’adempimento delle relative obbligazioni sia stato oggetto di una transazione tra datore di lavoro e dipendente non esclude di per sé sola l’ applicazione dell’art. 17, comma 1, lettera b), del TUIR. Tuttavia, la conclusione cui è pervenuta la CTR difetta del tutto della necessaria analisi della natura delle plurime prestazioni reddituali arretrate pagate e della loro riconducibilità ad un titolo precedente o al solo atto definito transattivo; dell’individuazione del termine originario di adempimento di ciascuna delle relative annualità; nonché della natura fisiologica o meno del ritardo. L’esame combinato di tali plurimi elementi fattuali è necessariamente propedeutico alla
soluzione della questione relativa alla tassazione, ordinaria o separata, applicabile al caso di specie.
5. In conclusione, va rigettato il ricorso principale ed accolto il ricorso incidentale; conseguentemente la sentenza impugnata va cassata nei termini di cui in motivazione ed il giudizio va rinviato innanzi al giudice a quo, affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame, nonché alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso principale ed accoglie quello incidentale, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, con rinvio del giudizio innanzi alla Corte di Giustizia di secondo grado della Puglia -sezione staccata di Foggia – affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame, nonché alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, nella misura pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis del medesimo art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma il 15 novembre 2024.